Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34930 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 34930 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 25714/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 1349/2021 depositata il 05/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il P.M., nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO c he ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi .
Uditi gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME che hanno chiesto l’accoglimento de i ricorsi.
Udito l’AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE e, con successivo ricorso, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con quattro motivi di analogo contenuto, chiedono la cassazione della sentenza n.1349/2021, depositata in data 5/3/202, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio ha riformato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma (sentenza n. 3419/2019), sfavorevole all’erario ed appellata dall’RAGIONE_SOCIALE.
La vicenda trae origine dalla impugnazione, accolta in prime cure, dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro avendo i contribuenti contestato la legittimità della qualificazione, ex art. 20, d.P.R. n. 131 del 1986, come cessione di azienda, dell’operazione posta in essere, in data 7/11/2016, con atto ai rogiti del AVV_NOTAIO, registrato in data 8/11/2016, con il quale
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nonché la società di persone RAGIONE_SOCIALE, ciascuno per la propria quota di partecipazione, cedevano a RAGIONE_SOCIALE il 100% del capitale sociale di RAGIONE_SOCIALE, per un valore dichiarato di euro 650.000,00, con pagamento dell’imposta di registro in misura fissa (euro 200,00).
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza oggi impugnata, ha accolto l’appello col quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva censurato la sentenza di primo grado, motivando che l’art. 20, d.P.R. n. 131 del 1986, come autenticamente interpretato dal legislatore <> riconosce all’Ufficio <> e che NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nonché la società di persone RAGIONE_SOCIALE, <>, per cui < e che <>.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo i suindicati ricorrenti deducono, in relazione all’art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 20, d.P.R. n. 131 del 1986, 1, comma 87, l. n. 205 del 2017 (Legge di Bilancio 2018), ed 1, comma 1084, l. n. 145 del 2018 (Legge di Bilancio 2019), nonché 2469, 2555 e 2556 cod. civ., in relazione agli artt. 2362, 1363, 1364 cod.civ., poiché il richiamato art. 20, anche nella nuova formulazione, impone di considerare la regolamentazione degli interessi perseguita dai contrenti per come è desumibile, applicando le regole ermeneutiche dei contratti, dalle clausole negoziali il cui oggetto è la cessione RAGIONE_SOCIALE quote societarie e non un’azienda.
Col secondo motivo deduce in relazione all’art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 4, la nullità della sentenza del giudice per omessa motivazione o motivazione apparente, in violazione degli artt. 132 n.4 cod.proc.civ., e 36, d.lgs. n. 546 del 1992, perché la decisione della CTR non sviluppa un adeguato iter motivazionale a supporto della affermata legittimità dell’operazione qualificatoria dell’Ufficio.
Col terzo motivo deducono, in relazione all’art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 5, omessa considerazione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, poiché la CTR non ha considerato l’ingente documentazione prodotta in giudizio a riprova della sopravvivenza e inalterata piena operatività di RAGIONE_SOCIALE (e non già la sua azienda) nel settore nel quale operava precedentemente (distribuzione pacchi relativi alle transazioni e-commerce ).
Col quarto motivo deducono, in relazione all’art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 20, d.P.R. n. 131 del 1986, 1, comma 87, l. n. 205 del 2017 (Legge di Bilancio 2018), ed 1, comma 1084, l. n. 145 del 2018 (Legge di Bilancio 2019), nonché 10-bis, l. n. 212 del
2000, perché la CTR ha ritenuto legittimo l’utilizzo, da parte dell’Ufficio, AVV_NOTAIO strumento previsto dal richiamato art. 20, che non è una norma antielusiva, sulla scorta di un’asserita ‘sostanza economica dell’operazione’ in quanto ‘difforme dalla forma giuridica apparente’, in spregio alle regole procedimentali poste a garanzia del contribuente.
Va, preliminarmente, ricordato (Cass. n. 27680/2021) che <>.
Pertanto, il ricorso proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, va qualificato come ricorso incidentale.
La censura veicolata con il secondo motivo dei ricorsi in oggetto è infondata e va disattesa mentre sono fondate le restanti censure, che possono essere esaminate congiuntamente ed accolte.
La tecnica motivazionale della CTR, ancorché caratterizzata da estrema sinteticità, riprende un iter logico-giuridico, per quanto concerne la qualificazione della ‘cessione di quote’ societarie, negozio posto in essere alle parti ed oggetto di tassazione, in ‘cessione d’azienda’, fondato sull’art. 20, d.P.R. n. 131 del 1986, secondo un indirizzo interpretativo della disposizione per cui l’Amministrazione sarebbe legittimata a disconoscere, agli effetti tributari, gli effetti civili tipici degli atti o negozi posti in essere dalle parti contraenti, ogni
qual volta tali effetti non appaiano conformi alla ‘causa reale’ dell’operazione economica realizzata e, dunque, prescindendo dal nomen iuris attribuito all’atto.
Tale impostazione, fondata sulla valorizzazione dell’art. 20 citato come norma generale antielusiva, non appare più percorribile, perché in contrasto con la più recente elaborazione giurisprudenziale costituzionale (sentenze n. 158/2020 e n. 39/2021) in tema d’interpretazione del novellato art. 20, d.P.R. n. 131 del 1986.
Il Collegio ritiene che non possa revocarsi in dubbio che l’Amministrazione finanziaria, in forza di tale disposizione, non sia affatto tenuta ad accogliere acriticamente la qualificazione prospettata dalle parti ovvero quella “forma apparente” al quale lo stesso art. 20 fa riferimento.
Tale attività qualificatoria, tuttavia, non può travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l’atto risulta inquadrabile, mediante l’artificiosa costruzione di una fattispecie imponibile diversa da quella voluta dai contraenti e per di più comportante effetti giuridici differenti, soltanto in ragione, per quanto è dato leggere nel controricorso dell’RAGIONE_SOCIALE, <> e di un’assai opinabile <>.
