Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9446 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9446 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi iscritti al n. 20005/2020 R.G., proposti, rispettivamente,
DA
lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, con sede in Sessa Aurunca (CE), in persona del l’amministratore unico pro tempore ;
INTIMATA
NONCHÉ DA
RAGIONE_SOCIALE , con sede in Sessa Aurunca (CE), in persona dell’amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, entrambi con studio in Napoli, elettivamente domiciliata presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
REGISTRO ACCERTAMENTO ART. 15 T.U.R.
CONTRO
lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRENTE/RICORRENTE INCIDENTALE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Campania il 13 novembre 2019, n. 8499/16/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
l ‘RAGIONE_SOCIALE , prima, e la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , poi, hanno proposto separati ricorsi per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Campania il 13 novembre 2019, n. 8499/16/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per l’imposta di registro in relazione alla riqualificazione di una pluralità di cessioni di merci (nel periodo compreso tra gli anni 2010 e 2014) da parte RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ nei termini di un’unitaria cessione di azienda in forma verbale a favore RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , per un valore complessivo di € 2.515.831,48, in quanto tale sottoposta a registrazione d’ufficio, ha rigettato l’a ppello proposto in via principale dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e l’appello proposto in via incidentale dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta il 21 novembre 2017, n. 6718/06/2017, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali;
la Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di primo grado -che aveva parzialmente accolto il ricorso originario nel senso di ridurre il valore complessivo dell’azienda ceduta – sul presupposto che le merci considerate in un contratto estimatorio del 7 gennaio 2010, per un valore complessivo di € 1.420.430,00, corrispondessero alle merci vendute durante il quadriennio considerato nell’ambito dell’ unica cessione di azienda;
la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ è rimasta intimata rispetto al ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE; viceversa, l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso al ricorso RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, proponendo ricorso incidentale avverso la medesima sentenza;
CONSIDERATO CHE:
i l ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia violazione dell’art. 54, comma 5, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con riferimento agli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relaz ione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente presunto dal giudice di secondo grado, senza alcun elemento di riscontro probatorio, che le merci consegnate in base al contratto estimatorio del 7 gennaio 2010 coincidessero con le merci vendute t ra l’anno 2010 e l’anno 2014 nell’ambito dell’unica cessione di azienda, paventando il rischio infondato di una duplicazione di imposta;
il ricorso RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ è affidato a tre motivi;
2.1 con il primo motivo, si denuncia nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per violazione degli artt. 111 Cost., 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relaz ione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato rigettato l’appello
principale dal giudice di secondo grado con motivazione carente o apparente;
2.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10bis RAGIONE_SOCIALE legge 27 luglio 2000, n. 212, 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relaz ione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente escluso dal giudice di secondo grado, a dispetto RAGIONE_SOCIALE contestazione dell’amministrazione finanziaria, che le plurime cessioni di merci e attrezzature (nel periodo compreso tra gli anni 2010 e 2014) dalla ‘ D.R. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ alla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ integrassero un ‘ abuso del diritto ‘ o un” elusione fiscale ‘, non essendo stato conseguito dalle parti alcun vantaggio fiscale dall’operazione realizzata, che era solamente finalizzata -attraverso la costituzione di una nuova società con la medesima compagine e la medesima sede RAGIONE_SOCIALE vecchia società – a mettere al riparo il patrimonio aziendale dall’eventuale rischio di azioni esecutive da parte dei lavoratori subordinati (all’esito di controversie pendenti per il recupero RAGIONE_SOCIALE spettanze retributive);
