Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32130 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32130 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
Cessione di licenza taxi presunzione di onerosità – plusvalenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15498/2016 R.G. proposto da:
NOMECOGNOME rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio eletto in Roma alla INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 6718/1/2015, depositata in data 15 dicembre 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate notificava a NOME COGNOME l’avviso di accertamento n. TK5013P08436/2010, attinente all’IRPEF per
l’anno 200 5, contestando la mancata dichiarazione della plusvalenza realizzata mediante la cessione di una licenza taxi, richiedendo il versamento del tributo eluso sul maggior reddito rideterminato in Euro 128.280,00.
Il contribuente impugnava l’atto innanzi alla CTP di Roma deducendone la nullità per carenza di motivazione e per decadenza dell’Ufficio dal diritto azionato.
La CTP respingeva il ricorso.
Il contribuente spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado di giudizio, innanzi alla CTR del Lazio.
La CTR confermava la decisione dei primi giudici, evidenziando che la notifica dell’avviso di accertamento era avvenuta nel rispetto del termine previsto dall’art. 43 d.P.R. n. 600/1973; in particolare la notifica era stata rifiutata dal destinatario in data 15.12.2010; il messo notificatore provvedeva, quindi, al deposito presso la casa Comunale ed all’invio della raccomandata informativa. Alla data del 15.12.2010 doveva aversi riguardo, per il notificante, ai fini del rispetto del termine di notifica dell ‘avviso (termine che scadeva il 31.12.2010).
Nel merito, pacifica la cedibilità dei diritti derivanti dallo sfruttamento della licenza di taxi, la CTR condivideva la quantificazione della plusvalenza, operata dall’Ufficio sulla base di uno studio dell’Università della Tuscia.
Per la cassazione della citata sentenza il contribuente ha proposto ricorso affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato, quindi, fissato per l ‘adunanza camerale del 16/10/2024.
Considerato che:
Con il suo primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., il contribuente lamenta l’incongruità della motivazione assunta a sostegno del
rigetto della doglianza relativa alla inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento.
Afferma, in particolare, che la CTR avrebbe tralasciato un passaggio fondamentale della notifica, ovvero la circostanza che il messo notificatore, dopo il primo tentativo di notifica del 15 dicembre 2010 (rifiutato dal destinatario), si recava, il 23 dicembre 2010, in INDIRIZZO e, dopo aver dato atto di aver incontrato i vicini di casa del destinatario, effettuava gli ulteriori incombenti di cui all’art. 140 cod. proc. civ., senza nemmeno tentare la notifica dell’atto, ex art. 139 cod. proc. civ. , ai vicini.
Il motivo è infondato.
1.1. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 7/4/2014 n. 8053).
Con particolare riferimento alla tecnica motivazionale per relationem questa Corte ha ripetutamente affermato che detta motivazione è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., Sez. U., 4/6/2008 n. 14814). Il giudice di appello è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti ( ex multis , Cass., 7/8/2015 n. 16612) sicché deve considerarsi nulla -in quanto meramente apparente -una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata
considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello ( ex multis , Cass. 21/9/2017 n. 22022 e Cass. 25/10/2018 n. 27112).
1.2. Nella specie la CTR ha ritenuto validamente eseguita la notificazione ex art. 140 cod. proc. civ.; dalla documentazione in atti emergeva, infatti, che l’atto, inviato il 15 dicembre 2010, era stato rifiutato dal destinatario, secondo quanto dichiarato, con fede privilegiata, dal messo notificatore; la notifica si perfezionava con il successivo deposito presso la casa Comunale e l’invio, in data 24 dicembre, della raccomandata informativa.
1.3. La motivazione adottata dalla CTR risulta, pertanto, presente e chiaramente intellegibile, condivisibile o meno che sia, e non è perciò incongrua, né meramente apparente.
Il passaggio – ritenuto fondamentale dal ricorrente – che sarebbe stato omesso dalla CTR è, tra l’altro, assolutamente neutro ai fini della validità della notifica.
