Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29439 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29439 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11538/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. RAGIONE_SOCIALE n. 2436/2020 depositata il 19/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1.il RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME ricorrono per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza in epigrafe con tre motivi contrastati dall’RAGIONE_SOCIALE con controricorso;
considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 44, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, 1,6 e 9 RAGIONE_SOCIALEa tariffa, parte prima allegata a detto d.P.R., 33 e 40 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. La CTR ha ritenuto legittimo l’assoggettamento ad imposta con aliquota del 3% ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.9 RAGIONE_SOCIALEa tariffa, applicata alla somma pari ad € 12.431,16, di cui alla voce b) ‘deprezzamento RAGIONE_SOCIALEa proprietà residua’, pattuita dal RAGIONE_SOCIALE con terzi estranei alla presente controversia, in una clausola del contratto, concluso a mezzo del AVV_NOTAIO, di cessione volontaria di un terreno dai terzi al RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito di una procedura espropriativa (ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.45 del d.P.R. 327/2 001). La voce a) era riferita a ‘indennità di esproprio pari al valore dei terreni ablati’. Le somme stabilite nelle due voci erano previste come articolazioni RAGIONE_SOCIALE‘importo da versarsi dal RAGIONE_SOCIALE ai privati. La CTR ha in particolare affermato che per la registrazione RAGIONE_SOCIALEa citata clausola relativa alla voce b) doveva essere versata quella imposta (con aliquota del 3% ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 RAGIONE_SOCIALEa tariffa) trattandosi di clausola che aveva per oggetto una prestazione patrimoniale, senza che rilevasse la natura risarcitoria o non risarcitoria RAGIONE_SOCIALEa prestazione, ed ha al contempo escluso l’assoggettabilità RAGIONE_SOCIALEa clausola ad imposta con aliquota RAGIONE_SOCIALEo 0,50% stabilita, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.6 RAGIONE_SOCIALEa medesima tariffa, per la registrazione RAGIONE_SOCIALEe quietanze. I ricorrenti sostengono che la CTR
abbia errato in quanto l’imposta avrebbe dovuto essere applicata proprio con quest’ultima aliquota (0,50%) come in realtà era stata autoliquidata in sede di registrazione, essendo la somma di cui alla lettera b) ‘estranea alla base imponibile’ (costituita solo, secondo i ricorrenti, dalla indennità di cui alla lett.a) sopra ricordata). Richiamano a sostegno la sentenza di questa Corte n. 1513 RAGIONE_SOCIALE’11 febbraio 2000;
il motivo non è fondato. Si discute unicamente RAGIONE_SOCIALEa tassazione RAGIONE_SOCIALEa clausola, pacificante autonoma, secondo cui il RAGIONE_SOCIALE doveva pagare ai privati una somma per ‘deprezzamento RAGIONE_SOCIALEa proprietà residua’.
2.1. L’art. 45 del d.P.R. 327 del 2001 in tema di accordi di cessione volontaria conclusi nell’ambito di procedure es propriative prevede che ‘Fin da quando è dichiarata la pubblica utilità RAGIONE_SOCIALE‘opera e fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, il proprietario ha il diritto di concludere col soggetto beneficiario RAGIONE_SOCIALE‘espropriazione un accordo di cessione del bene o RAGIONE_SOCIALEa sua quota di proprietà . Il corrispettivo RAGIONE_SOCIALE‘accordo di cessione: a) se riguarda un’area edificabile, è calcolato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 37, senza la riduzione del quaranta per cento …’. L’art. 37 contiene norme per la determinazione RAGIONE_SOCIALE ‘indennità di esproprio per aree edificabili. L’accordo di cessione volontaria è un accordo sostituivo del provvedimento ablativo, che rispetto ad un contratto di compravendita di diritto privato si caratterizza per il fatto di essere inserito nell’ambito di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità e quindi di presupporre una dichiarazione di pubblica utilità ancora efficace, e per il fatto che il prezzo di trasferimento volontario è correlato ai parametri di legge stabiliti per la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di espropriazione. La Corte ha parlato di ‘contratto di diritto pubblico’ (Cass. 20 aprile 2023, n. 10619).