2.3 con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 12 RAGIONE_SOCIALE legge 27 luglio 2000, n. 212, in relaz ione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi sulle deduzioni RAGIONE_SOCIALE contribuente circa il presunto perseguimento di un indebito vantaggio fiscale;
il ricorso incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE è affidato a due motivi;
3.1 con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in
relaz ione all’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., per essere stato rigettato dal giudice di secondo grado l’appello incidentale dell’amministrazione finanziaria con motivazione meramente apparente in ordine all’affermata coincidenza tra le merci consegnate in base al contratto estimatorio del 7 gennaio 2 010 e le merci vendute tra l’anno 2010 e l’anno 2014;
3.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 2697 cod. civ., in relaz ione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., per essere stato tralasciato dal giudice di secondo grado di considerare che la coincidenza tra le merci consegnate in base al contratto estimatorio del 7 gennaio 2010 e le merci vendute tra l’anno 2010 e l’anno 2014 doveva essere provata dalla contribuente;
4. preliminarmente, si rileva che il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione RAGIONE_SOCIALE prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e, perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; tuttavia, quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’annuale) di impugnazione in astratto operativi (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2014, n. 16221; Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2016, n. 27301; Cass., Sez. 5^, 6 aprile 2020, n. 7695; Cass., Sez. 5^, 14 maggio 2021, n. 13090; Cass., Sez. 3^, 23 novembre 2021, n. 36057; Cass., Sez. 5^,
4 gennaio 2022, n. 126; Cass., Sez. 5^, 3 maggio 2022, n. 13835; Cass., Sez. Lav., 26 gennaio 2023, n. 2393);
4.1 ne consegue che il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE deve qualificarsi come ‘ ricorso principale ‘, mentre il ricorso proposto dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ deve qualificarsi come ‘ ricorso incidentale ‘ ;
4.2 passando, poi, a l ‘ ricorso incidentale ‘ dell’RAGIONE_SOCIALE, esso è inammissibile in quanto proposto quando il potere di impugnazione si era ormai consumato con la precedente proposizione del ‘ ricorso principale ‘ ;
4.3 invero, per costante orientamento di questa Corte, la proposizione del ricorso principale per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che il ricorrente, ricevuta la notificazione del ricorso proposto da un’altra parte, non può introdurre nuovi e diversi motivi di censura con i motivi aggiunti, né ripetere le stesse censure già avanzate con il proprio originario ricorso mediante un successivo ricorso incidentale, che, se proposto, va dichiarato inammissibile, pur restando esaminabile come controricorso nei limiti in cui sia rivolto a contrastare l’impugnazione avversaria (tra le tante: Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2012, n. 2568; Cass., Sez. 1^, 16 maggio 2016, n. 9993; Cass., Sez. 1^, 28 ottobre 2019, n. 27536; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2020, n. 22938; Cass., Sez. 5^, 27 marzo 2023, n. 8590);
ciò posto, si deve scrutinare con precedenza il ricorso incidentale, i cui motivi hanno carattere pregiudiziale sul piano logico-giuridico rispetto al motivo del ricorso principale;
5.1 il primo motivo del ricorso incidentale è infondato;
5.2 come è noto, l’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondo
comma, n. 4, cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: « (…) deve contenere: (…) 4) la concisa esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto e di diritto RAGIONE_SOCIALE decisione; (…) »;