Il giudice di merito, cui spetta vagliare la corretta interpretazione dei negozi giuridici, avrebbe dovuto analizzare le ragioni dell’accertamento dell’Ufficio, relativamente alla operata qualificazione dell’atto tassato, escludendo ovvero affermando la decisività di talune pattuizioni, laddove ritenute in grado di snaturare l’essenza del tipo contrattuale adottato dalle parti.
Assolutamente privo di rilievo, invece, appare il riferimento, contenuto nella sentenza della CTR del Lazio, al regime della forma dell’atto traslativo RAGIONE_SOCIALE quote di società a responsabilità limitata previsto dall’art. 36, comma 1 bis, d.l. n. 112 del 2008 (in alternativa al AVV_NOTAIO, il commercialista, che deve curare anche il deposito presso il Registro RAGIONE_SOCIALE Imprese), così come quello, per quanto già detto, alle <> che hanno determinato la cessione oggetto di causa in relazione <>.
Come, del resto, ribadito anche dalla Consulta, non si deve ricercare un presunto effetto economico dell’atto, tanto più se e quando, come nel caso di specie, lo stesso è il medesimo che il negozio tipico prescelto, atteso che l’Ufficio non indica nell’avviso impugnato quali sarebbero gli elementi del regolamento negoziale adottato dalle parti che ne avrebbero immutato la sostanza, facendone scaturire effetti giuridici diversi, equivalenti a quelli del trasferimento d’azienda (v. artt. 2556 e ss.gg. cod. civ.) e, quindi, suscettibili di una differente e più onerosa imposizione tributaria.
Da un punto di vista economico, si può astrattamente ipotizzare che la situazione di chi ceda l’azienda sia assimilabile a quella di chi cede l’intera partecipazione societaria, posto che in entrambi i casi, in qualche modo, si “monetizza” il valore del complesso dei beni aziendali.
Ciònondimeno, non si può non riconoscere che, dal punto di vista giuridico, le situazioni sono assolutamente diverse.
Va, anzitutto, considerato che la natura di ‘imposta d’atto’ dell’imposta di registro è stata riaffermata anche dalla Corte Costituzionale, la quale ha ritenuto non manifestamente arbitrario il duplice intervento del legislatore sull’ art. 20 più volte citato, in quanto volto a precisare l’oggetto dell’imposizione, in coerenza con la struttura di un prelievo sugli effetti giuridici dell’atto presentato per la registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli atti collegati privi di qualsiasi nesso testuale con l’atto medesimo, salvo le ipotesi espressamente regolate dal Testo Unico.
Così posta la questione, va pure considerato che chi aliena un’azienda soggiace ad una peculiare disciplina legale perché, ad esempio, ha l’obbligo di astenersi dall’intraprendere una nuova attività imprenditoriale che si ponga in concorrenza con l’azienda ceduta per oggetto o ubicazione (art. 2557 cod. civ.) e, nel contempo, cede all’acquirente crediti, debiti e rapporti contrattuali inerenti all’azienda ceduta ed all’impresa con essa esercitata (artt. 2558, 2559, 2560 e 2112 cod. civ.) e neppure è liberato dei debiti anteriori al trasferimento se i creditori non vi abbiano acconsentito.
Con la compravendita RAGIONE_SOCIALE quote societarie (art. 2479 cod. civ.), il cessionario continua, naturalmente, l’attività della società in cui è subentrato
come socio ed i debiti della società gravano su di essa con totale liberazione del soggetto che ha ceduto la partecipazione, anche senza il consenso dei creditori.
Significativo appare, anche, il regime di responsabilità solidale del cessionario dell’azienda o del ramo d’azienda, per i debiti tributari concernenti le annualità pregresse, dettato dall’art. 14, d.lgs. n. 472 del 1997.
Tanto, a riprova della diversità degli effetti giuridici degli atti (cessione RAGIONE_SOCIALE partecipazioni sociali e cessione dell’azienda) qui considerati, fatta salva, ovviamente, la valutazione della portata degli effetti derivanti dall’eventuale inserimento, nel singolo atto traslativo tassato, di clausole pattizie in relazione ad obiettivi ulteriori che le parti intendano, in concreto, raggiungere avuto riguardo alle caratteristiche della società ed alla situazione patrimoniale dei contraenti.
Tuttavia, l’RAGIONE_SOCIALE, anche in questa sede, si è limitata a svolgere argomentazioni generiche sull’attività (di spedizione) esercitata dall’azienda, in tesi, ceduta e su quella esercitata dalla cessionaria RAGIONE_SOCIALE, mentre nessun elemento, in ordine alle regole di interpretazione dei contratti, è stato fornito per resistere ai rilievi critici proposti dai contribuenti, circa l’effettiva volontà RAGIONE_SOCIALE parti di incidere, oggettivamente, sugli effetti tipici del negozio prescelto (compravendita di partecipazioni societarie) e presentato alla registrazione.
Conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata e la causa, non necessitando di ulteriori accertamenti in fatto, può essere decisa con l’accoglimento degli originari ricorsi dei contribuenti.
Sussistono giustificate ragioni, avuto riguardo all’assenza di un orientamento giurisprudenziale nel tempo uniforme nonché agli interventi del legislatore ed alle richiamate pronunce della Consulta, per disporre la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo, secondo terzo e quarto motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, rigetta il primo motivo dei ricorsi, cassa la
sentenza impugnata in relazione ai mezzi accolti e decidendo nel merito accoglie gli originari ricorsi dei contribuenti. Dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 5 dicembre 2023. Il Consigliere relatore Il Presidente (NOME COGNOME) (NOME COGNOME)