A fronte dell’attestazione del messo notificatore (‘atto rifiutato dal destinatario’), la notifica eseguita nei termini sopra indicati non può ritenersi inesistente; invero, le attività (ultronee in quanto non necessarie alla luce del primo tentativo di notifica) eseguite il 23 dicembre 2010 dal messo notificatore non escludono la validità e la legittimità del tentativo di notifica eseguito il precedente 15 dicembre, ma non andato a buon fine per il rifiuto del destinatario.
Con il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., il contribuente lamenta la «violazione e falsa applicazione del disposto normativo di cui agli artt. 139 e 140 c.p.c., 43 del D.P.R. 600/73». Ribadisce l’inesistenza della notificazione dell’avviso di accertamento, in quanto eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., pur in presenza di vicini nei confronti dei quali andava almeno tentata la consegna e, per l’effetto, la decadenza dell’U fficio dalla pretesa, in quanto la notificazione si sarebbe ‘concretizzata’ solo nel
gennaio 2011, oltre il termine del 31 dicembre 2010 previsto dall’art. 43 d.P.R. n. 600/1973.
Anche questo motivo è infondato.
Invero, esso muove da un presupposto di diritto erroneo, ovvero l’inesistenza della notificazione dell’avviso di accertamento de quo , inesistenza da escludere nella specie alla luce di quanto evidenziato in sede di esame del primo motivo di ricorso.
Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3) cod. proc. civ., il contribuente deduce «la violazione e falsa applicazione del disposto normativo di cui agli artt. 38, 41 bis e 42 comma 2 del D.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2697 e 2729 c.c.». Da un lato, contesta la presunzione di onerosità della cessione della licenza di taxi, affermata dalla CTR sulla mera base della natura dell’operazione, in difetto di ulteriori elementi. Dall’altro, contesta anche la correlata presunzione in ordine all’amm ontare del corrispettivo della cessione, ancorato dal l’Agenzia a presunti studi di cui l’Ufficio non ha fornito evidenza.
Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.
3.1. Infondata è la doglianza relativa alla illegittima presunzione di onerosità della cessione della licenza di taxi, in quanto basata dalla CTR sulla mera natura dell’operazione.
La decisione è, infatti, conforme alla giurisprudenza di questa Corte formatasi in materia: sulla premessa che l’attività di tassista è attività di impresa ex art. 2195, n. 3, cod. civ. (che qualifica imprese commerciali le attività di trasporto), si è affermato che in un contesto notoriamente caratterizzato dal numero limitato delle licenze di taxi rilasciate dai Comuni (e la limitazione può, di certo, determinare l’aumento del valore di quelle già esistenti, favorendone la commercializzazione), è evidente (salvo la prova contraria da parte del contribuente) che la ‘cessione della licenza’ venga effettuata a titolo oneroso, avendo tale bene un valore commerciale di mercato, in quanto bene essenziale e primario nell’ambito del complesso dei beni (licenza ed autoveicolo avente i requisiti di legge), organizzati
per l’esercizio dell’attività individuale di trasporto di persone. Conclusioni avvalorate dal fatto notorio dell’esistenza di un vero e proprio mercato di ‘rivendita’ delle licenze di taxi (Cass. 02/02/2018, n. 4945; Cass. 14/07/2017, n. 17476 e Cass. 04/10/2017, n. 23143).
3.2. La doglianza è inammissibile nella parte in cui il contribuente lamenta sostanzialmente l’omessa allegazione, all’avviso di accertamento, dello studio compiuto dall’Università di Tuscia. In difetto di riproduzione dell’avviso, infatti, non è dato evincere se in esso fossero riportati i dati della indagine dei docenti del detto ateneo, sui quali l’Ufficio, in mancanza di dichiarazione del reddito da plusvalenza del contribuente, ha fondato la ripresa a tassazione.
Come già affermato da questa Corte in fattispecie simile a quella per cui è l’odierno giudizio (Cass. 08/03/2023, n. 6872) «nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento (nella specie, risultante ‘ per relationem ‘ ad un processo verbale di constatazione) è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base al medesimo ricorso, essendo il predetto avviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento» ( ex multis , Cass. 28/06/2017 n. 16147).
Il motivo in parte qua non soddisfa i requisiti di specificità ed autosufficienza.
Per tutto quanto esposto il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore della Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , delle spese processuali che si liquidano in euro 7.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024.