Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1811 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1811 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 25/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12272/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA SEZ.ST. BRESCIA n. 4560/25/19 depositata il 14/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 4560/25/19 del 14/11/2019, la Commissione tributaria regionale della Lombardia – Sezione staccata di Brescia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE nei confronti della sentenza n. 12/02/19 della Commissione tributaria provinciale di Mantova (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso tre avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2013, 2014 e 2015.
1.1. Come evincibile dalla sentenza impugnata, con gli avvisi di accertamento l’Amministrazione finanziaria riteneva che la cessione di ramo di azienda avvenuta tra RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE in data 09/03/2016 fosse stata effettuata in frode al fisco e che il cessionario rispondesse dei debiti del cedente ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
1.2. La CTR rigettava l’appello di RAGIONE_SOCIALE evidenziando che: a) non sussistevano i presupposti per la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altra controversia; b) gli avvisi di accertamento erano stati notificati alla società contribuente quale responsabile in solido; c) trovava applicazione l’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, indipendentemente dall’esistenza di clausole contrattuali esonerative della responsabilità; d) RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, con la cessione del ramo di azienda e il successivo fallimento della prima avevano posto in essere una frode a danno dei creditori e, quindi, anche dell’Erario.
Avverso la sentenza di appello COGNOME OTR proponeva ricorso per cassazione, affidato a nove motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso per cassazione di RAGIONE_SOCIALE è affidato a nove motivi, che vengono di seguito riassunti.
1.1. Con il primo e il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112, 132 e 161 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciare o reso motivazione apparente in ordine alla dedotta nullità degli avvisi di accertamento impugnati in quanto: a) emessi in presenza di altri avvisi riguardanti le stesse parti e aventi ad oggetto le medesime pretese creditorie; b) integrativi dei precedenti avvisi notificati il 19 ottobre 2017.
1.2. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciare in ordine alla eccezione concernente la sussistenza di un giudicato interno sulla natura di avvisi integrativi degli atti impugnati.
1.3. Con il quarto motivo si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto validi gli accertamenti notificati a RAGIONE_SOCIALE in proprio e non quale obbligato solidale.
1.4. Con il quinto motivo di ricorso ci si duole, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., della nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112, 132 e 161 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi o, comunque, omesso di motivare sul rilievo concernente l’erronea notificazione degli avvisi di accertamento a Trazzi OTR, non ancora costituita negli anni d’imposta oggetto di accertamento e, comunque, chiamata a rispondere unicamente in solido con Trazzi e, quindi, in via derivata.
1.5. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 6 e 12 della l. 27 luglio 2000, n. 212, per avere la CTR erroneamente ritenuto la legittima instaurazione del contradittorio preventivo.
1.6. Con il settimo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 472 del 1997, per avere la CTR ritenuto la compartecipazione di RAGIONE_SOCIALE ad una frode perpetrata ai danni dell’Erario sulla base di elementi presuntivi non gravi, precisi e concordanti.
1.7. Con l’ottavo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e la conseguente nullità della sentenza, per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla contestazione concernente l’erronea determinazione delle sanzioni, commisurate al valore dell’azienda e non già a quello del ramo dell’azienda ceduta.
1.8. Con il nono motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non avere la CTR pronunciato in ordine ai rilievi mossi da RAGIONE_SOCIALE con riferimento alle perdite su crediti contestate a Trazzi.
Il primo e il secondo motivo, con i quali si contesta omessa pronuncia ovvero omessa motivazione sulla contestazione concernente la duplicazione degli avvisi di accertamento e sulla contestazione che gli avvisi successivamente notificati erano integrativi di quelli precedentemente notificati, nonché il terzo motivo, con il quale si assume la sussistenza di un giudicato interno in ordine alla natura integrativa degli atti impositivi oggetto del giudizio, possono essere esaminati congiuntamente. Detti motivi sono infondati.
2.1. La sentenza impugnata, con motivazione essenziale ma sufficiente ad estrinsecare la ratio decidendi , anche in considerazione di quanto esposto nella parte relativa allo svolgimento del processo, ha evidenziato la validità ed efficacia degli avvisi di accertamento oggetto di impugnazione in quanto notificati a Trazzi RAGIONE_SOCIALE non già come responsabile in proprio delle violazioni tributarie, ma quale responsabile in solido con COGNOME. Ne consegue che, nella prospettazione del giudice di appello, non c’è stata né duplicazione degli avvisi di accertamento, né integrazione degli atti impositivi originari, riguardando gli avvisi di accertamento oggetto del giudizio un soggetto (COGNOME, responsabile in solido) diverso dal destinatario degli avvisi di accertamento precedentemente notificati (COGNOME, responsabile diretta).
2.2. Deve, pertanto, escludersi che la sentenza impugnata sia viziata per motivazione apparente o omessa.
2.3. Ugualmente deve escludersi la sussistenza di un’omessa pronuncia da parte della CTR in ordine all’asserito giudicato interno che si sarebbe formato sulla natura di avvisi integrativi degli atti impositivi impugnati (terzo motivo).
