Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26026 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26026 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4768/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME COGNOME
-intimato-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA/ MILANO n. 4172/2016 depositata il 14/07/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con rogito in data 4 agosto 2008, i NOME NOME e NOME COGNOME cedevano alla impresa ‘RAGIONE_SOCIALE ‘ un complesso immobiliare sito in agro di Sale Marasino. Se non che, ritenendo che oggetto reale della compravendita non fosse tanto l’edificio insistente, diluito e vetusto, quanto piuttosto la capacità edificatoria del terreno sottostante, con distinti avvisi di accertamento l’amministrazione finanziaria e riprendeva tassazione la maggiore imposta in ragione delle proporzioni di comproprietà nei confronti dei due NOME.
Il giudice di prossimità ne apprezzava le ragioni donde spiccava appello l’Ufficio.
Il giudice del gravame confermava la sentenza di primo grado, donde ricorre per cassazione l’Ufficio, affidandosi ad un unico motivo, cui replica con tempestivo controricorso il solo NOME COGNOME, restando intimato il contribuente COGNOME NOME.
CONSIDERATO
Il difensore del controricorrente COGNOME NOME, con memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, evidenzia che, nelle more del giudizio, lo stesso ha provveduto alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del D.L. 119/2018, dell’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio che lo riguarda n. NUMERO_DOCUMENTO, mentre nulla risulta relativamente all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO indirizzato al contribuente COGNOME NOME.
In particolare, in data 06.06.2019 è stata depositata dinanzi a questa Suprema Corte l’istanza di sospensione con relativi allegati
(domanda di definizione agevolata e ricevute di pagamento) che sono depositati in atti.
Tutto ciò premesso, la controversia deve dichiararsi definita ex art. 6 d.l. n. 119/2018, con spese a carico di chi le ha anticipate nei confronti di COGNOME NOME, mentre deve proseguire nei confronti di COGNOME NOME che, regolarmente evocato in giudizio, è rimasto intimato.
Con l’unico motivo di ricorso erariale si propone censura ai sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di rito civile per violazione e falsa applicazione degli articoli 67, primo comma, lettera B, del decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986, dell’articolo 36, secondo comma, del decreto legge numero 223 del 2006.
In buona sostanza si ritiene che oggetto della compravendita non siano tanto gli edifici vetusti e da demolire, quanto il sottostante terreno con la relativa capacità edificatoria, donde corretta deve ritenersi la ripresa a tassazione in ordine al rogito notarile in ragione del reale oggetto compravenduto.
Prosegue la propria argomentazione rilevando come conduca a tale conclusione altresì lo stretto lasso di tempo fra l’acquisto dai contribuenti qui in giudizio da parte della soc. RAGIONE_SOCIALE, società RAGIONE_SOCIALE, e la relativa cessione, da parte di quest’ultima, a soggetti terzi delle nuove unità abitative realizzate a seguito dell’abbattimento e riedificazione dei corpi di fabbrica, da ritenersi quali espressione della nuova ed ulteriore capacità edificatoria dei terreni sottostanti c he dev’essere considerata il vero oggetto del contratto originario di compravendita da cui traggono scaturigine gli avvisi di accertamento opposti.
Il motivo non può essere accolto.
Ed infatti, con orientamento ormai consolidato dal quale non si intravedono ragioni per discostarsi, questa Suprema Corte di legittimità ha già statuito che in tema di IRPEF, ai fini della tassazione
separata, quali “redditi diversi”, delle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni, a titolo oneroso, di terreni dichiarati edificabili in sede di pianificazione urbanistica, l’alternativa fra “edificato” e “non edificato” non ammette un “tertium genus”, con la conseguenza che la cessione di un edificio, anche ove le parti abbiano pattuito la demolizione e riRAGIONE_SOCIALE con aumento di volumetria, non può essere riqualificata dall’Amministrazione finanziaria come cessione del terreno edificabile sottostante, neppure se l’edificio non assorbe integralmente la capacità edificatoria residua del lotto su cui insiste, essendo inibito all’Ufficio, in sede di riqualificazione, superare il diverso regime fiscale previsto tassativamente dal legislatore per la cessione di edifici e per quella dei terreni (cfr. Cass. V, n. 5088/2019; con riguardo all’imposta di registro, cfr. altresì n. 3747/2021; VI -5, n. 39133/2021).
Ne consegue, pertanto, che una volta accertato il carattere di terreno edificato da parte del giudice di merito con apprezzamento non sindacabile avanti questa Suprema Corte di legittimità, resta irrilevante la consistenza e la qualità dell’edificio compravenduto, nonché la previsione del suo abbattimento, rimanendo il regime giuridico quello della tassazione di un terreno già edificato.
A questi principi si è conformata la sentenza in scrutinio, donde il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva del contribuente intimato.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessata materia del contendere ed estinto il giudizio per definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018 con spese a carico di chi le ha sostenute, nei confronti di COGNOME NOME.
Rigetta il ricorso nei confronti di COGNOME NOME. Così deciso in Roma, il 18/09/2024.