Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4766 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4766  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16936/2018 proposti da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona RAGIONE_SOCIALE‘amministratore unico e legale rappresentante p.t. NOME COGNOME (nata a Torino il DATA_NASCITA; C.F.: CODICE_FISCALE), con sede legale in Salerno, alla INDIRIZZO (P.IVA: P_IVA), rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; fax: NUMERO_TELEFONO; indirizzo pec.: EMAIL) ed elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio RAGIONE_SOCIALEo AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO);
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE;
Avviso liquidazione imposta di registro -Riqualificazione ex art. 20 dPR n. 131/1986
RAGIONE_SOCIALE
-avverso la sentenza n. 10932/2017 emessa dalla CTR Campania in data 21/12/2017 e non notificata;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE impugnava dinanzi alla CTP di Salerno l’avviso di rettifica e liquidazione con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva riqualificato come cessione d’azienda una complessa operazione (costituzione RAGIONE_SOCIALEa società nella quale la RAGIONE_SOCIALE aveva conferito un ramo d’azienda, cui aveva fatto seguito la cessione, ad opera RAGIONE_SOCIALEa conferente, RAGIONE_SOCIALE‘intera partecipazione societaria a COGNOME NOME e COGNOME NOME), accertando maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale.
La  CTP  rigettava  il  ricorso,  affermando  che  gli  atti  di  costituzione  RAGIONE_SOCIALEa nuova società, da una parte, e di conferimento di beni e di quote, dall’altro, avevano dato luogo ad un contratto a formazione progressiva teleologicamente orientato alla cessione d iretta RAGIONE_SOCIALE‘azienda.
Sull’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa contribuente, la Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa  Campania  respingeva  l’appello,  osservando  che  l’amministrazione finanziaria, nel procedere alla riqualificazione, ex art. 20 dPR n. 131/1986, ai  fini  impositivi  RAGIONE_SOCIALE‘atto  negoz iale,  doveva  valorizzare  la  causa  reale  e complessiva  RAGIONE_SOCIALE‘operazione  economica  rispetto  alle  forme  contrattuali utilizzate dalle parti.
Avverso la detta sentenza propone ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di quattro motivi. L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata, non avendo depositato e notificato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 370, primo comma, cod. proc. civ.  alcun controricorso (non essendo tale la mera ‘nota di costituzione’ depositata al dichiarato ‘solo fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione  all’udienza  pubblica’). Il  RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria
illustrativa.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 20, 21, comma 2, 22 e 24, comma 2, dPR n. 131/1986, 23 e 41 Cost. e 1362 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa riqualificazione di un atto, non hanno rilevanza gli elementi extratestuali, al pari del collegamento funzionale con altri e distinti atti posti in essere dagli stessi soggetti e che il risultato giuridico finale RAGIONE_SOCIALEa cessione totalitaria di una partecipazione societaria è diverso da quello che si potrebbe ottenere ponendo in essere la cessione diretta di un’azienda.
 Con  il  secondo  motivo  la  ricorrente  lamenta  la  violazione  o  falsa applicazione degli artt. 20 dPR n. 131/1986, 23 e 41 Cost., 1362 cod. civ., 37 bis dPR n. 600/1973 e 176, comma 3, dPR n. 917/1986, in relazione all’art.  360,  primo  comma,  n.  3),  cod.  pro c.  civ.,  per  non  aver  la  CTR considerato che l’art. 20 menzionato non ha funzione antielusiva, ma natura di regola interpretativa.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 37 bis dPR n. 600/1973 e 176, comma 3, dPR n. 917/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che l’amministrazione finanziari a, avendo constatato un disegno elusivo, avrebbe dovuto agire, semmai, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 37 bis (e non RAGIONE_SOCIALE‘art. 20) del dPR n. 131/1986, fornendo la prova sia RAGIONE_SOCIALE‘intento elusivo che RAGIONE_SOCIALEa modalità di alterazione e manipolazione degli schemi negoziali tipici, e che aveva specificamente indicato le ragioni economiche giustificative RAGIONE_SOCIALEa complessiva operazione.
Con il quarto motivo la ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE‘omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod.  proc. civ., per  non  aver  la  CTR  considerato  le  valide  ragioni giustificatrici RAGIONE_SOCIALE‘operazione da e ssa fornite.
Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento dei restanti. Di recente, la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale n. 158 del 21 luglio 2020
(poi ripresa dalla sentenza n. 39/2021 RAGIONE_SOCIALEa stessa Consulta) ha statuito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale, posta in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., RAGIONE_SOCIALE‘art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, quale modificato dall’art. 1, comma 87, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2017 n. 205 e dall’art. 1, comma 1084, RAGIONE_SOCIALEa legge 30 dicembre 2018 n. 145, nella parte in cui prevede che, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘imposta di registro, l’interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali.
Secondo il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi, « il legislatore, con la denunciata norma ha inteso, attraverso un esercizio non manifestamente arbitrario RAGIONE_SOCIALEa propria discrezionalità, riaffermare la natura di ‘imposta d’atto’ RAGIONE_SOCIALE‘imposta di registro, precisando l’oggetto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione in coerenza co n la struttura di un prelievo sugli effetti giuridici RAGIONE_SOCIALE‘atto presentato per la registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli atti collegati privi di qualsiasi nesso testuale con l’atto medesi mo, salvo le ipotesi espressamente regolate dal testo unico ». Per altro verso, un’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma in chiave antielusiva provocherebbe « incoerenze nell’ordinamento, quantomeno a partire dall’introduzione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10-bis RAGIONE_SOCIALEa Legge 212 del 2000 » e « consentirebbe all’amministrazione finanziaria, da un lato, di operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale e, dall’altro, di svincolarsi da ogni riscontro di «indebiti» vantaggi fiscali e di operazioni «prive di sostanza economica», precludendo di fatto al contribuente ogni legittima pianificazione fiscale (invece pacificamente ammessa nell’ordinamento tributario nazionale e RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea)».