2.2. Nel contratto di cessione volontaria di cui trattasi, è stato previsto che ai cedenti sarebbe stata pagata la somma complessiva di € 97.314,30 scomposta in una parte di cui alla voce a), definita ‘indennità di esproprio pari al valore dei terreni ablati’) e in una parte, di cui alla voce b), per ‘deprezzamento RAGIONE_SOCIALEa proprietà residua’. È chiara la distinzione causale tra le du e parti: la prima corrisponde al prezzo del bene trasferito. La seconda è una prestazione aggiuntiva -estranea alla causa di scambio del contratto privatistico di compravendita- con causa indennitaria del pregiudizio subito dai cedenti per la perdita di va lore RAGIONE_SOCIALEa ‘parte residua’, cioè, esclusa dal trasferimento, RAGIONE_SOCIALEa loro originaria proprietà. L’attribuzione trova specifica ragione nell’ottica pubblicistica che caratterizza l’accordo di cessione volontaria come accordo procedimentale e che impone al ‘ beneficiario RAGIONE_SOCIALE‘espropriazione’ di tener conto di legittimi interessi del privato soggetto al procedimento di esproprio e che non possono essere assorbiti nella determinazione del prezzo di trasferimento volontario essendo questo correlato ai parametri di legge stabiliti per la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di espropriazione RAGIONE_SOCIALE‘area trasferita.
2.3. L’art. 44 del d.P.R. 131 del 1986 stabilisce, per quanto interessa, che ‘… In caso di trasferimento volontario all’espropriante nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa procedura espropriativa la base imponibile è costituita dal prezzo’.
2.4. La disposizione specifica, per gli ‘accordi’ di cessione volontaria conclusi nell’ambito di procedure espropriative (art. 45 del d.P.R. 327 del 2001), la regola generale stabilita all’art.43 del d.P.R. 131 del 1986 e secondo la quale ‘1. La base imp onibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, è costituita a) per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali dal valore del bene o del diritto alla data RAGIONE_SOCIALE‘atto…’. La specificazione si lega al fatto che nel contratto o ‘accordo’ (secondo la dizione
usata nell’art. 45 cit.) – di cessione volontaria il valore di cessione è definito da un prezzo a sua volta rapportato all’indennità espropriativa.
2.5. L’art. 9 RAGIONE_SOCIALEa tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131 del 1 986 prevede che per gli ‘ Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale’, l’imposta è applicata con aliquota del 3%’.
2.6. L’art. 44 d.P.R. 131 del 1986 riguarda l’atto di trasferimento volontario nel suo contenuto tipico essenziale. In rapporto ad esso l’articolo stabilisce che l’imposta è determinata in base alla ricchezza scambiata pari al valore del bene trasferito e individuata dal prezzo (ancorato all’indennità espropriativa a sua volta ancorata a p arametri legali RAGIONE_SOCIALE‘art. 37 del d.P.R. 327/2001). Nel caso di specie, tuttavia, oltre alla prestazione del prezzo, l’accordo prevedeva anche una ulteriore e distinta prestazione a contenuto patrimoniale avente ad oggetto l’indennità per perdita di valore RAGIONE_SOCIALEa parte di terreno non trasferita. La clausola esprima una ulteriore ricchezza tassabile. Correttamente, in mancanza di altra specifica indicazione, la CTR ha applicato il residuale art. 9 RAGIONE_SOCIALEa tariffa.
2.7.La tesi dei ricorrenti secondo cui la clausola in questione dovrebbe scontare l’imposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 RAGIONE_SOCIALEa tariffa come ‘quietanza’ è insostenibile. La quietanza (art. 1199 cod. civ.) è dichiarazione unilaterale recettizia con la quale il creditore riconosce di aver ricevuto un pagamento. La clausola con cui la parte di un contratto promette di dare all’altra una somma ad un determinato titolo (per esempio di indennità per una perdita connessa all’esecuzione del contratto) ha natura negoziale non ricognitiva.