5.3 per costante giurisprudenza di questa Corte, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354);
5.4 peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘ motivazione apparente ‘, allorquando la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del ‘ minimo costituzionale ‘ richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354);
5.5 nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente ed incoerente sul piano RAGIONE_SOCIALE logica giuridica, contenendo un ‘adeguata illustrazione RAGIONE_SOCIALE ragioni
sottese al rigetto d ell’appello principale (al di là RAGIONE_SOCIALE loro fondatezza o meno in punto di diritto), con particolare riguardo all’omessa instaurazione del contraddittorio preventivo, là dove si afferma, in modo chiaro ed inequivoco, che: « Quanto alle doglianze di merito dell’appellante, si rileva come esse intendano giustificare tale operazione con ragioni extratributarie consistenti sostanzialmente nell’esigenza di mettere al riparo l’attività aziendale dalle controversie in materia di lavoro intraprese dai dipendenti nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Non vi è chi non veda come una siffatta giustificazione non possa inficiare la valutazione da compiere sotto il profilo tributario RAGIONE_SOCIALE complessa operazione posta in essere, integrante appunto una cessione di azienda, che non cessa di essere tale perché scaturente da intenti elusivi non tanto nei confronti del fisco quanto verso i lavoratori. Peraltro, i dipendenti e collaboratori che non hanno instaurato alcuna vertenza sono a loro volta transitati da una all’altra società, così confermandosi anche sotto tale profilo la perfetta coincidenza economico-funzionale RAGIONE_SOCIALE due entità solo formalmente differenziate e diversamente denominate »;
5.6 in definitiva, la ratio decidendi -nella parte relativa al rigetto dell’appello principale è strettamente ancorata alla riconosciuta riconducibilità RAGIONE_SOCIALE fattispecie controversa alla ‘ cessione verbale di azienda ‘ di cui all’art. 15 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tanto bastando a soddisfare il requisito del minimum costituzionale ai fini RAGIONE_SOCIALE congruenza motivazionale RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e ad escludere l’eventuale rilievo di un’omessa pronunzia sui motivi di appello;
il secondo motivo del ricorso incidentale è infondato;
6.1 c ome è noto, l’art. 15, comma 1, lett. d), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, prevede che: « In mancanza di richiesta da
parte dei soggetti indicati alle lettere a), b) e c) dell’art. 10 la registrazione è eseguita d’ufficio, previa riscossione dell’imposta dovuta: (…) d) per i contratti verbali di cui alla lettera b) dell’art. 3 quando, in difetto di prova diretta, la loro esistenza risulti, continuando nello stesso locale o in parte di esso la stessa attività commerciale, da cambiamenti nella ditta, nell’insegna o nella titolarità dell’esercizio ovvero da altre presunzioni gravi, precise e concordanti »;
6.2 il richiamato art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dispone, poi, che: « Sono soggetti a registrazione i contratti verbali: (…) b) di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite »;
6.3 a norma dell’art. 10, lett. d, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, obbligati a richiedere la registrazione per gli atti da registrare d’ufficio sono « gli impiegati dell’amministrazione finanziaria e gli appartenenti al RAGIONE_SOCIALE »; 6.4 indi, a norma dell’art. 54, comma 5, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, « l’ufficio del registro notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, con invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell’imposta e, se dallo stesso dovuta, RAGIONE_SOCIALE pena pecuniaria irrogata per omessa richiesta di registrazione »;
6.5 l’istituto RAGIONE_SOCIALE registrazione d’ufficio costituisce una sostanziale deroga alla disciplina ordinaria, secondo la quale la formalità deve essere sempre richiesta dai soggetti obbligati o interessati all’atto ; in tal caso, l a potestà di registrare d’ufficio gli atti soggetti a registrazione e non presentati alla formalità discende, secondo alcuni, dal carattere obbligatorio dell’istituto
