Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21863 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21863 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/08/2024
Oggetto:
IVA – avviso di
accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18672/2016 R.G. proposto da
COGNOME NOME, quale socio ed ultimo legale rappresentante dell RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
-resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 372/44/16, depositata il 21 gennaio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva parzialmente l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 7496/8/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IVA 2006.
La CTR osservava in particolare:
-che l’atto impositivo impugnato era invalido nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, in quanto società estinta prima della notifica dello stesso; -che quindi la responsabilità del COGNOME, quale ex socio, doveva essere limitata a quanto ottenuto in sede di bilancio finale di RAGIONE_SOCIALE;
-che in questi limiti andava comunque affermata la sussistenza del credito erariale, in quanto le irregolarità riscontrate in sede di verifica (errata indicazione dei codici identificativi dei destinatari di cessioni infracomunitarie) implicavano l’assoggettamento ad IVA RAGIONE_SOCIALE operazioni in contesto secondo il regime interno ordinario e non secondo quello speciale per le cessioni all’interno del territorio fiscale dell’Unione.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME deducendo due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa.
Considerato che:
Va trattato prioritariamente il secondo motivo, con il quale -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- il ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 41, 46, 50, decreto-legge 331/1993, poiché la CTR ha ritenuto che l’irregolarità formale relativa al codice identificativo IVA di alcune fatture emesse dalla cessata RAGIONE_SOCIALE nei confronti di acquirenti comunitari importa, di
per sé, l’esclusione del regime speciale RAGIONE_SOCIALE cessioni infracomunitarie e l’applicabilità del regime ordinario RAGIONE_SOCIALE cessioni interne.
La censura è fondata.
Va ribadito che «In tema di cessioni intracomunitarie, l’omessa o errata comunicazione da parte del soggetto passivo del codice identificativo del tributo costituisce una violazione meramente formale, che non incide sul regime di esenzione previsto per gli scambi tra operatori comunitari, sempre che la ricorrenza, in capo al destinatario, della qualità di soggetto d’imposta nello Stato d’appartenenza, secondo il principio di tassazione del luogo di destinazione dei beni, non sia contestata e non sussistano seri indizi che lascino supporre l’esistenza di una frode» (tra le molte, Sez. 5 – , Ordinanza n. 12822 del 13/05/2021, Rv. 661260 – 01).
Non risulta contestato in fatto che i destinatari RAGIONE_SOCIALE fatture in oggetto siano soggetti passivi IVA comunitari, essendosi limitata l’agenzia fiscale ad ascrivere alla società emittente l’erronea indicazione del loro codice identificativo.
La sentenza impugnata con l’affermare la natura “sostanziale” di tale violazione è chiaramente ed irrimediabilmente distonica dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (e peraltro di quella unionale).
L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento del primo (violazione/falsa applicazione dell’art. 2495, cod. civ.).
In conclusione, accolto il secondo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito si deve accogliere il ricorso introduttivo della lite, anche in relazione alla posizione debitoria personale del COGNOME.
Stante il recente consolidamento della citata giurisprudenza di questa Corte, le spese dell’intero processo possono essere compensate.
La Corte, accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbito il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della lite anche in riguardo alla posizione debitoria personale di NOME COGNOME; compensa le spese dell’intero giudizio.
Cosi deciso in Roma 24 aprile 2024
Il presidente