2.8. Il richiamo fatto dai ricorrenti alla sentenza di questa Corte n. 1513 d el 11 febbraio 2000 è inconferente. La sentenza è così massimata: ‘In caso di cessione volontaria RAGIONE_SOCIALE‘area da espropriare
da parte del proprietario diretto coltivatore (art. 17, comma primo, legge 865/1971), la base imponibile RAGIONE_SOCIALE‘imposta di registro ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 44 comma secondo d.P.R. 131/1986 (e RAGIONE_SOCIALEe connesse imposte di trascrizione e catastale) -assoggettabile all’aliquota RAGIONE_SOCIALE‘8 per centova individuata in una posta pari all’indennità provvisoria aumentata del cinquanta per cento, restandone esclusa la posta restante -di pari importo complessivoche si pone non in funzione corrispettiva del trasferimento, ma in quella di ristoro per la perdita RAGIONE_SOCIALEe possibilità di futuro sfruttamento del fondo -in atto, coltivato -, per essere il diretto coltivatore costretto ad abbandonarlo. Tale residua frazione, costituente indennità aggiuntiva per il coltivatore/proprietario, deve essere, invece, assoggettata a tassazione con l’aliquota RAGIONE_SOCIALEo 0,50 per cento, stabilita per la registrazione degli atti di quietanza (art. 6 RAGIONE_SOCIALEa tariffa allegata al d.P.R. n. 131/86)’. La sentenza si riferiva ad una cessione volontaria soggetta alla l.22 ottobre 1971, n.865, art. 17: ‘1. Nel caso che l’area da espropriare sia co ltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell’ipotesi di cessione volontaria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, primo comma, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all’indennità provvisoria, esclusa la maggiorazione prevista dal suddetto articolo. 2. Nel caso invece che l’espropriazione attenga a terreno coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso, ferma restando l’indennità di espropriazione determinata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 16 in favore del proprietario, uguale importo dovrà essere corrisposto al fittavolo, al mezzadro, al colono o al compartecipante che coltivi il terreno espropriando almeno da un anno prima RAGIONE_SOCIALEa data di deposito RAGIONE_SOCIALEa relazione di cui all’art. 10. 3. L’indennità aggiuntiva prevista dai precedenti commi è determinata in ogni caso in misura uguale al valore agricolo medio di cui al primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato, ancorché si tratti di aree
comprese nei centri edificati o delimitate come centri storici. 4. Le maggiorazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo vengono direttamente corrisposte ai suindicati soggetti nei termini previsti per il pagamento RAGIONE_SOCIALEe indennità di espropriazione’. L’art. 12, comma primo, RAGIONE_SOCIALEa l.865 del 1971 (a cui rinviava il primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art.17) stabiliva, per la cessione volontaria, “un prezzo non superiore del 50 per cento RAGIONE_SOCIALE‘indennità provvisoria determinata ai sensi dei successivi art. 16 e 17″. La Corte era stata chiamata a decidere RAGIONE_SOCIALEa legittimità, rispetto a tale contesto normativo e all’art. 44 del d.P.R. 131 del 1986, RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di merito con la quale era stata accolta la tesi del contribuente, ‘secondo cui l’importo non assoggettabile ad imposta di tra sferimento è pari a due terzi RAGIONE_SOCIALE‘intero’ e che era stata attaccata dall’ufficio secondo cui l’intero prezzo costituiva la base imponibile RAGIONE_SOCIALE‘imposta. L’inconferenza del richiamo alla sentenza n. 1513 del 2000 rispetto al caso di cui si discute è evidente: la sentenza aveva ad oggetto la tassazione su un accordo di cessione volontaria da parte di un coltivatore diretto in cui non vi era -a differenza che nell’accordo RAGIONE_SOCIALEa cui tassazione si tratta qui – (una clausola relativa ad) una prestazione patrimoniale ulteriore (segnatamente per ‘deprezzamento proprietà residua’) rispetto a quella del pagamento del prezzo del terreno trasferito ma vi era invece unicamente una clausola relativa al prezzo determinato, secondo l’interrelazione tra l’art.17, comma primo, e l’art. 12 comma primo RAGIONE_SOCIALEa l.865 cit. e la sentenza non prende in esame il regime di tassazione (in particolare secondo l’art. 9 RAGIONE_SOCIALEa tariffa parte prima) di un accordo prevedente una prestazione patrimoniale ulteriore rispetto al prezzo prendendo invece in esame il regime di tassazione di una componente indennitaria inglobata, per legge, nel prezzo e che tuttavia -secondo la citata sentenzadoveva essere scissa dal valore di trasferimento del bene nella prospettiva RAGIONE_SOCIALEa determinazione esatta RAGIONE_SOCIALE‘imponibile in rapporto