RAGIONE_SOCIALE registrazione e, perciò, rappresenta uno dei mezzi stabiliti dalla legge per rendere operante tale obbligatorietà ( ex artt. 2, lett. b, e 3, lett. b, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131);
6.6. a ben vedere, come è stato recentemente chiarito da questa Corte, non vi è alcuna sovrapponibilità tra la fattispecie disciplinata del combinato disposto degli artt. 3, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. d), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e la fattispecie disciplinata dall’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131: difatti, la prima mira a contrastare forme di evasione d’imposta vere e proprie e non di mera elusione (asserita o effettiva), consentendo l’accertamento, sulla base di presunzioni gravi, precisi e concordanti, e la conseguente registrazione d’ufficio di un contratto verbale che non è stato affatto sottoposto a tale adempimento; viceversa, la seconda (comunque, non invocata dall’ amministrazione finanziaria nel caso di specie) comporta una diversa interpretazione (e conseguentemente l’applicazione di un diverso regime tributario) di un atto, che è stato già sottoposto a registrazione dalle parti (in termini: Cass., Sez. 5^, 6 marzo 2024, n. 9996); pertanto, la riqualificazione ex art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, presuppone che il contratto abbia forma scritta e sia stato sottoposto a registrazione, essendone esclusa l’applicabilità ai contratti stipulati in forma verbale;
6.7 parimenti, si deve escludere un’eventuale connessione tra la fattispecie disciplinata del combinato disposto degli artt. 3, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. d), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , e la fattispecie disciplinata dall’art. 10 -bis RAGIONE_SOCIALE legge 27 luglio 2000, n. 212 (quale introdotto dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, a cui si richiama l’art. 53 -bis del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel testo novellato dall’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge 27 dicembre 2017, n. 205) ,
giacché, a differenza RAGIONE_SOCIALE prima, che, al fine di reprimere condotte dirette ad evadere l’obbligo RAGIONE_SOCIALE registrazione e sottrarsi al pagamento dell’imposta di registro, si limita a prevedere un regime semplificato di ‘ prova indiretta ‘ per consentire all’amministrazione finanziaria -mediante un accertamento presuntivo d ell’ inscindibile collegamento di plurime cessioni di merci e/o attrezzature nel vincolo unitario di un complesso organizzato per l’esercizio di un’attività imprenditoriale -di addivenire alla registrazione d’ufficio RAGIONE_SOCIALE cessione verbale di azienda (Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2022, n. 22327), la seconda consente di disconoscere i vantaggi fiscali indebiti derivanti da una o più operazioni abusive, in quanto prive di sostanza economica e poste in essere solo per conseguire l’indebito vantaggio fiscale, e conseguentemente di
(in termini:
Cass., Sez. 5^, 6 marzo 2024, n. 9996);
6.8 ne consegue che, ove non sia previamente contestato anche uno specifico abuso di diritto, la registrazione d’ufficio RAGIONE_SOCIALE cessione verbale di azienda non richiede l’instaurazione di un contraddittorio preventivo da parte dell’amministrazione finanziaria, attraverso la richiesta di informazioni e la contestazione di addebiti, per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa prima dell’emanazione dell’apposito avviso di liquidazione;
6.9 pertanto, la sentenza impugnata non si è discostata da tali principi, là dove -nonostante la superflua osservanza di formalità prodromiche all’emanazione dell’atto impositivo -si
è dato atto che la contribuente aveva depositato -nel corso del procedimento tributario – « memorie in data 5.9.2016, considerate tali da non introdurre alcun elemento nuovo e non già precedentemente valutato » , RAGIONE_SOCIALE quali l’atto impositivo conteneva esplicita menzione , conformandosi all’indirizzo giurisprudenziale per cui il contraddittorio preventivo è, comunque, salvaguardato se l’amministrazione finanziaria ha preso in considerazione ed esaminato le osservazioni del contribuente, non se ha dato risposta a ciascuna di esse nell’atto impositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 2 luglio 2018, n. 17210; Cass., Sez. 6^-5, 15 novembre 2018, n. 29487; Cass., Sez. 5^, 28 luglio 2020, n. 16144; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, n. 3090; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2021, n. 20810; Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2022, n. 2362);
