Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27402 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27402 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 29580/2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , con sede in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro-tempore AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), nato a Biella in data DATA_NASCITA, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall’AVV_NOTAIO COGNOME (indirizzo pec: EMAIL; C.F.: CODICE_FISCALE) e dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (indirizzo pec: EMAIL; C.F.: CODICE_FISCALE), entrambi del Foro di RAGIONE_SOCIALE, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO 00198, presso RAGIONE_SOCIALE (fax: NUMERO_TELEFONO; indirizzo pec: indirizzo pec: EMAIL);
Avvisi accertamento imposte di registro ed ipocatastali -Riqualificazione, ex art. 20 dPR n. 131/1986, come cessione di azienda
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: CODICE_FISCALE) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
e nei confronti di
COGNOME NOME ;
– intimato –
-avverso la sentenza n. 2015/23/2017 emessa dalla CTR Lombardia in data 08/05/2017 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
COGNOME NOME e la RAGIONE_SOCIALE impugnavano con distinti ricorsi, poi riuniti, avvisi di accertamento dell’Ufficio di Bergamo dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per imposte di registro ed ipocatastali relative al 2012, con i quali l’Ufficio NOME pr eviamente riqualificato come cessione di azienda, con conseguente applicazione dell’imposta proporzionale (in luogo di quella fissa applicata dai contribuenti), una complessiva operazione in virtù della quale, dapprima, COGNOME NOME NOME costituito (in data 13.12.2011) la RAGIONE_SOCIALE, di cui era l’unico socio ed alla quale NOME conferito, con atto del 25.12.2011, la propria azienda e, poi (in data 31.7.2012), lo COGNOME NOME ceduto la propria quota del 100% del capitale della RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE
La CTP di Bergamo accoglieva i ricorsi riuniti, rigettando l’eccezione di carenza di soggettività passiva sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE e ritenendo che gli avvisi fossero nulli per carenza del previo contraddittorio.
Sull’impugnazione dell’RAGIONE_SOCIALE, la CTR della Lombardia accoglieva il gravame, affermando che i contribuenti non NOMEno dimostrato le ragioni economiche diverse dal mero risparmio fiscale
giustificanti la complessa operazione posta in essere, laddove la finalità di evitare l’imposta di registro relativa alla cessione di azienda era desumibile dal breve lasso di tempo (poco più di sette mesi) nel quale erano stati realizzati la costituzione della nuova società, il conferimento in essa dell’azienda da parte del COGNOME e la successiva cessione RAGIONE_SOCIALE quote alla fiduciaria. Aggiungeva che l’obbligo del preventivo contraddittorio sussisteva solo per i tributi armonizzati e che, in base all’art. 1 l. n. 1966/1939, l’attività della fiduciaria si basa su un rapporto di rappresentanza indiretta (operando per conto di terzi, ma non spendendone il nome), sicchè l’attività contrattuale era svolta a nome della fiduciaria e per conto della fiduciante, cui la prima avrebbe poi dovuto riversare gli effetti degli atti conclusi nel suo interesse.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. COGNOME NOME non ha svolto difese.
In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 1 l. 23 novembre 1939, n. 1966, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR rigettato la sua eccezione di carenza di legittimazione passiva senza considerare che il titolare effettivo dei beni oggetto del mandato fiduciario è, sin dal momento della stipula dell’atto di cessione, il fiduciante che, per l’effetto, è l’unico responsabile per il pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte correlate allo stesso.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 20 dPR n. 131/1986, 11 Tariffa, Parte I, del TUR e 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che essa non era mai stata parte degli atti negoziali contestati dall’RAGIONE_SOCIALE, dei quali NOME potuto prendere cognizione solo con l’avviso di accertamento.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa
applicazione dell’art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR escluso l’obbligo del contraddittorio preventivo in tema di imposta di registro.
4. Il secondo motivo è fondato, con conseguente assorbimento dei restanti. La sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 21 luglio 2020 (poi ripresa dalla sentenza n. 39/2021 della stessa Consulta) ha statuito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale, posta in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, quale modificato dall’art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 e dall’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, nella parte in cui prevede che, ai fini dell’imposta di registro, l’interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali.
Secondo il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi, « il legislatore, con la denunciata norma ha inteso, attraverso un esercizio non manifestamente arbitrario della propria discrezionalità, riaffermare la natura di ‘imposta d’atto’ dell’imposta di registro, precisando l’oggetto dell’imposizione in coerenza co n la struttura di un prelievo sugli effetti giuridici dell’atto presentato per la registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli atti collegati privi di qualsiasi nesso testuale con l’atto medesimo, salvo le ipotesi espressamente regolate dal testo unico ». Per altro verso, un’interpretazione della norma in chiave antielusiva provocherebbe « incoerenze nell’ordinamento, quantomeno a partire dall’introduzione dell’art. 10-bis della Legge 212 del 2000 » e « consentirebbe all’amministrazione finanziaria, da un lato, di operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale e, dall’altro, di svincolarsi da ogni riscontro di «indebiti» vantaggi fiscali e di operazioni «prive di sostanza economica», precludendo di fatto al contribuente ogni legittima pianificazione fiscale (invece pacificamente ammessa nell’ordinamento tributario nazionale e dell’RAGIONE_SOCIALE Europea)».
Stando alla ratio legis sottesa alla Legge di Bilancio 2018 menzionata, l’art. 20 del Testo Unico dell’imposta di Registro ‘ deve essere applicata (o) per
individuare la tassazione da riservare al singolo atto presentato per la registrazione, prescindendo da elementi interpretativi esterni all’atto stesso (ad esempio, i comportamenti assunti dalle parti), nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici ‘collegati’ con quello da registrare . Non rilevano, inoltre, per la corretta tassazione dell’atto, gli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre ad una assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte’.
