Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18374 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18374 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15630/2022 R.G. proposto da : COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. COGNOMECODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO
-controricorrente-
avverso
SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 5774/2021 depositata il 14/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il suo ricorso contro l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro su un atto di cessione di quote societarie riqualificato dall’Ufficio, ex art. 20 Tur, come cessione aziendale;
ricorre per cassazione il contribuente con quattro motivi di ricorso, integrati anche da successiva memoria;
l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso e chiede di rigettare il ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso, di natura processuale, risulta infondato (nullità della sentenza di appello per violazione dell’art. 335 cod. proc. civ., 61 e 29, d. lgs. 546 del 1992, rilevante ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; in relazione all’omessa riunione degli appelli proposti da NOME COGNOME e dalla sRAGIONE_SOCIALE, là dove la CTP aveva riunito i ricorsi emettendo una sola sentenza).
1. Non sussistono sanzioni per la violazione dell’art. 335, cod. proc. civ., «dovendosi attribuire prevalenza -in difetto di previsioni sanzionatorie da parte dell’art. 335 cod. proc. civ. alle esigenze di tutela del soggetto che ha proposto l’impugnazione rispetto a quelle di economia processuale e della teorica armonia dei giudicati» (vedi espressamente Cass. Sez. 5, 12/10/2016, n. 20514, Rv. 641879 -01).
Infatti, «In tema di contenzioso tributario, la riunione in appello di giudizi relativi a sentenze diverse non è affetta da nullità per violazione dell’art. 335 cod. proc. civ. – applicabile al rito tributario in virtù del rinvio operato dall’art. 49 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 -, il quale prevede l’obbligo della riunione di “tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza”; ciò atteso che, da un lato, neanche il mancato rispetto di detto obbligo produce effetti invalidanti, in assenza di specifica
comminatoria e, dall’altro, la fattispecie va sussunta in una ipotesi di riunione ex art. 274 cod. proc. civ. – applicabile al processo tributario in base al generale rinvio operato dall’art. 1 co. 2^ del citato D.Lgs. n. 546 del 1992 -, con la conseguenza che si tratta di provvedimento di carattere meramente ordinatorio, insuscettibile di impugnazione» (Cass. Sez. 5, 11/02/2003, n. 2013, Rv. 560392 – 01).
E’ invece fondato, nel merito, il secondo motivo di ricorso (violazione dell’art. 20, d. P. R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, co. 1^, n. 3, cod. proc. civ.) che assorbe gli altri due (il terzo ed il quarto motivo hanno ad oggetto la omessa pronuncia e motivazione apparente); in accoglimento del secondo motivo, la sentenza deve quindi cassarsi con decisione nel merito di accoglimento dell’originario ricorso della parte contribuente, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Le spese di tutti i gradi di giudizio possono compensarsi in considerazione del consolidamento in corso di causa della nota evoluzione normativa e giurisprudenzia le (anche costituzionale) intorno all’art. 20 cit..
La cessione totalitaria di quote societarie (come nel caso in giudizio) è soggetta ad una disciplina codicistica difforme da quella che regola la cessione d’azienda, sotto il profilo sia del regime di responsabilità dei debiti, sia della continuazione della medesima attività imprenditoriale, il che osta alla possibilità di qualificare la cessione di quote quale cessione d’azienda, in mancanza di elementi intrinseci all’atto soggetto a registrazione da cui inferire una diversa volontà delle parti (Sez. 5 – , Sentenza n. 7470 del 20/03/2024, Rv. 670586 -01 vedi anche, nello stesso senso, Sez. 5 – , Ordinanza n. 16953 del 19/06/2024, Rv. 671605 – 01).
Sul punto deve darsi, quindi, continuità alla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che ha escluso la riqualificazione in cessione di azienda del trasferimento delle partecipazioni societarie: « In tema di imposta di registro, le operazioni strutturate mediante conferimento d’azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della
società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione d’azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario (fatta salva l’ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà di acquisire direttamente l’azienda). Oggetto di tassazione è infatti il solo atto presentato per la registrazione attesa l’irrilevanza, alla luce delle sentenze n.158 del 2020 e n. 39 del 2021 della Corte Costituzionale, degli elementi extratestuali e degli atti collegati in coerenza con i principi ispiratori della disciplina dell’imposta di registro» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 25601 del 21/09/2021, Rv. 662282 -01; vedi anche Sez. 5 – , Ordinanza n. 33368 del 30/11/2023, Rv. 669569 -01 e Sez. 5 – , Ordinanza n. 4798 del 22/02/2024, Rv. 670404 – 01).
L’imposta di registro è, infatti, un’imposta d’atto e solo da questo deve ricostruirsi la sua tassazione (vedi Corte Costituzionale n. 39 del 16 marzo 2021: «Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. – dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall’art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1) e 2), della legge n. 205 del 2017 che, nel fissare i criteri di applicazione dell’imposta di registro, prevede l’esame dell’intrinseca natura e degli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, con conseguente divieto, salvo eccezioni, di ricorso ad elementi extratestuali o desumibili da atti collegati. La sopravvenuta sentenza n. 158 del 2020 ha dichiarato non fondate identiche questioni e l’odierna ordinanza di rimessione non aggiunge argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelli già esaminati»; vedi anche Corte costituzionale n. 158 del 2020).
Va poi considerato che, sulla base della medesima disposizione normativa e della giurisprudenza in materia, la riqualificazione ex
art. 20 Tur deve muovere, oltre che dagli elementi testuali ed intrinseci all’atto presentato alla registrazione, dalla considerazione dei soli effetti ‘giuridici’, non anche ‘economici’ dell’atto stesso; e già si è detto della autonomia e distinzione intercorrenti, appunto sul piano degli effetti giuridici, tra cessione di quote societarie (pur totalitaria) e cessione d’azienda.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso;
accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo di parte contribuente annullando l’atto impugnato;
spese interamente compensate.
Così deciso in Roma, il 13/05/2025 .