Stando alla ratio legis sottesa alla Legge di Bilancio 2018 menzionata, l’art. 20 del Testo Unico RAGIONE_SOCIALE‘imposta di Registro ‘ deve essere applicata (o) per individuare  la  tassazione  da  riservare  al  singolo  atto  presentato  per  la registrazione, prescindendo  da  elementi  interpretativi esterni all’atto stesso (ad  esempio,  i  comportamenti  assunti  dalle  parti), nonché  dalle disposizioni  contenute  in  altri  negozi  giuridici  ‘collegati’  con  quello  da
registrare .  Non  rilevano,  inoltre,  per  la  corretta  tassazione  RAGIONE_SOCIALE‘atto,  gli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui  gli  stessi  potranno  condurre  ad  una  assimilazione  di  fattispecie contrattuali giuridicamente distinte’.
Con l’art.  1,  comma  1084,  RAGIONE_SOCIALEa  legge  n.  145/2018 è  stata  riconosciuta valenza retroattiva alle modifiche sopra descritte.
Da ultimo, la Corte di giustizia europea, con l’ordinanza C -250/22 del 21 dicembre 2022 , ha dichiarato ‘manifestatamente irricevibile’ la domanda di pronuncia pregiudiziale, evidenziando di avere la facoltà di pronunciarsi solo in merito ai tributi armonizzati, non potendo, quindi, esprimersi sulla compatibilità comunitaria RAGIONE_SOCIALEa normativa nazionale in materia di imposta di registro, che non costituisce un tributo armonizzato.
Gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘attuale formulazione del citato art. 20 sono stati di recente illustrati da questa Corte, nella pronuncia n. 2252/2023, che ne ha fatto applicazione in relazione all’atto di cessione totalitaria di quote. Nella stesa è stato affermato che, per effetto RAGIONE_SOCIALEa riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 20, non è più sostenibile l’orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza tributaria che riqualificava la cessione RAGIONE_SOCIALE quote come cessione d’azienda ‘guardando alla «funzione economica» dei due contratti, i.e. alla «sostanza economica» prodotta da essi’. Pertanto, non è possibile ‘tassare l’atto di cessione di quote come cessione di azienda sull’assunto erroneo per cui vi sarebbe identità di effetti giuridici tra la prima e la seconda’, posto che ‘la cessione RAGIONE_SOCIALE qu ote in realtà non coincide con la cessione RAGIONE_SOCIALE‘azienda dato che l’una attribuisce un diritto personale di partecipazione alla vita societaria, l’altra attribuisce un diritto reale sul patrimonio societario’. D’altronde, lo scopo perseguito era proprio questo, come dimostra il fatto che nella relazione illustrativa si legge che, per effetto RAGIONE_SOCIALEa riforma, ‘non potrà, ad esempio, essere assimilata ad una cessione di azienda la cessione totalitaria di quote’. In breve, il legislatore ha voluto confinare l’att ività di riqualificazione degli atti, se basata anche sulla considerazione degli ‘effetti economici’ RAGIONE_SOCIALE operazioni, alla norma sull’abuso del diritto, di cui all’art. 10 -bis RAGIONE_SOCIALEa L.
212/2000, nel cui contesto, e nel rispetto RAGIONE_SOCIALE condizioni e RAGIONE_SOCIALE garanzie fissate dalla citata disposizione, è ammesso  che l’Amministrazione finanziaria o il giudice considerino il vantaggio fiscale indebito. Invece, la norma recata dall’art. 20 del DPR 131/86 è una norma sull’interpretazione degli atti, che non può valutare altro che il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto stesso, senza sconfinare in un esame degli effetti economici RAGIONE_SOCIALE‘operazione (in tal senso, da ultimo, cfr. anche Cass. nn. 5842/2023 e 5838/2023).
5.1. Nel caso di specie, per stessa ammissione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la riqualificazione RAGIONE_SOCIALEa complessiva operazione nei termini di una cessione di ramo d’azienda è derivata dall’analisi di una pluralità di negozi giuridici distinti (conferimento, da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella neocostituita RAGIONE_SOCIALE, di un ramo d’azienda, seguito dalla cessione, ad opera RAGIONE_SOCIALEa conferente, RAGIONE_SOCIALE‘intera partecipazione societaria a COGNOME NOME e COGNOME NOME) anch e esterni all’atto sottoposto a tassazione.
1.3.  Alla  stregua  RAGIONE_SOCIALE  considerazioni  che  precedono,  il  ricorso  merita accoglimento.
La  sentenza  impugnata  va,  pertanto,  cassata  e,  non  essendo  necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di accogliere il ricorso originario RAGIONE_SOCIALEa contribuente.
L’essersi  l’orientamento  esposto  in  precedenza  formato  a  seguito  RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate dall’art. 1, comma 87, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2017 n. 205 e dall’art. 1, comma 1084, RAGIONE_SOCIALEa legge 30 dicembre 2018 n. 145 all’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e RAGIONE_SOCIALE sentenze chiarificatrici RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale n. 158/2020 e n. 39/2021 RAGIONE_SOCIALEa stessa Consulta giustifica la compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza  impugnata  con  riferimento  al  motivo  accolto  e,  decidendo  nel merito, accoglie il ricorso originario RAGIONE_SOCIALEa contribuente;
compensa integralmente le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 16.2.2024.