al solo valore di trasferimento del bene i.e. a quella sola componente RAGIONE_SOCIALEa somma definita complessivamente come prezzo avente funzione strettamente corrispettiva. Anche la statuizione finale RAGIONE_SOCIALEa Corte secondo cui la residua frazi one RAGIONE_SOCIALE‘importo denominato complessivamente ‘prezzo’, costituita dall’indennità aggiuntiva per il coltivatore/proprietario, ‘dovrà restare assoggettata – come comunque è ammesso dal contribuente, anche se non risulta considerato nella sentenza impugnata- all’imposta di registrazione RAGIONE_SOCIALEa ‘quietanza’ (art. 6 RAGIONE_SOCIALEa tariffa allegata al d.P.R. cit.)’ trovava ragione specifica nel descritto quadro RAGIONE_SOCIALEa legge 865 del 1971 essendovi lì -a differenza che nel caso che occupa per la somma per ‘deprezzamento proprietà residua’ -un titolo giustificativo RAGIONE_SOCIALEa indennità aggiuntiva costituito direttamente dagli artt. 17 e 12 citati e tale per cui il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità poteva essere oggetto di vera quietanza.
3. il primo motivo di ricorso deve essere rigettato;
4. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata, in riferimento all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 22, comma 2, RAGIONE_SOCIALE‘allegato B al d.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, 1, comma 1-1bis RAGIONE_SOCIALEa tariffa, allegata a detto d.P.R. per avere la CTR escluso l’esenzione RAGIONE_SOCIALE‘accordo dall’imposta di bollo sulla motivazione che l’esenzione è prevista ‘solo nel caso in cui sia parte una amministrazione RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE o un ente pubblico, circostanza che nel caso concreto non ricorre perché la compagine di parte ricorrente è composta da società di natura privatistica’. I ricorrenti sostengono che tale motivazione sia errata in quanto, essendo fermo che gli accordi di cessione volontaria rientrano tra gli atti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità, la CTR avrebbe dovuto avere riguardo al fatto che il RAGIONE_SOCIALE -soggetto consorziato in favore del quale il RAGIONE_SOCIALE ha acquistato i terreni- è assimilabile
ad una amministrazione RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE. Richiamano la risoluzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE n.254/E del 31 luglio del 2002;
4.1. Il motivo è infondato.
4.2. L’art. 22, comma 2, RAGIONE_SOCIALE‘allegato B al d.P.R. 642 del 1972 prevede che sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo gli ‘ Atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE e da enti pubblici, compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità di espropriazione ‘.
4.3. La CTR ha negato l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa norma per difetto del presupposto soggettivo. L’accordo di cessione volontaria è stato concluso dal RAGIONE_SOCIALE e non da una amministrazione RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE o da un ente pubblico.
4.4. Implicita è la affermazione per cui l’espressione ‘atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità’ è suscettiva di comprendere anche gli accordi di cessione volontaria di cui all’art. 45 d.P.R. 327 del 2001. L ‘affermazione è corretta. Come già osservato la cessione volontaria è definibile come accordo procedimentale sostitutivo del provvedimento di esproprio. L’art.45 ne stabilisce espressamente l’equipollenza rispetto a quest’ultimo (“…l’accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio”).
