Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 592 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 592 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/01/2023
Oggetto:
Tributi, accertamento,
IVA, cessioni all’esportazione,
prova
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 9824/2014 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio legale RAGIONE_SOCIALE, giusta procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 126/28/2013, depositata il 9.10.2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
-La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE (in breve SIG), avverso l’avviso di accertamento per IVA , relativa all’anno 2007, confermando il recupero del l’IVA non versata con riferimento ad alcune operazioni di triangolazione, effettuate ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) e b) del d.P.R. n. 633 del 1972 ;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dal la contribuente rilevando che la predetta non aveva fornito la documentazione attestante l’effettiva uscita della merce fatturata dal territorio comunitario;
la SIG impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;
-l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 1, comma 2, 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 118 disp. att. del cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., ritenendo che non sia possibile desumere dalla stessa gli elementi essenziali della lite e di comprendere le ragioni della decisione;
il motivo è infondato;
come è stato più volte affermato da questa Corte, ‘la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di
integrarla con le più varie, ipotetiche congetture ‘ (Cass., Sez. U. 3.11.2016, n. 22232);
– la motivazione della sentenza impugnata , dando atto che l’oggetto dell’appello riguardava il mancato pagamento dell’IVA su alcune operazioni di cessione di merci che la contribuente sosteneva essere effettivamente uscite dal territorio dell’Unione , non rientra affatto nei paradigmi invalidanti indicati nel citato, consolidato e condivisibile, arresto giurisprudenziale, anche con riferimento alla sintetica esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, dovendosi ritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto il proprio obbligo motivazionale al di sopra del “minimo costituzionale” (cfr. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053);
– con il secondo motivo, denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul motivo di appello riguardante il mancato esame da parte della CTP dei documenti attestanti l’avven uta esportazione della merce fuori dal territorio UE;
– con il terzo motivo, deduce, in via subordinata la violazione degli artt. 793 (nel testo vigente fino al 1° luglio 2007 e successivamente dell’art. 793 bis e dell’art. 795) del Reg. CE n. 2454/93, 346 del d.P.R. 23/1/1973, n. 43, 146, paragrafo 1, della Direttiva CE n. 2006/112 e 8, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente affermato che la prova dell’esportazione doveva essere fornita entro il termine di giorni 90 dall’uscita della merce dal territorio UE e che detta prova doveva consistere necessariamente in un documento vistato dalla dogana di uscita, senza considerare che anche gli altri documenti prodotti erano idonei, secondo la normativa all’epoca vigente, a comprovare l’effettiva esportazione della merce ;
con il quarto motivo, denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul motivo di appello, con il quale la società contribuente si lamentava della mancanza di pronuncia da parte della CTP sulla valenza probatoria della copia di dichiarazione doganale NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO dell’8.03.2007, vistata dall’Ufficio doganale di uscita (dogana di Amburgo), e della correlata documentazione;
il secondo e il quarto motivo, essendo connessi, vanno trattati congiuntamente e sono entrambi inammissibili;
a tale proposito occorre ribadire, infatti, che il vizio di omessa pronuncia ricorre solo ove manchi una qualsivoglia statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte, così dando luogo alla inesistenza di una decisione su un punto della controversia, per la mancanza di un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, non potendo dipendere dall’omesso esame di un elemento di prova (Cass. 23.03.2017, n. 7472);
nella specie, si è fuori dall’ipotesi di omessa pronuncia, perchè il giudice di appello ha indicato l’oggetto della domanda, relativo alla questione della illegittimità della pretesa riguardante il mancato p agamento dell’IVA in ordine ad operazioni di cessione di beni , ritenute non riconducibili a cessioni all’esportazione , e su di essa si è pronunciato, ritenendo priva di rilevanza probatoria la documentazione prodotta dalla contribuente per provare l’avvenuta esportazione di detta merce;