il terzo motivo del ricorso incidentale è inammissibile;
7.1 difatti, al di là dell’inappropriata censura di una presunta violazione dell’art. 12 RAGIONE_SOCIALE legge 27 luglio 2000, n. 212, che disciplina formalità strettamente inerenti allo svolgimento del procedimento tributario, è orientamento consolidato che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458), né l’omessa disanima di questioni o
argomentazioni (Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2021, n. 10285);
il motivo del ricorso principale è infondato;
8.1 la censura attinge il ragionamento inferenziale del giudice di appello, il quale, anziché porre a base RAGIONE_SOCIALE proprie argomentazioni presunzioni gravi, precisi e concordanti, si sarebbe limitato ad enunciare affermazioni prive di qualunque supporto probatorio;
8.2 in linea generale, posto che, a norma dell’art. 15, comma 1, lett. d, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in difetto di prova diretta, l’esistenza di una cessione verbale di azienda può essere desunta da presunzioni gravi, precise e concordanti ex artt. 2727 ss. cod. civ., si devono chiarire i limiti di censurabilità dell’apprezzamento fatto dal giudice di merito nella selezione e nel collegamento degli elementi indiziari; 8.3 a tale proposito, si è detto che, in tema di presunzioni di cui all’art. 2729 cod. civ., è deducibile come vizio di violazione e falsa applicazione di norma di diritto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: a) l’ipotesi in cui il giudice di merito contraddica il disposto dell’art. 2729, primo comma, cod. civ., affermando (e, quindi, facendone poi concreta applicazione) che un ragionamento presuntivo può basarsi anche su presunzioni ( rectius : fatti), che non siano gravi, precise e concordanti: questo è un errore di diretta violazione RAGIONE_SOCIALE norma; b) l’ipotesi in cui il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini RAGIONE_SOCIALE inferenza da esso RAGIONE_SOCIALE conseguenza ignota, così sussumendo sotto la norma dell’art. 2729 cod. civ. fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi, incorrendo in una sua falsa applicazione, giacché dichiara di applicarla assumendola esattamente nel suo contenuto
astratto, ma lo fa con riguardo ad una fattispecie concreta che non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie RAGIONE_SOCIALE gravità, precisione e concordanza; c) l’ipotesi, opposta a quella sub b), in cui espressamente, cioè motivando, il giudice di merito abbia ritenuto un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini RAGIONE_SOCIALE inferenza da esso RAGIONE_SOCIALE conseguenza ignota, così rifiutandosi di sussumere sotto la norma dell’art. 2729 cod. civ. fatti che avrebbero avuto le caratteristiche per esservi sussunti e, quindi, incorrendo per tale ragione in una sua falsa applicazione; b) in tema di presunzioni di cui all’art. 2729 cod. civ., la prospettazione che il giudice di merito abbia omesso di considerare un fatto noto come giustificativo dell’inferenza di un fatto ignoto e, dunque, la mancanza di applicazione di un ragionamento presuntivo che si sarebbe potuto e dovuto fare, allorquando il giudice di merito non abbia motivato alcunché al riguardo (e non si verta nell’ipotesi in cui l’invocazione del ragionamento presuntivo fosse stata oggetto di un motivo di appello contro la sentenza di primo grado, nel qual caso il silenzio del giudice può essere dedotto come omissione di pronuncia su motivo di appello), non è deducibile come vizio di violazione di norma di diritto, bensì solo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., cioè come omesso esame di un fatto secondario, quello che avrebbe fondato la presunzione e lo è nei sensi e con i limiti sottesi a detto paradigma (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 6 luglio 2018, n. 17720; Cass., Sez. Lav., 9 dicembre 2019, n. 32076; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2020, n. 27496; Cass., Sez. 3^, 19 marzo 2021, n. 7861; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8407; Cass., Sez. 6^-5, 1 aprile 2021, n. 9092; Cass., Sez. 6^-5, 21 marzo 2021, n. 10736; Cass., Sez. 5^, 11 agosto 2022, n.