4.5. È altresì corretta l’affermazione cardine RAGIONE_SOCIALEa CTR. Costituisce circostanza pacifica che la procedura espropriativa è stata promossa non da una amministrazione RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE o da un ente pubblico ma dal RAGIONE_SOCIALE e che il RAGIONE_SOCIALE è un soggetto privato. Nel ricorso per cassazione si precisa che trattasi del Generale Contractor RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE. La tra le amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE. Già questo è sufficiente per escludere l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘esenzione.
4.6. Né, si aggiunge, è sostenibile che la società RAGIONE_SOCIALE sia una amministrazione RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE o un ente pubblico o un soggetto ad essi equiparabile ai fini che qui rilevano.
A tale riguardo, sulla natura giuridica di RAGIONE_SOCIALE, società a partecipazione pubblica, la Corte ha già avuto modo di esprimersi. R.F.I. è gestore RAGIONE_SOCIALE‘infrastruttura ferroviaria RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE composta da un socio unico ( RAGIONE_SOCIALE) è la holding proprietaria al 100% del pacchetto azionario, e detiene il 100% del pacchetto azionario di RAGIONE_SOCIALE (società di trasporto ferroviario) e di RAGIONE_SOCIALE (società di gestione RAGIONE_SOCIALE‘infrastruttura ferroviaria). La società RAGIONE_SOCIALE, in qualità di responsabile RAGIONE_SOCIALEe linee, RAGIONE_SOCIALEe stazioni e degli impianti, garantisce alle diverse RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’accesso alla rete italiana, assicura la manutenzione e la circolazione in sicurezza sull’intera infrastruttura, gestisce gli investimenti per il potenziamento e per lo sviluppo RAGIONE_SOCIALEe linee e degli impianti ferroviari e sviluppa la tecnologia dei sistemi e dei materiali. Sul fronte interRAGIONE_SOCIALE promuove l’integrazione RAGIONE_SOCIALE‘infrastruttura italiana nella RAGIONE_SOCIALE, coordinandosi con i Paesi RAGIONE_SOCIALE‘UE in merito agli standard di qualità, alle azioni e alle strategie di commercializzazione dei servizi. In tema di giurisdizione, la Corte ha ritenuto che in relazione alle società a partecipazione pubblica, l’autonoma soggettività RAGIONE_SOCIALEa società, specificata come autonomia giuridica e patrimoniale rispetto al socio pubblico, impedisce, per mancanza di rapporto di servizio e per mancanza di un danno immediato e diretto per lo RAGIONE_SOCIALE o altro ente pubblico, di radicare la giurisdizione del giudice contabile (Cass. S.U. n. 1159 del 2015, Cass. S.U. n. 26806 del 2009). Tali società, infatti, sono organizzate secondo il tipo societario di stampo civilistico e conservano la loro natura privata, essendo pubblico soltanto il soggetto che partecipa ad esse. Le Sezioni Unite hanno chiarito che: a)RAGIONE_SOCIALE “svolge un’attività economica e
commerciale in regime di mercato libero e la sua veste giuridica non rappresenta un mero schermo di copertura di una struttura amministrativa pubblica”; b)Tale società, “in quanto holding, non ha rapporti di servizio pubblico con lo RAGIONE_SOCIALE“. c)Alla Capogruppo fanno capo le Società Operative nei diversi settori RAGIONE_SOCIALEa filiera e altre Società di servizio e di supporto al funzionamento del RAGIONE_SOCIALE. Le società sono dotate di una propria specificità aziendale e godono di autonomia gestionale nel perseguimento degli obiettivi di business. La gestione RAGIONE_SOCIALEa holding è affidata dallo Statuto agli Organi societari -Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Presidente del Consiglio di amministrazione, Collegio sindacale che ne ha individuato i rispettivi poteri e compiti in conformità alle disposizioni del codice civile in materia di società per azioni”. d)La struttura del RAGIONE_SOCIALE deriva “dal processo