Con l’art. 1, comma 1084, della legge n. 145/2018 è stata riconosciuta valenza retroattiva alle modifiche sopra descritte.
Da ultimo, la Corte di giustizia europea, con l’ordinanza C -250/22 del 21 dicembre 2022 , ha dichiarato ‘manifestatamente irricevibile’ la domanda di pronuncia pregiudiziale, evidenziando di avere la facoltà di pronunciarsi solo in merito ai tributi armonizzati, non potendo, quindi, esprimersi sulla compatibilità comunitaria della normativa nazionale in materia di imposta di registro, che non costituisce un tributo armonizzato.
Gli effetti dell’attuale formulazione del citato art. 20 sono stati di recente illustrati da questa Corte, nella pronuncia n. 2252/2023, che ne ha fatto applicazione in relazione all’atto di cessione totalitaria di quote. Nella stessa è stato affermato che , per effetto della riformulazione dell’art. 20, non è più sostenibile l’orientamento della giurisprudenza tributaria che riqualificava la cessione RAGIONE_SOCIALE quote come cessione d’azienda ‘guardando alla «funzione economica» dei due contratti, i.e. alla «sostanza economica» prodotta da essi’. Pertanto, non è possibile ‘tassare l’atto di cessione di quote come cessione di azienda sull’assunto erroneo per cui vi sarebbe identità di effetti giuridici tra la prima e la seconda’, posto che ‘la cessione RAGIONE_SOCIALE q uote in realtà non coincide con la cessione dell’azienda dato che l’una attribuisce un diritto personale di partecipazione alla vita societaria, l’altra attribuisce un diritto reale sul patrimonio societario’. D’altronde, lo scopo perseguito era proprio questo, come dimostra il fatto che nella relazione illustrativa si legge che, per effetto della riforma, ‘non potrà, ad esempio, essere
assimilata ad una cessione di azienda la cessione totalitaria di quote’. In breve, il legislatore ha voluto confinare l’attività di riqualificazione degli atti, se basata anche sulla considerazione degli ‘effetti economici’ RAGIONE_SOCIALE operazioni, alla norma sul l’abuso del diritto, di cui all’art. 10 -bis della L. 212/2000, nel cui contesto, e nel rispetto RAGIONE_SOCIALE condizioni e RAGIONE_SOCIALE garanzie fissate dalla citata disposizione, è ammesso che l’Amministrazione finanziaria o il giudice considerino il vantaggio fiscale indebito. Invece, la norma recata dall’art. 20 del DPR 131/86 è una norma sull’interpretazione degli atti, che non può valutare altro che il contenuto dell’atto stesso, senza sconfinare in un esame degli effetti economici dell’operazione (in tal senso, da ultimo, cfr. anche Cass. nn. 5842/2023 e 5838/2023).
2.2. Nel caso di specie, per stessa ammissione dell’RAGIONE_SOCIALE, la riqualificazione della complessiva operazione nei termini di un negozio complesso è derivata dall’analisi di una pluralità di negozi giuridici distinti (la costituzione di una società – la RAGIONE_SOCIALE – da parte di COGNOME NOME; il conferimento, da parte di quest’ultimo, di un’azienda alla neocostituita società, in cambio della quota totalitaria della propria partecipazione; la successiva cessione, ad opera dello COGNOME, alla RAGIONE_SOCIALE dell’intera predetta partecipazione), non più consentita alla stregua dello jus superveniens .
Senza tralasciare che l’odierna ricorrente è intervenuta, nella complessiva operazione, solo nella fase finale, vale a dire al momento della cessione RAGIONE_SOCIALE quote.
In quest’ottica, la cessione totalitaria di quote societarie è soggetta ad una disciplina codicistica difforme da quella che regola la cessione d’azienda, sotto il profilo sia del regime di responsabilità dei debiti, sia della continuazione della medesima attività imprenditoriale, il che osta alla possibilità di qualificare la cessione di quote quale cessione d’azienda, in mancanza di elementi intrinseci all’atto soggetto a registrazione da cui inferire una diversa volontà RAGIONE_SOCIALE parti (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7470 del 20/03/2024).
In particolare, in caso di cessione totalitaria di partecipazioni societarie,
l’imposta di registro è sempre liquidata in misura fissa, ai sensi dell’art. 11 della Tariffa parte I, TUR, poiché è preclusa all’Amministrazione finanziaria -che non può valorizzare elementi extratestuali o atti collegati – la riqualificazione della fattispecie nei termini di cessione indiretta di azienda, in virtù dell’art. 20 TUR, restando estraneo a tale contratto, in coerenza con la sua intrinseca natura ed i suoi effetti giuridici, il trasferimento dell’azienda appartenente alla società di persone o di capitali (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7495 del 20/03/2024). Ciò in quanto, in tema di imposta di registro, gli atti diversi ed ulteriori rispetto a quello oggetto di registrazione, realizzati in precedenza e caratterizzati da funzione ed effetti propri, integrano elementi extratestuali non suscettibili di considerazione ai fini della riqualificazione ex art. 20 TUR, ancorché menzionati, enunciati o riportati nell’atto da registrare (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 4798 del 22/02/2024).
5. Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, in accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di accogliere il ricorso originario della contribuente.
Essendo stato l’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, modificato dall’art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed avendo la Corte Costituzionale adottato le pronunce nn. 158 del 21 luglio 2020 e 39 del 2021 in epoca successiva alla instaurazione del presente giudizio (essendo stato il ricorso per cassazione notificato in data 11.12.2017), sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente;
c ompensa integralmente le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 8.10.2024.
Il Presidente
NOME COGNOME