2.3.1. In primo luogo, come precedentemente evidenziato, la CTR ha escluso del tutto la natura integrativa degli avvisi di accertamento impugnati, sicché ha implicitamente ritenuto che la questione non sia coperta da giudicato interno.
2.3.2. In ogni caso, il giudicato interno sulla natura integrativa degli avvisi di accertamento impugnati non avrebbe potuto formarsi in relazione alla semplice mancata contestazione, da parte di AE, della qualificazione giuridica proposta da RAGIONE_SOCIALE, senza che la CTP abbia preso espressa posizione sul punto (anzi, avendo quest’ultima assunto una decisione che esclude tale qualificazione).
Il quarto motivo di ricorso, con il quale si lamenta l’intervenuta notificazione degli avvisi di accertamento a RAGIONE_SOCIALE in proprio e non già quale obbligato solidale di Trazzi, è inammissibile.
3.1. La CTR ha accertato che i menzionati avvisi sono stati notificati a Trazzi RAGIONE_SOCIALE quale responsabile in solido dell’obbligazione tributaria di Trazzi, sicché la società contribuente mira a mettere in discussione, inammissibilmente, un accertamento in fatto del giudice di appello con la denuncia di un error in procedendo e non già con la proposizione di un vizio di motivazione.
3.2. Vale la pena di ricordare, peraltro, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, « una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione » (Cass. n. 6774 del 01/03/2022; Cass. n. 1229 del 17/01/2019; Cass. n. 27000 del 27/12/2016).
3.3. Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a contestare la valutazione in fatto del giudice di merito in ordine al materiale probatorio acquisito, ma non ha dedotto alcuno specifico errore di diritto compiuto dal giudice di appello nel contesto del procedimento valutativo.
Il quinto motivo di ricorso, con il quale si denuncia omessa pronuncia o motivazione sulla questione della notifica degli avvisi di accertamento a Trazzi OTR, non ancora costituita negli anni d’imposta oggetto di accertamento, è infondato.
4.1. La sentenza impugnata ha affermato che la responsabilità solidale del cessionario si estende anche alle obbligazioni del cedente relative ai due anni antecedenti alla cessione e che, in ogni caso, RAGIONE_SOCIALE ha posto in essere, unitamente a Trazzi, una frode fiscale ai danni dell’Erario: di qui la responsabilità della società contribuente anche per fatti verificatisi in epoca antecedente alla sua costituzione.
4.2. Trattasi, ancora una volta, di motivazione essenziale, ma idonea a rendere palese la ratio decidendi , sicché il motivo proposto va senz’altro disatteso.
Il sesto motivo, con il quale si denuncia la violazione del contraddittorio preventivo, è infondato.
5.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (e in fattispecie, come quella di cui si discute, anteriore all’introduzione dell’art. 6 bis della l. 27 luglio 2000, n. 212), il necessario contraddittorio procedimentale di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 è previsto dalla legge a pena di nullità -anche con riferimento all’IVA (Cass. nn. 701 e 702 del 15/01/2019) -solo ed esclusivamente nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività e non anche per le verifiche cd. a tavolino.
5.2. Con riferimento a queste ultime soccorre la previsione di Cass. S.U. n. 24823 del 09/12/2015, per la quale, con riferimento ai tributi cd. non armonizzati, « non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale », mentre per i tributi cd. armonizzati, secondo quanto emerge dal diritto unionale, per come interpretato dalla Corte di giustizia della UE, « l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non
abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa » (cd. prova di resistenza).
5.3. Nel caso di specie, non solo un contraddittorio v’è stato, come accertato dalla CTR, ma nemmeno vi è stato accesso, ispezione o verifica presso i locali dell’impresa sicché un eventuale problema di contraddittorio non potrebbe in alcun caso porsi, atteso che (quanto all’IVA) non è stata nemmeno articolata la cd. prova di resistenza.
Il settimo motivo, con il quale si contesta la gravità e precisione degli elementi presuntivi concernenti la sussistenza della frode, è inammissibile.
6.1. La CTR ha compiuto un accertamento in fatto, con il quale ha ritenuto la sussistenza della frode e la partecipazione alla stessa della società contribuente; accertamento che quest’ultima tende in questa sede a rimettere in discussione.
6.2. Con il motivo proposto, pertanto, la ricorrente, pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Cass. n. 8758 del 04/07/2017; Cass. n. 8315 del 05/04/2013).
I motivi ottavo e nono possono essere unitariamente esaminati in ragione della tipologia della censura prospettata (omessa pronuncia, rispettivamente sulla determinazione delle sanzioni e sulla questione concernente le perdite su crediti). Detti motivi sono infondati.
7.1. Invero, il giudice di appello ha dato atto, nella parte in fatto, della proposizione delle relative censure, così dimostrando di averne
tenuto conto e di averle disattese con la formula omnicomprensiva di rigetto dell’appello.
7.2. Ne consegue che la pronuncia (di rigetto) sussiste, sicché non può configurarsi il vizio di omessa pronuncia denunciato.
In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 1.124.139,00.
8.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 13.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 09/10/2024.