di riorganizzazione – societarizzazione avviato nel 2000. Questo processo di privatizzazione ha risentito del recepimento, nell’ordinamento RAGIONE_SOCIALE, del principio generale, di derivazione sovraRAGIONE_SOCIALE, finalizzato a garantire la libertà di accesso al mercato dei trasporti di passeggeri e di merci per ferrovia da parte RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti e tali da garantire lo sviluppo RAGIONE_SOCIALEa concorrenza nel settore ferroviario (così l’art. 2, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 227 del 1998, abrogato dal d.lgs. 8 luglio 2003, n. 188, art. 38). e) L’apporto finanziario RAGIONE_SOCIALE‘Autorità pubblica, finalizzato all’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, è erogato, alla luce del reg. CE n. 1370 del 2007, entro limiti ben precisi. Nel dettaglio, il RAGIONE_SOCIALE riceve risorse e compensazioni dallo RAGIONE_SOCIALE unicamente a copertura di oneri derivanti da finalità di interesse generale (investimenti e servizi all’utenza) erogati a prescindere dalla loro remuneratività economica. Scopo di tali erogazioni è, infatti, la remunerazione alle RAGIONE_SOCIALE che prestano il servizio RAGIONE_SOCIALEe
spese sostenute, determinate con criteri di calcolo idonei ad evitare compensazioni eccessive. Secondo le SS.UU. di questa Corte: “La natura industriale e commerciale RAGIONE_SOCIALE‘attività gestita dalla società collocata in capo alla filiera si riverbera, quale logico corollario, sulla natura RAGIONE_SOCIALEe società poste in coda, oltre che essere imposta dal carattere unitario RAGIONE_SOCIALEa politica aziendale di un RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE operante nel mercato, con strategie di sviluppo competitive in ambito comunitario ed interRAGIONE_SOCIALE. “(Cass. SS.UU. n. 30978 del 2017). Si traggono argomenti dal d.lgs. n. 112 del 2015, emanato in attuazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio europeo ferroviario unico, ed in particolare dall’art. 4, comma 1, norma che recide ogni forma di dipendenza RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rispetto all’apparato pubblicistico, stabilendo che: “le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE stabilite in Italia sono indipendenti per quanto riguarda la gestione, l’amministrazione ed il controllo interno in materia amministrativa, economica e contabile. Il patrimonio, il bilancio e la contabilità RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE devono essere distinti da quelli RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe regioni, RAGIONE_SOCIALEe province autonome e degli enti locali” … le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, inoltre,” sono gestite secondo í principi validi per le società commerciali, a prescindere dalla loro proprietà pubblica o privata, anche per quanto riguarda gli obblighi di servizio pubblico imposti dallo RAGIONE_SOCIALE all’impresa e i contratti di servizio pubblico conclusi dalla medesima con le autorità competenti”. La Corte ha evidenziato che “il controllo pubblico realizzato mediante holding indebolisce il rapporto di dipendenza con l’ente pubblico. L’affermata natura privatistica RAGIONE_SOCIALEa holding, in uno con il collegamento di derivazione infragruppo, convergono in una piattaforma che stempera il legame con l’ente pubblico, facendo emergere, per converso, l’autonomia e la specificità aziendale RAGIONE_SOCIALEe singole società operative del RAGIONE_SOCIALE quale sintomatica riprova del regime civilistico applicato a detti enti” ed afferma che: ” R.F.I non
