Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12129 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12129 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
Oggetto: Tributi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21255/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, con gli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME e con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del l’Emilia -Romagna, Bologna, n. 1451/01/2017 pronunciata il 10 aprile 2017 e depositata il 28 aprile 2017, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03 aprile 2024 dal Co: NOME COGNOMENOME COGNOME;
RILEVATO
La contribuente NOME COGNOME veniva attinta da un avviso di accertamento emesso ai fini Irpef per l’anno d’imposta 2007 con cui veniva ripresa a tassazione la plusvalenza generata da un atto di compravendita ex art. 67, co. 1, lett. b) TUIR.
La vicenda traeva origine dalla decisione della contribuente e dei suoi due fratelli, proprietari ciascuno di un appartamento facente parte di una palazzina, di alienare l’intero compendio immobiliare e la relativa area cortilizia. La stipula in oggetto era però stata preceduta da un preliminare di compravendita che aveva consentito alla società promissaria acquirente RAGIONE_SOCIALE di presentare, anche alla luce dell’assenso manifestato dai venditori in allora ancora proprietari, una richiesta di rilascio di permesso di costruire all’amministrazione comunale ed avente ad oggetto un intervento di demolizione e nuova costruzione di fabbricato condominiale. Solo dopo l’accoglimento della domanda da parte dell’ente civico, le parti addivenivano alla stipula del contratto di compravendita, cui seguiva invero la comunicazione di inizio lavori.
Sulla scorta di tali accadimenti l’Ufficio riteneva sussistenti i presupposti per non qualificare l’atto de quo come cessione di immobile bensì come alienazione di area edificabile.
Adito il giudice di prossimità, l’Ufficio si costituiva eccependo la legittima riqualificazione dell’atto da vendita di fabbricato con annessa area pertinenziale a cessione di terreno edificabile a mente degli artt. 38 d.P.R. n. 600/1973 e 20 d.P.R. n. 131/1986. La CTP rigettava il gravame aderendo alla tesi dell’Ufficio.
La contribuente promuoveva appello che veniva accolto dalla CTR. Il Collegio di riforma riteneva invero che l’atto avesse ad oggetto un fabbricato con annesso terreno, di proprietà della contribuente da oltre un quinquennio e per il quale non era dunque censurabile alcun intento speculativo. Inoltre, non trattavasi di area edificabile bensì di un terreno già edificato, essendo irrilevante ai fini tributari la pratica edilizia di demolizione e successiva nuova costruzione.
Ricorre per la cassazione della sentenza l’RAGIONE_SOCIALE che si affida ad un unico motivo di ricorso, cui resiste la contribuente con tempestivo controricorso.
In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni.
CONSIDERATO
Con l’unico motivo di censura l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 67, co. 1, lett. b) TUIR e dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
In sintesi, e richiamando la circostanza inequivoca per cui il fabbricato era destinato alla demolizione, lamenta l’illegittimità della sentenza per essersi la CTR limitata a dare rilevanza al ‘presupposto meramente formale’ della natura già edificata del terreno. Invocando il dettato dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986, ricorda come l’imposta di registro debba essere calcolata avendo a mente l’intrinseca natura degli atti e come detto principio debba trovare applicazione anche ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette. Ricorda poi la sentenza n. 12062/2016 di questa Corte secondo cui, in caso di immobile con sovrastante fabbricato destinato alla demolizione, l’imposta (ndr: di registro) doveva essere calcolata avendo riguardo ai valori del terreno edificabile.
Va disattesa, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da parte ricorrente ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.
per aver la sentenza impugnata deciso la questione di diritto in senso conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Cass., 30 ottobre 2006, n. 23352; Cass., 26 giugno 2013, n. 16083; Cass., 4 settembre 2013, n. 20277) e per non aver l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente offerto elementi per mutare tale orientamento. È stato infatti già affermato che «il vizio denunciato, nell’unico motivo di ricorso, è quello di violazione di legge e l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nel rispetto del principio di specificità dei motivi, ha indicato per quali aspetti la decisione impugnata si porrebbe in contrasto con le norme di legge indicate, esaminando il contenuto precettivo RAGIONE_SOCIALE norme richiamate e raffrontandolo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata. La doglianza, dunque, non mira, in sé, a contestare l’omesso esame di fatti decisivi, come assume, in contrario, il controricorrente, ma critica la violazione dei criteri previsti dalla legge in base ai quali è stata ritenuta l’infondatezza della pretesa impositiva dell’Ufficio» (Cfr. Cass., V, n. 36185/2023).
Ciò posto, il motivo è ammissibile. Nondimeno esso è infondato e va pertanto disatteso.
Questa Corte ha invero ribadito, anche recentemente, che «in materia di imposta sui redditi, come risulta dal tenore degli artt. 81, comma 1, lett. b) (ora 67) e 16 (ora 17), comma 1, lett. g) bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, sono soggette a tassazione separata, quali “redditi diversi”, le “plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”, e non anche di terreni sui quali insiste un fabbricato e quindi, già edificati. Ciò vale anche qualora l’alienante abbia presentato domanda di concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione dell’immobile e, successivamente alla compravendita, l’acquirente abbia richiesto la voltura nominativa dell’istanza, in quanto la “ratio” ispiratrice del citato art. 81 tende ad assoggettare ad imposizione la plusvalenza che trovi origine non da un’attività produttiva del
proprietario o possessore ma dall’avvenuta destinazione edificatoria del terreno in sede di pianificazione urbanistica’, Cass. sez. VI -V, 23.1.2018, n. 1674 (conf. Cass. sez. V, 9.7.2014, n. 15629); e, in materia affine, non si è mancato di specificare che ‘in tema di imposta di registro, va escluso che la compravendita di un fabbricato possa riqualificarsi, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. 131 del 1986, come vendita di area edificabile, non potendosi dare rilievo all’intenzione RAGIONE_SOCIALE parti di demolirlo per costruirne, successivamente, uno nuovo, dovendo l’ente impositore limitare la propria valutazione al contenuto testuale dell’atto tassato’, Cass. sez. V, 30.12.2021, n. 37416. ……. Inoltre, con riferimento alla vendita di un terreno edificato, che prese nti però un’ulteriore potenzialità edificatoria, non si è mancato di statuire che ‘in tema di IRPEF, ai fini della tassazione separata, quali ‘redditi diversi’, RAGIONE_SOCIALE plusvalenze realizzate a seguito di cessioni, a titolo oneroso, di terreni dichiarati edificabili in sede di pianificazione urbanistica, l’alternativa fra “edificato” e “non edificato” non ammette un “tertium genus “, con la conseguenza che la cessione di un edificio, anche ove le parti abbiano pattuito la demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, non può essere riqualificata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE come cessione del terreno edificabile sottostante, neppure se l’edificio non assorbe integralmente la capacità edificatoria residua del lotto su cui insiste, essendo inibito all’Ufficio, in sede di riqualificazione, superare il diverso regime fiscale previsto tassativamente dal legislatore per la cess ione di edifici e per quella dei terreni’, Cass. sez. V, 21.2.2019, n. 5088» (cfr. Cass., V, n. 30346/2023).
La CTR si è dunque conformata ai principi già delineati da questa Corte, anche disattendendo il minoritario orientamento formatosi in materia di imposta di registro e abbandonato a seguito dell’evoluzione normativa sull’art. 20 d.P.R. n. 131/1986 e RAGIONE_SOCIALE successive pronunce della Corte Costituzionale (Cfr. Cass., V, n. 37416/2021).
Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio a favore della parte contribuente, che liquida in €.duemilanovecento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma, il 03/04/2024