Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33115 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33115 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
Oggetto:
Tributi
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 14253/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, come da procura speciale a margine del ricorso (PEC: EMAIL; EMAIL);
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-resistente – e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE
-intimato – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6402/21/2015, depositata il 2.12.2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La CTR del Lazio accoglieva l’ appello proposto dall ‘RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTP di Roma, che aveva accolto il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di a ccertamento, per IVA e imposte dirette, in relazione all’anno 2007, notificato alla predetta ricorrente, in quanto risultava cessionaria di due rami di azienda RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (cessioni avvenute mediante due distinti atti notarili, rispettivamente del 2006 e del 2009) e come tale era chiamata quale obbligata in solido, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, a rispondere RAGIONE_SOCIALE obbligazioni tributaria RAGIONE_SOCIALEa cedente per l’anno RAGIONE_SOCIALEa cessione e per le due annualità pregresse.
dalla sentenza impugnata si evince, per quanto ancora qui rileva, che:
i rami di azienda ceduti, rispettivamente nel 2006 e nel 2009, riguardavano una officina autorizzata RAGIONE_SOCIALE e una officina autorizzata RAGIONE_SOCIALE;
-la RAGIONE_SOCIALE era debitrice verso l’Amministrazione finanziaria per violazioni tributarie commesse RAGIONE_SOCIALE‘anno 2007 ;
-sebbene la responsabilità del cessionario sia sussidiaria, l’RAGIONE_SOCIALE può emettere comunque nei suoi confronti l’avviso di accertamento, anche prima di escutere il patrimonio del cedente, al solo fine di munirsi di uno specifico titolo esecutivo;
-l’appello RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria era limitato alla contestazione RAGIONE_SOCIALE ‘ipotesi di cui al primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 cit. e andava esclusa la cessione del ramo d’azienda, avvenuta nel 2006, in quanto precedente al periodo temporale considerato dalla disposizione normativa ai fini RAGIONE_SOCIALEa responsabilità del cessionario;
sebbene la cessione del 2009 avesse ad oggetto solo il ramo relativo alla officina autorizzata Volkswagen, i debiti fiscali di cui doveva rispondere anche la cessionaria non potevano essere riferiti al solo ramo ceduto, sia perché una simile limitazione non era desumibile dal disposto normativo che circoscrive la responsabilità ad un determinato periodo temporale e al prezzo pagato per la cessione, sia perché sarebbe stato comunque arduo distinguere il debito tributario riferibile al comparto ceduto;
la cessione, peraltro, aveva riguardato non solo l’attività di officina autorizzata dalla Volkswagen, ma anche l’attività di vendita RAGIONE_SOCIALE autovetture con IVA del margine, come si evinceva dalle stesse note autorizzate depositate dalla UC, posto che quest’ultima, che non si era mai occupata prima di detta attività di vendita, già nel 2008 aveva improvvisamente venduto veicoli con IVA del margine per un valore di 5 milioni di euro, incrementando detta attività subito dopo l’acquisto del ramo d’aziend a, a fronte di un evidente calo di ricavi per la vendita di autovetture con IVA del margine in capo alla RAGIONE_SOCIALE;
la società contribuente impugnava la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
-l’RAGIONE_SOCIALE si costituiva al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione .
CONSIDERATO CHE
-Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del RAGIONE_SOCIALE per difetto di legittimazione processuale ( ex multis , Cass. n. 19111 del 2016, n. 22992 del 2010, n. 9004 del 2007, nonché Cass. S.U. n. 3118/2006; n. 3116/2006; n. 20781/2016);
sempre in via preliminare va anticipato che, sebbene il ricorso non sia stato notificato anche alla RAGIONE_SOCIALE, che era parte nel giudizio di appello , non va disposta l’integrazione del contraddittorio,
trattandosi di ricorso palesemente infondato, sicchè la concessione di un termine per l’integrazione del contraddittorio si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia RAGIONE_SOCIALE‘effettività dei diritti processuali RAGIONE_SOCIALE parti posto che (Cass. n. 12515 del 21/05/2018);
ciò posto, con il primo motivo, la contribuente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, primo comma, del d.lgs. n. 472 del 1997, in quanto, avendo la CTR escluso l’ipotesi di cessione effettuata in frode dei crediti tributari, avrebbe dovuto escludere anche la responsabilità solidale RAGIONE_SOCIALEa cessionaria, non essendo stato dimostrato che vi fosse stata la preventiva escussione del patrimonio del cedente da parte RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria;
il motivo è infondato;
il cessionario d’azienda o di ramo d’azienda assume la veste di coobbligato in solido col cedente per il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni, nei limiti indicati dall’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, seppure nella veste di coobbligato in via sussidiaria, perché gode del beneficio RAGIONE_SOCIALEa preventiva escussione del cedente;
nel caso in esame, tuttavia, l’atto impugnato è un avviso di accertamento, che l’Amministrazione finanziaria aveva notificato alla società cessionaria per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società cessionaria, in quanto coobbligata per i debiti tributari RAGIONE_SOCIALEa società cedente; poiché si tratta di atto che non riguardava la fase esecutiva , l’Amministrazione finanziaria non aveva alcun onere di preventiva escussione del cedente;
-con il secondo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 14, primo comma, del d.lgs. n. 472 del 1997 e 2560 cod. civ., per avere