il terzo motivo è, invece, fondato nei limiti che seguono;
sul punto occorre ribadire che, ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 8, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 633 del 1972, la destinazione della merce all’esportazione deve essere provata esclusivamente dalla documentazione doganale,
ovvero dalla vidimazione apposta dall’ufficio doganale sulla fattura, in assenza della quale l’operatore che voglia fruire dell’agevolazione non può valersi di documenti alternativi, mentre l’Amministrazione finanziaria non può disconoscere l’imponibilità dell’operazione ed il diritto alla detrazione (Cass. 11.08.2016, n. 16971);
– secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, quindi, in tema di esportazioni al di fuori del territorio dell’UE in regime di non imponibilità, è necessario che la destinazione dei beni all’esportazione sia documentata con mezzi di prova certi e incontrovertibili, quali le attestazioni di pubbliche amministrazioni del paese di destinazione dell’avvenuta presentazione RAGIONE_SOCIALE merci in dogana (Cass. n. 25454 del 2018), o la vidimazione apposta dall’ufficio doganale sulla fattura (Cass. n. 16971 del 2016), o anche le bolle di accompagnamento, i documenti internazionali di trasporto e gli altri documenti previsti dall’amministrazione finanziaria, purchè risulti la vidimazione dell’ufficio doganale comprovante l’uscita della merce dal territorio doganale o comunque la prova certa ed incontrovertibile (che può provenire anche dalle autorità pubbliche dello Stato estero importatore) dell’uscita della merce dal territorio doganale dell’Unione (Cass. n. 19750 del 2013);
l’onere di fornire la prova dell’avvenuta esportazione incombe, ovviamente, sul cedente e l’avvenuta uscita della merce dal territorio doganale dell’Unione può essere fornita con l’apposizione del visto doganale sulla fattura ovvero, quando la dichiarazione di esportazione è effettuata sulla base del Documento Unico Amministrativo (DAU), a mezzo dell’esemplare 3 del DAU, munito, sul retro, del timbro e del visto dell’ufficio doganale di uscita, ai sensi degli artt. 792, 793 e 795 del Reg. n. 2454/93/CE (v. in tema di operazioni triangolari Cass. 18.02.2015, n. 3193);
– sul punto è stato ulteriormente precisato (Cass. 6.09. 2013, n. 20487) che, nei casi in cui la destinazione della merce all’esportazione, nelle cessioni di cui all’art. 8, primo comma, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972, non possa essere provata dalla documentazione doganale, non potendosi addebitare all’esportatore la mancata esibizione di un documento di cui egli non ha la disponibilità, tale prova può essere fornita con ogni mezzo che abbia il requisito della certezza ed incontrovertibilità, quale l’attestazione di pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione dell’avvenuta presentazione RAGIONE_SOCIALE merci in dogana, come ricavabile, ai sensi dell’art. 346 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, dalla disciplina doganale stessa, con la conseguenza che è inidonea, ai predetti fini, la produzione di documenti di origine privata, come la documentazione bancaria dell’avvenuto pagamento;
in questo modo vengono correttamente bilanciati i principi unionali di certezza e di proporzionalità, dovendosi contemperare, da un lato, l ‘esigenza di garantire la chiarezza e la precisione RAGIONE_SOCIALE norme la cui applicazione deve essere prevedibile, soprattutto quando comporti oneri finanziari, in modo da consentire ai soggetti passivi di conoscere i propri obblighi fiscali prima di concludere un’operazione (Corte giust., causa C-495/17, RAGIONE_SOCIALE, punti 55-57), e, dall’altro, la necessità che gli Stati membri ricorrano a mezzi che, pur consentendo di raggiungere efficacemente l’obiettivo perseguito dal diritto interno, arrechino il minor pregiudizio possibile al conseguimento degli obiettivi e ai principi stabiliti dalla normativa unionale (Corte giust., causa C-307/16, punto 34), nel rispetto del principio di neutralità (Cass. 6.04.2022, n. 11112);
– nel caso in esame la società contribuente non ha prodotto (e riprodotto nel ricorso) solo documenti di origine privata, ma anche alcuni documenti rilasciati da autorità pubbliche estere, la cui idoneità
probatoria non è stata valutata dalla CTR alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, per cui, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri, la sentenza va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che dovrà procedere ad un nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 settembre 2022