Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7545 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7545 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25482/2020 proposto da:
NOME COGNOME, NOME, RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME DUE DI RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrenti –
Contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 5329/06/19 della Commissione tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 20/12/2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2024 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto:
,
Ritenuto che
1. La Commissione tributaria regionale (CTR) della Lombardia, con sentenza n. 5329/06/19, depositata il 20/12/2019, accoglieva l’appello proposto dai ricorrenti, limitatamente alla domanda subordinata di rideterminazione della base imponibile, confermando per il resto la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di liquidazione con il quale l’RAGIONE_SOCIALE av eva riqualificato, ex art 20 d.P.R. 26 aprile 1986 n.131, l’atto di cessione totalitaria di quot e societarie in cessione di azienda sottoscritto tra gli stessi ricorrenti con conseguente rideterminazione RAGIONE_SOCIALE imposte di registro dovute in misura proporzionale rispetto a quella fissa indicata dalle parti. 2. Avverso tale sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione
affidato ad un unico motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto controricorso.
Considerato che
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME due di RAGIONE_SOCIALE lamentano, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ. la violazione dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dell’art. 11 della Tariffa, Parte I, nonché degli artt. 1362 e 1363 cod.civ. in relazione agli artt. 2322 e 2555 cod.civ., per avere la CTR riqualificato l’atto intervenuto tra le parti di cessione totalitaria di azioni in cessione di azienda e ciò sull’errato presupposto dell’identità di funz ione economica RAGIONE_SOCIALE due fattispecie e senza aver valutato la concreta causa perseguita dalle parti.
1.1 Va premesso che non sussistono ragioni, tra quelle contemplate dall’art. 374 cod.proc.civ, per rimettere la decisione del ricorso alle Sezioni Unite, come invece richiesto dalla ricorrente.
2. Il ricorso è fondato
2.1 L’art. 20 cit., nella sua previgente formulazione prevedeva che: «l ‘ imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente». Questa Corte, rispetto a tale dato normativo, aveva pi ù volte affermato, con orientamento prevalente, che il criterio di interpretazione degli atti, fissato dal
suddetto art. 20, comportava che, nella qualificazione di un negozio, dovesse attribuirsi rilievo preminente alla sua causa reale e alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti, anche se mediante una pluralit à di pattuizioni non contestuali, o di singole operazioni, senza che in caso di negozi collegati, fosse decisiva la rispettiva differenza di oggetto (v. tra le pi ù recenti Cass. n. 13610 del 2018; Cass. n. 11873, n. 6578 e n. 3562 del 2017; Cass. n. 10216 del 2016; Cass. n. 1955 del 2015; n. 6835, n. 9541, n. 14150 e n. 17965 del 2013). Si riteneva, dunque, che tale norma esprimesse il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, in aderenza all ‘ evoluzione normativa che aveva caratterizzato la prestazione patrimoniale tributaria di registro, trasformatasi da tassa, avente come oggetto l’atto inteso nella sua forma documentale, e come contenuto una determinata quantità di denaro da riscuotere in corrispettivo del servizio di registrazione, ad imposta, avente come oggetto la manifestazione di capacit à contributiva correlabile a una ben dimostrata forza economica. In coerenza con il rilievo per cui tale principio sarebbe stato svilito da una concezione che non consentisse di ricercare la sostanza dell’atto, avvalendosi anche di elementi esterni al documento, si era cos ì più volte affermato che detto principio non solo consentiva, ma addirittura imponesse di guardare non all ‘ atto risultante dal documento singolarmente considerato ma all ‘ effetto giuridico derivante dallo stesso, ricostruito anche sulla base di elementi extratestuali.
2.2 La legge di bilancio previsionale per l ‘ anno 2018, all’art. 1, comma 87, lett. a), della legge n. 205 del 2017 è intervenuta su questa norma che nella sua attuale formulazione prevede: «L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesi prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi».
Fermo restando il principio basilare di prevalenza della sostanza sulla forma, l’intervento legislativo in questione ha inevitabilmente ristretto l’oggetto dell’interpretazione negoziale al solo atto presentato alla registrazione ed agli
elementi desumibili da quest ‘ ultimo, senza che possano assumere pi ù rilevanza gli elementi evincibili da atti eventualmente ad esso collegati, cos ì come quelli riferibili ad indici esterni o fonti extra-testuali.
In merito all ‘ efficacia temporale il legislatore è intervenuto e all ‘ art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018, la legge di bilancio previsionale per l’anno 2019, ha stabilito che: «L ‘ articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell’articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131», palesando la chiara volontà di attribuire portata retroattiva alla riformulazione dell’art. 20, quale effetto normalmente riconducibile alla norma di interpretazione autentica ed alla sua natura prettamente dichiarativa di un significato fin dall’inizio contenuto nella norma interpretata.
Ebbene, la nuova e più ristretta formulazione dell’art. 20 cit., applicabile retroattivamente anche ad avvisi emessi precedentemente, impone di procedere alla qualificazione giuridica dell’atto da sottoporre a registrazione limitando l’indagine alla disamina del solo atto presentato, esclusa ogni considerazione di quegli eventuali elementi meta-testuali e di collegamento negoziale attraverso i quali sarebbe possibile ricostruire una diversa portata economica dell’operazione. (sulla indicata portata retroattiva vedi Corte cost. n. 158 del 21 luglio 2020 e n. 39 del 16 marzo 2021).
