Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18357 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18357 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2162/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE; DI NOME COGNOME; DI NOME COGNOME; DI NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’Avv. RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE
-ricorrenti- contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (NUMERO_DOCUMENTO
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 3039/2021 depositata il 15/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’ appello avverso la decisione di primo grado che aveva respinto i ricorsi dei contribuenti contro l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, in relazione ad un atto di cessione di quote sociali (per l’intero capitale) dall’Ufficio riqualificato ex art. 20 TUR come cessione di azienda;
ricorrono per cassazione i contribuenti con un unico motivo di ricorso;
l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso , e chiede il rigetto del ricorso avendo qualificato l’atto nella sua sostanza e non nella sola forma, nonché senza ricorso ad elementi extratestuali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Risulta fondato il motivo di ricorso e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la sentenza deve essere cassata con decisione nel merito di accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio ed annullamento dell’atto impugnato, con la compensazione delle spese di lite dell’intero giudizio, vista la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale intercorsa intorno all’art. 20 Tur, solo da ultimo risolta.
La cessione totalitaria di quote societarie è soggetta ad una disciplina codicistica difforme da quella che regola la cessione d’azienda, sotto il profilo sia del regime di responsabilità dei debiti, sia della continuazione della medesima attività imprenditoriale, il che osta alla possibilità di qualificare la cessione di quote quale cessione d’azienda, in mancanza di elementi intrinseci all’atto soggetto a registrazione da cui inferire una diversa volontà delle parti (Sez. 5 – , Sentenza n. 7470 del 20/03/2024, Rv. 670586 -01 vedi anche, nello stesso senso, Sez. 5 – , Ordinanza n. 16953 del 19/06/2024, Rv. 671605 – 01).
Sul punto deve darsi, quindi, continuità alla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che ha escluso la riqualificazione in cessione di azienda del trasferimento delle partecipazioni societarie:
« In tema di imposta di registro, le operazioni strutturate mediante conferimento d’azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione d’azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario (fatta salva l’ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà di acquisire direttamente l’azienda). Oggetto di tassazione è infatti il solo atto presentato per la registrazione attesa l’irrilevanza, alla luce delle sentenze n.158 del 2020 e n. 39 del 2021 della Corte Costituzionale, degli elementi extratestuali e degli atti collegati in coerenza con i principi ispiratori della disciplina dell’imposta di registro» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 25601 del 21/09/2021, Rv. 662282 -01; vedi anche Sez. 5 – , Ordinanza n. 33368 del 30/11/2023, Rv. 669569 -01 e Sez. 5 – , Ordinanza n. 4798 del 22/02/2024, Rv. 670404 – 01).
L’imposta di registro è, infatti, un’imposta d’atto e solo da questo deve ricostruirsi la sua tassazione (vedi Corte costituzionale n. 39 del 16 marzo 2021: « Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. – dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall’art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1) e 2), della legge n. 205 del 2017 che, nel fissare i criteri di applicazione dell’imposta di registro, prevede l’esame dell’intrinseca natura e degli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, con conseguente divieto, salvo eccezioni, di ricorso ad elementi extratestuali o desumibili da atti collegati. La sopravvenuta sentenza n. 158 del 2020 ha dichiarato non fondate identiche questioni e l’odierna ordinanza di rimessione non aggiunge argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelli già esaminati»; vedi anche Corte costituzionale n. 158 del 2020).
Soccorre quindi il principio per cui la qualificazione dell’atto ex art. 20 cit. deve oggi muovere -oltre che dai soli elementi intrinseci all’atto stesso dalla considerazione degli effetti giuridici, non economici, dell’operazione; e già si è detto come gli effetti ‘giuridici’ della cessione di quote, pur totalitaria, divergano per molti profili da quelli propri della cessione aziendale.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo annullando l’atto impugnato; spese interamente compensate.
Così deciso in Roma, il 13/05/2025 .