agisce tramite l’esercizio di poteri e funzioni di stampo amministrativo, ma attraverso lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa propria libertà di iniziativa economica privata orientata all’interesse generale, senza per questo essere attratta nel dominio pubblicistico”. Sulla base dei superiori rilievi la Corte ha espresso il principio secondo cui: “In materia tributaria, l’art. 57, comma 8, del d.P.R. n. 131 del 1986 esonera dall’imposta di registro unicamente lo RAGIONE_SOCIALE -persona ed una estensione interpretativa del beneficio a soggetti solo indirettamente riconducibili all’amministrazione statale (nella specie, RAGIONE_SOCIALE, partecipate da RAGIONE_SOCIALE, a sua volta partecipata dallo RAGIONE_SOCIALE) è preclusa dalla natura eccezionale RAGIONE_SOCIALEe norme di esenzione fiscale. L’opzione legislativa di limitare il beneficio fiscale in esame ha carattere eminentemente discrezionale, giustificandosi in funzione del contemperamento tra la promozione RAGIONE_SOCIALEe acquisizioni pubbliche e la salvaguardia del flusso tributario, conseguendone la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa relativa eccezione di incostituzionalità con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.” (Cass. n. 27289 del 2017). La Corte ha poi ritenuto che questo principio, affermato con riferimento all’imposta di registro, ‘può certamente’ trovare applicazione anche in tema di disposizioni ag evolative per l’imposta ipo -catastale e -specificamente- di bollo: ‘In tema di imposta di registro, ipo -catastale e di bollo, il termine “RAGIONE_SOCIALE” utilizzato dalle disposizioni che ne prevedono l’esenzione deve intendersi riferito allo “RAGIONE_SOCIALE-persona”, nozione entro cui va esclusa la società a partecipazione pubblica RAGIONE_SOCIALE (“RAGIONE_SOCIALE“)gestrice RAGIONE_SOCIALEa infrastruttura ferroviaria RAGIONE_SOCIALE, facente parte del RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” (società con socio unico partecipata interamente dal MEF che, in quanto “holding” non ha rapporti di servizio pubblico con lo RAGIONE_SOCIALE) -assumendo all’uopo rilievo l’autonoma soggettività RAGIONE_SOCIALE‘ente, in termini di autonomia giuridica e patrimoniale rispetto al socio pubblico, nonché la sua
organizzazione secondo il tipo societario di stampo civilistico, sicché essa conserva la propria natura privata senza che rilevi la partecipazione ad essa di un soggetto pubblico’ (Cass. ordinanza n. 17034 del 13/08/2020 relativa a fattispecie in cui RAGIONE_SOCIALE aveva stipulato un atto di cessione volontaria di l’acquisto di un fabbricato per civile abitazione e relativa area di pertinenza, fruendo RAGIONE_SOCIALE‘esenzione da imposta di registro, ipotecaria e catastale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 57, comma 8, del d.P.R. n. 131 del 1986, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, d.lgs. n. 347 del 1990, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 347 del 1990, nonché RAGIONE_SOCIALE‘esenzione dal bollo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 22 Tabella, allegato B al d.P.R. n. 642 del 1972. L’Ufficio, ritenendo l’insussistenza dei presupposti per i benefici agevolativi, aveva notificato a RRAGIONE_SOCIALE. un avviso di liquidazione per il recupero RAGIONE_SOCIALEe imposte con normale aliquota proporzionale e per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta di bollo; R.F.I. aveva impugnato l’atto impositivo, assumendo di essere un soggetto a proprietà interamente pubblica, riconducibile a tutti gli effetti al concetto di RAGIONE_SOCIALE e, quindi, legittimata a godere RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni di cui all’art. 24 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 210 del 1985. La CTR aveva ritenuto il ricorso fondato, sulla base del rilievo che R.F.I. era la naturale continuazione RAGIONE_SOCIALE‘originaria A.A.FF.SS. con pari controlli diretti dal RAGIONE_SOCIALE, pertanto, poteva usufruire dei relativi regimi agevolativi).
Per completezza e ad integrazione degli argomenti già esposti da questa Corte e qui ribaditi, si formulano due ulteriori precisazioni.