24720; Cass., Sez. 5^, 28 dicembre 2023, n. 36151; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2024, n. 2546);
8.4 secondo la lettura datane dal giudice di appello: « Quanto alle merci inserite nel contratto estimatorio del 7.1.2010 con il quale la D.R. le consegnava alla RAGIONE_SOCIALE perché ne effettuasse la vendita, è evidente che, proprio nell’ottica RAGIONE_SOCIALE predisposizione di strumenti negoziali per pervenire di fatto alla cessione dell’azienda, la consegna di merci a fini di vendita coincide con il trasferimento alla nuova società di mezzi e prodotti nella disponibilità RAGIONE_SOCIALE vecchia. La D.R. ne ha poi fatturato l’equivalente alla RAGIONE_SOCIALE negli anni 2010/2014, come previsto nel contratto estimatorio, man mano che la RAGIONE_SOCIALE effettuava le cessioni a terzi. Discende dunque in via logicoeconomica che le merci consegnate per la vendita ad inizi 2010 siano quelle vendute tra il 2010 ed il 2014, così confermandosi la reale funzione del complesso negoziale in chiave di cessione aziendale »;
8.5 per cui, in quest’ottica, il contratto estimatorio avrebbe avuto funzione meramente strumentale e preparatoria, consentendo di realizzare, attraverso le progressive vendite di merci a terzi nel periodo compreso tra gli anni 2010 e 2014, il graduale trasferimento del compendio aziendale dalla vecchia società alla nuova società; da c ui l’affermazione RAGIONE_SOCIALE coincidenza tra i cespiti consegnati col contratto estimatorio ed i cespiti indicati nelle fatture di vendita;
8.6 questa esegesi è sostanzialmente coerente con il tenore letterale e logico dell ‘art. 15, comma 1, lett. d), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;
8.7 a ben vedere, al di là RAGIONE_SOCIALE fattispecie caratterizzate dalla « prova diretta » (secondo l’accezione coniata dalla dottrina processualistica, ma nei limiti consentiti dalla peculiarità del
rito tributario) RAGIONE_SOCIALE cessione, la norma sembra delineare e distinguere altre due fattispecie contrassegnate dalla « prova indiretta » RAGIONE_SOCIALE medesima: l’una fondata su una ‘ presunzione legale ‘ (art. 2728 cod. civ.), che è ravvisabile nell’accertamento RAGIONE_SOCIALE continuazione RAGIONE_SOCIALE medesima attività commerciale (secondo la diversificazione consacrata dall’art. 2195 cod. civ.) nello stesso locale (o in parte di esso) sulla base di cambiamenti relativi alla ditta, all’insegna o alla titolarità dell’esercizio de ll’impresa ; l’altra fondata su una ‘ presunzione semplice ‘ (art. 2729 cod. civ.), che è ravvisabile nella concorrenza di altre circostanze gravi, precise e concordanti ai fini del riconoscimento del trasferimento del complesso aziendale (in termini: Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2022, n. 22327);
8.8 pertanto, si può ritenere che la prova presuntiva RAGIONE_SOCIALE cessione verbale di azienda, nella consistenza decurtata del valore imputabile ai beni formanti oggetto del contratto estimatorio, ben può essere desunta – sulla scorta di indizi connotati dai requisiti generali di gravità, precisione e concordanza -dalla totale carenza di un inventario dei beni formanti oggetto del contratto estimatorio (nonostante l ‘espressa menzione di tale allegato, con conseguenti dubbi sulla relativa validità ex art. 1418, secondo comma, in relazione all’art. 1346 cod. civ. ), dalla materiale consegna dei beni per la vendita a terzi e dalla immediata concomitanza dell’ avvio RAGIONE_SOCIALE vendite a terzi; là dove, invece, l’inferenza dell’alterità dei beni considerati nel contratto estimatorio rispetto ai beni indicati nelle fatture di vendita avrebbe richiesto (quanto meno) un riscontro indiziario di carattere documentale, che era carente ab origine nella fattispecie (a causa dell’omessa allegazione dell’inventario) ;
valutandosi l’infondatezza dei motivi dedotti, a lla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, dunque, il ricorso principale dell’RAGIONE_SOCIALE ed il ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ devono essere rigettati;
la reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228):
si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto;
non altrettanto vale per la ricorrente principale (anche in relazione al ricorso incidentale): difatti, nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALE prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 gennaio 2022, n. 2615; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2022, n. 3314; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2022, nn. 3814 e 3831; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2022, n. 19747).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale dell’RAGIONE_SOCIALE ed il ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘; dichiara l’inammissibilità del ricorso incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE; compensa tra le parti le spese giudiziali; dà atto dell’obbligo, a carico RAGIONE_SOCIALE ricorrente incidentale, di pagare l’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 26 marzo