5. In conformità con interpretazione offerta dal Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi, questa Corte (Cass. n. 9065 del 2021) ha da ultimo affermato che «In tema di imposta di registro, l’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, nella formulazione successiva alla legge n. 205 del 2017, cui, ai sensi dell’art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018, va riconosciuta efficacia retroattiva (norme ritenute esenti da profili di illegittimità dalla Corte costituzionale, rispettivamente, con sentenze n. 158 del 21 luglio 2020 e n. 39 del 16 marzo 2021), deve essere inteso nel senso che l’Amministrazione finanziaria nell’attività di qualificazione degli atti negoziali, deve attenersi alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici dell ‘ atto presentato alla registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extra-testuali e gli atti, pur collegati, ma privi di qualsiasi nesso testuale con l’atto medesimo».
Nello stesso senso Cass. n. 10688 del 2021 ha ribadito che «In tema di imposta di registro, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 – nella formulazione successiva alla l. n. 205 del 2017 che, secondo l’art.1, comma 1084, della I. n. 145 del 2018, ne ha fornito l’interpretazione autentica e alla luce RAGIONE_SOCIALE sentenze della Corte costituzionale n. 158 del 2020 e n. 39 del 2021 è legittima l’attività di riqualificazione dell’atto da registrare da parte dell’Amministrazione soltanto se operata ‘ ab intriseco ‘ , cioè senza alcun riferimento agli atti ad esso collegati e agli elementi extra-testuali, non potendosi essa fondare sull’individuazione di contenuti diversi da quelli ricavabili dalle clausole negoziali e dagli elementi comunque desumibili dall ‘ atto».
L’eventuale presenza di atti collegati privi di qualsiasi nesso testuale con l’atto oggetto di accertamento, così come gli eventuali elementi extra-testuali, possono assumere rilievo solo ed esclusivamente ai sensi dell’art. 10-bis RAGIONE_SOCIALE Statuto del contribuente, con le relative garanzie procedurali e previa dimostrazione dei relativi presupposti applicativi.
6. Così riportato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, va rilevato che la cessione di azienda e la cessione di quote societarie sono due istituti tra loro distinti, con effetti giuridici, fiscali, gestionali e contabili profondamente differenti, diversità che li rendono infungibili tra di loro; pertanto, la riqualificazione della vendita di una partecipazione totalitaria come una vendita d’azienda , non può esser legittimata dalla nuova formulazione dell’art. 20 cit.
Tale disposizione, infatti, impone di applicare l’ imposta «secondo gli effetti giuridici» del predetto atto, non solo prescindendo dagli elementi extratestuali e dagli atti collegati, ma anche avendo esclusivo riguardo agli «elementi desumibili dall’atto medesimo». Pertanto, dovendo essere considerati sol tanto gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, così come da esso desumibili, non può assumere rilevanza lo scopo economico perseguito dalle parti, quand’anche fosse quello di acquistar e in via indiretta l’azienda della società compravenduta. In questo senso depone, poi, il principio consacrato al comma 4 dell’art. 10 -bis della legge 27 luglio 2000 n. 212 della libertà di scelta del contribuente tra diversi
regimi opzionali offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale, nonché un passaggio della relazione accompagnatoria alla legge 27 dicembre 2017 n 205, laddove ha precisato che l’art. 20 cit. è volto a stabilire che l’imposta di registro debba essere applicata prescindendo non solo dagli elementi extratestuali e atti collegati ma anche dagli «interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre ad una assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte (non potrà, ad esempio, essere assimilata ad una cessione di azienda la cessione totalitaria di quote)».
La conclusione così formulata trova del resto conferma anche nell’interpretazione che del nuovo art. 20 cit. ha fornito la Corte costituzionale (sent. n. 158 del 2020) laddove ha statuito nel (par. 5.2.2) che tale disposizione impone di applicare l’imposta di registro sulla base degli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione.
La stessa RAGIONE_SOCIALE ha escluso che la vendita di una partecipazione totalitaria possa dar luogo ad una vendita d’azienda, anche se sia preceduta da un conferimento o da una scissione d’azienda, comportando una cessione solo indiretta dell’azienda (Risposta n. 13/2019 e n. 956-1469/2018/2019).
In conclusione, tassare una cessione totalitaria di quote (siano esse rivenienti o meno da un precedente o simultaneo conferimento), come se si fosse in presenza di una cessione di azienda o di immobile, comporta un disconoscimento del reale moRAGIONE_SOCIALE giuridico impiegato e la sua sostituzione con una fictio rappresentata dal moRAGIONE_SOCIALE che secondo l’Ufficio avrebbe dovuto essere utilizzata per conseguire un risultato economicamente equivalente.
La CRT non si è attenuta a tali principi e, quindi, la sentenza deve essere cassata e dato che la questione non necessita di ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso introduttivo.
Le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti in ragione della recente evoluzione normativa e giurisprudenziale.
P. Q. M.
La Corte
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso dei contribuenti ;
-compensa, tra le parti, le spese dell’intero giudizio.
Cos ì deciso in Roma il 19 gennaio 2024.
Il Presidente NOME COGNOME