La prima: la risoluzione n.254/E del 31 luglio 2002 (evocata dai ricorrenti) fornisce chiarimenti in ordine al trattamento tributario ai fini RAGIONE_SOCIALEe imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo applicabile ai contratti di cessione volontaria di immobili in corso di espropriazione per pubblica utilità in riferimento ad ipotesi in cui l’acquirente è lo RAGIONE_SOCIALE o un ente pubblico territoriale e chiarisce che detti contratti sono esenti dalle imposte di registro, ipotecaria e
catastale se conclusi dallo RAGIONE_SOCIALE, sono soggetti all’imposta fissa di registro e ipotecaria e all’imposta catastale in misura proporzionale se conclusi da enti pubblici territoriali, sono esenti d a bollo ‘in ogni caso’ cioè sia se conclusi dallo RAGIONE_SOCIALE sia se conclusi da un ente territoriale; la risoluzione non afferma che detti contratti sono esenti dall’imposto di bollo anche se conclusi da soggetto privato. La seconda: l’argomento dei ricorrenti per cui ‘RFI è inserita nell’elenco RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa l. 31 dicembre 2009, n.196, pubblicato nella G.U. 242 del 30 settembre 2020′ è inconferente; la le gge n. 196 del 2009 è la ‘Legge di contabilità e finanza pubblica’; l’art. 1, comma 1, prevede che ‘Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito RAGIONE_SOCIALE in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall’Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento RAGIONE_SOCIALEa finanza pubbl ica’; il comma 2 precisa che ‘Ai fini RAGIONE_SOCIALEa applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l’anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell’elenco oggetto del comunicato RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale RAGIONE_SOCIALEa Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall’anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto RAGIONE_SOCIALE nell’elenco oggetto del comunicato del medesimo RAGIONE_SOCIALE in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale RAGIONE_SOCIALEa Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base RAGIONE_SOCIALEe definizioni di cui agli specifici regolamenti RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni’; il comma 2 chia risce il limite entro cui vale la individuazione degli enti e soggetti come pubbliche amministrazioni pubbliche ai sensi RAGIONE_SOCIALEa stessa legge; il limite è definito dalla finalità ‘RAGIONE_SOCIALEa applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni in materia di finanza pubblica’; la fina lità RAGIONE_SOCIALEa applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni in materia tributaria e segnatamente RAGIONE_SOCIALEe disposizioni in materia di imposta di bollo è estranea alla materia RAGIONE_SOCIALEa finanza pubblica;
il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato;
con il terzo motivo di ricorso viene lamentata, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 92 cod. proc. civ. e 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546 per avere la CTR, da un lato, confermato la condanna alle spese del primo grado di giudizio riconoscendo tuttavia sussistere i presupposti di compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese d’appello e, da un altro lato, confermato detta condanna malgrado che l’amministrazione in primo grado fosse difesa da propri funzionari;
il motivo è infondato.
7.1. È infondata la prima doglianza perché il giudice di appello laddove ha confermato la decisione dei giudici di primo grado che, in punto di spese, avevano fatto applicazione piana del principio di soccombenza non ha commesso alcuna violazione di legge.
7.2. È infondata la seconda doglianza perché la CTR laddove ha confermato l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.91 cod. proc. civ. fatta dai giudici di primo grado si è conformata alla previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 co. 2 bis del d.lgs. n. 546/1992, vigente ratione temporis (in forza RAGIONE_SOCIALEe modifiche apportate dal d.l. 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24.3.2012 n. 27) e secondo il quale, nel caso in cui la parte pubblica, risultata vittoriosa, sia stata assistita da un proprio funzionario o da un proprio dipendente, si applica per la liquidazione il «compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento RAGIONE_SOCIALE‘importo complessivo, ivi
previsto». L’art. 15 del suddetto d.lgs. prevede espressamente, pertanto, la liquidazione dei compensi per l’attività difensiva svolta in giudizio dai funzionati RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione (cfr. tra molte Cass. n. 23055/2019; Cass., n. 20590/2021).
il motivo dev’essere rigettato;
al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alle spese del presente giudizio di legittimità;
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 400,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma 17 ottobre 2023, mediante modalità da