Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8834 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 8834 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 03/04/2024
Registro Invim Accertamento
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15585/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante p.t. , anche nella qualità di società incorporante della RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che tutti li rappresenta e difende unitamente al l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Direttore p.t. , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici, in Roma, INDIRIZZO, ope legis domicilia;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 4541/2019, depositata il 14 novembre 2019, della Commissione tributaria regionale della Lombardia; Udita la relazione della causa, svolta nella pubblica udienza del 5 dicembre 2023, dal AVV_NOTAIO; udit o l’AVV_NOTAIO ; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 4541/2019, depositata il 14 novembre 2019, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello proposto dalle parti, odierne ricorrenti, avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di liquidazione emesso dall’RAGIONE_SOCIALE in relazione ad un atto che -recando la cessione (totalitaria) in favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quote possedute dai quattro soci della RAGIONE_SOCIALE – era stato riqualificato in termini di cessione di azienda e, a fronte del versamento dell’imposta in misura fissa , sottoposto a tassazione proporzionale di registro (se condo l’aliquota del 3%).
1.1 – Il giudice del gravame ha ritenuto che:
– nella fattispecie, non rilevava la riformulazione normativa del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20 (ad opera della l. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87) – né la (sopravvenuta) disposizione che ne riqualificava il contenuto nei termini di interpretazione autentica dell’art. 20, cit. ( l. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084) -in quanto la riqualificazione contrattuale era stata operata dall’amministrazione sulla base del solo «atto di cessione totalitaria di quote, stipulato il 14.06.2017, senza riferimento ad altro collegamento negoziale o atti diversi.»;
secondo dicta della giurisprudenza di legittimità, la cessione totalitaria RAGIONE_SOCIALE quote sociali costituiva «sotto il profilo oggettivo, una cessione di azienda. L’azienda facente capo alla RAGIONE_SOCIALE, infatti, viene trasferita ad altro soggetto» e, per di più, in un contesto connotato dalla «unitarietà contrattuale (e quindi simultaneità) dell’atto di cessione RAGIONE_SOCIALE quote dei vari soci.»;
né diversamente rilevava «la finalità perseguita dalle parti di mantenere ferma la convenzione con il sistema sanitario pubblico: tale finalità, che esclude un intento elusivo, non impedisce di considerare gli effetti conseguenti alla cessione totalitaria RAGIONE_SOCIALE quote: tali effetti sono il trasferimento (non solo, ovviamente) dell’azienda dal cedente al cessionario.».
– RAGIONE_SOCIALE, anche quale incorporante della RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, ed hanno depositato memoria (con documentazione allegata).
L’ RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della l. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a), deducendo, in sintesi, che la gravata sentenza -pur dando atto della riformulazione della disposizione di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, e, pertanto, della correlazione (così) posta dalla norma tra gli effetti giuridici dell’atto presentato per la registrazione e gli «elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati» -aveva finito col disconoscere l’effettiva portata della novellazione legislativa (con disposizione di interpretazione autentica RAGIONE_SOCIALE stesso art. 20, cit.; l. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084) così confermando la
legittimità di una riqualificazione dell’atto in relazione ad un supposto «profilo oggettivo» RAGIONE_SOCIALE stesso -sulla base di una giurisprudenza di legittimità che -ancorata al dato della causa reale del negozio -doveva ritenersi superata (proprio) dalle sopravvenute modifiche normative dell’art. 20, cit.
A fronte, pertanto, del contenuto dell’atto presentato per la registrazione -che esponeva (solo) una cessione (sia pur totalitaria) RAGIONE_SOCIALE quote di partecipazione dei soci nella RAGIONE_SOCIALE -proprio il rilevato «profilo oggettivo» dell’atto imponeva di considerare gli effetti giuridici tipici conseguenti a detto contenuto negoziale cui rimaneva estranea ogni pattuizione in ordine alla (pur rilevata) cessione di azienda.
Il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, deducendo, in sintesi, i ricorrenti che cessione RAGIONE_SOCIALE partecipazioni societarie e cessione di azienda costituiscono fattispecie negoziali tipiche produttive di ben differenziati effetti giuridici -avuto riguardo agli elementi strutturali di ciascuno di detti atti, al loro oggetto ed alle rispettive parti contrattuali -così che non trovava fondamento la loro equiordinazione sul piano della riqualificazione operata dall’amministraz ione.
-In via pregiudiziale, va rilevato che -come deducono e documentano le parti ricorrenti – deve ritenersi cessata, tra le parti, la materia del contendere in ragione dell’annullamento dell’avviso di liquidazione impugnato, adottato in autotutela dall’amministrazione .
-Difatti, come in più occasioni ribadito dalla Corte, l’annullamento in autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale è causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46) e, nel giudizio di cassazione, «va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza
rinvio, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione RAGIONE_SOCIALE sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti» (v. Cass., 23 settembre 2011, n. 19533 cui adde Cass., 24 febbraio 2022, n. 6068; Cass., 3 marzo 2021, n. 5757; Cass., 18 aprile 2017, n. 9753; in tema di definizione negoziale della res controversa v., altresì, Cass., 2 ottobre 2019, n. 24632; Cass., 18 ottobre 2018, n. 26299; Cass. Sez. U., 11 aprile 2018, n. 8980; Cass., 13 settembre 2007, n. 19160).
-In considerazione del sovrapporsi in corso di causa, sull’orientamento di legittimità, di interventi normativi (l. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87; l. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084), e di conseguenti pronunce del Giudice RAGIONE_SOCIALE Leggi (Corte Cost., 21 luglio 2020, n. 158; Corte Cost., 16 marzo 2021, n. 39), che hanno conferito alla res controversa profili di novità, con mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti in contestazione tra le parti, le spese dell’ intero giudizio vanno compensate tra le parti (v. Cass., 25 gennaio 2022, n. 2051).
Del resto, va rimarcato, la Corte ha avuto modo di rilevare che nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell’atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione (Cass., 13 aprile 2016, n. 7273; Cass., 26 ottobre 2011, n. 22231).
4.1 – Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale,
perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
La Corte, dichiara cessata, tra le parti, la materia del contendere e cassa senza rinvio l’impugnata sentenza; compensa, tra le parti, le spese dell’intero giudizio .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023.