la CTR errato nel ritenere che oggetto RAGIONE_SOCIALEa cessione sia stata l’intera azienda RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, ivi compreso il settore RAGIONE_SOCIALE ‘vendite al margine’ (attività principale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE), senza considerare che i rami d’azienda ceduti alla RAGIONE_SOCIALE riguardavano esclusivamente il settore ‘officina’, non praticato dalla RAGIONE_SOCIALE che ne aveva acquistato le relative autorizzazioni dalla case madre (‘RAGIONE_SOCIALE‘ e ‘Volkswagen’) solo pochi mesi prima RAGIONE_SOCIALEa cessione dei rami d’azienda ; poichè nessun fatturato era stato prodotto dalla cedente con riferimento a i rami ‘officina’, nessuna responsabilità poteva essere individuata in relazione agli stessi a carico RAGIONE_SOCIALEa cessionaria; rileva, inoltre, che non vi è stata alcuna continuità tra il settore RAGIONE_SOCIALE ‘vendite al margine’ e i ram i d’azienda RAGIONE_SOCIALE‘assistenza e manutenzione dei veicoli, ceduti alla RAGIONE_SOCIALE; la RAGIONE_SOCIALE non aveva mai fatturato somme per l’attività di riparazione dei veicoli, esercitata dalla RAGIONE_SOCIALE; la UC aveva iniziato ad occuparsi di cessione di autovetture con IVA al margine a partire dall’anno 2008 e, dunque, prima RAGIONE_SOCIALE‘acquisto del ramo d’azienda, avvenuto nel 2009; la UC aveva sottoscritto un contratto abilitante per l’acquisto di autoveicoli esclusivamente presso RAGIONE_SOCIALE (canale Yucon), mentre la
NOME acquistava da altri fornitori;
il secondo motivo è inammissibile;
la ricorrente deduce solo apparentemente una violazione di norme di legge, ma in realtà mira alla rivalutazione dei fatti, operata dal giudice di merito, che ha accertato come la cessione del ramo d’azienda dissimulasse la cessione RAGIONE_SOCIALE‘intera azienda , comprensiva anche RAGIONE_SOCIALE‘attività di vendita , fondando tale accertamento su una serie di dati compiutamente descritti nella sentenza impugnata (la UC aveva iniziato ad esercitare attività di vendita di autovetture con IVA del margine l’anno prima di acquistare il ramo d’azienda nel 2009, incrementando detta attività subito dopo tale acquisto, a fronte di un
evidente calo di ricavi per la vendita di autovetture con IVA del margine in capo alla RAGIONE_SOCIALE); da ciò si poteva evincere, secondo il giudice di appello, che la cessione del ramo d’azienda occultava anche la cessione RAGIONE_SOCIALE‘attività di vendita di autovetture con IVA del margine (attività principale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE) e, quindi, che la cessione aveva riguardato tutta l’azienda, tanto che nello stesso anno 2009 la RAGIONE_SOCIALE era stata messa in liquidazione;
la ricorrente prospetta, quindi, non l’analisi e l’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme, bensì l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove, rimesso alla esclusiva valutazione del giudice di merito ( ex multis , Cass. n. 3340 del 5/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017);
il motivo è inammissibile anche per mancanza di specificità ed autosufficienza, nella parte in cui sostiene che la responsabilità solidale era stata estesa anche a debiti non inerenti al ramo d’azienda ceduto;
ed invero, questa Corte ha già evidenziato, in generale, che in caso di cessione di ramo d’azienda, l’acquirente, pur in presenza di una contabilità unitaria, risponde, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 2560 cod. civ., dei debiti pregressi risultanti dai libri contabili obbligatori, a condizione, però, che siano inerenti alla gestione del ramo d’azienda ceduto (Cass. n. 13319 del 30/06/2015);
-benchè l’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 sia una norma speciale rispetto a quella generale di cui all’art. 2560 cod. civ., essa non è una norma eccezionale: tale disposizione introduce una disciplina speciale in tema di cessione di azienda quanto ai rapporti tributari (Cass. n. 17264 del 13/07/2017), regolando diversamente gli effetti RAGIONE_SOCIALEa cessione sui debiti del cedente rispetto alla normativa codicistica che, però nelle parti in cui non viene derogata, deve comunque ritenersi pienamente operante (Cass. 31610 del 06/12/2018);
solo una espressa deroga al principio RAGIONE_SOCIALEa inerenza, quindi, avrebbe consentito di escludere la applicabilità RAGIONE_SOCIALEa regola codicistica alla fattispecie tributaria, per cui la responsabilità del cessionario del ramo di azienda deve fondarsi, anche per i debiti tributari, sull’inerenza del debito al compendio acquistato, sicché essa non opera per quelle obbligazioni pecuniarie che siano riconducibili ad altro ramo aziendale rimasto di proprietà del cedente (Cass. n. 18117 del 24/06/2021; Cass. n. 21161 del 23/07/2021);
da ciò discende, tuttavia, quale necessario corollario, che è onere del cessionario dimostrare non solo l ‘effettiva preesistente autonomia del ramo aziendale acquistato, ma anche la non inerenza del debito tributario a detto ramo aziendale, in quanto sarebbe riconducibile ad altro ramo aziendale, rimasto di proprietà del cedente ovvero ceduto a terzi; detta prova, poi, non può darsi tramite presunzioni, bensì con modalità idonee ad escludere che nella concreta fattispecie sia stata vanificata la finalità anti elusiva RAGIONE_SOCIALE‘articolo 14 del D.lgs. 472/1997, vale a dire tramite l’esibizione del certificato di cui al comma terzo del medesimo art. 14 e RAGIONE_SOCIALEa contabilità aziendale (Cass. n. 11678 RAGIONE_SOCIALE’11/04/2022);
la contribuente, invece, non ha indicato in alcun modo quali debiti non fossero riconducibili al ramo d’azienda ceduto;
in conclusione, il ricorso va rigettato e nulla va disposto sulle spese nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, non avendo la stessa svolto difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e, per il resto, lo rigetta; ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 9 ottobre 2024