Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 426 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 426 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 20668/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avv. COGNOME NOME COGNOMECODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO
-controricorrente-
nonchè contro COGNOME COGNOME
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 6571/2019 depositata il 26/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR con la sentenza indicata in epigrafe rigettava gli appelli avverso la decisione di primo grado che aveva respinto i ricorsi dei contribuenti avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, in relazione ad un atto di cessione di quote sociali (per l’int ero capitale) ritenuto cessione di azienda;
ricorre in cassazione RAGIONE_SOCIALE con tre motivi di ricorso, come integrati dalla successiva memoria (1- violazione e falsa applicazione dell’art. 5, & 2, della direttiva 2008/7/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia dell’UE, art. 1 e 20, primo comma, d.P.R. n. 131 del 1986, art. 11 della tariffa, parte I, allegata al citato d.P.R., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; 2violazione e falsa applicazione dell’art. 20, primo comma, d.P.R. n. 131 del 1986, in relazi one all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; 3- violazione e falsa applicazione dell’art. 10 -bis, della legge n. 212 del 2020, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.);
l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso e chiede il rigetto del ricorso avendo interpretato l’atto nella sua sostanza e non nella sola forma;
COGNOME NOME e COGNOME NOME sono rimasti intimati;
la Procura generale della Corte, sostituta procuratrice generale NOME COGNOME ha presentato conclusioni scritte,
ribadite anche in udienza, di accoglimento del ricorso, con la decisione nel merito.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Risulta fondato il secondo motivo di ricorso, che assorbe il primo motivo; infondato il terzo motivo di ricorso. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito la sentenza deve essere cassata con decisione nel merito di accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio, con annullamento dell’atto impugnato , con la compensazione delle spese del giudizio di legittimità in considerazione del contrasto di giurisprudenza solo da ultimo risolto; in considerazione di una valutazione complessiva del giudizio le spese dei giudizi di merito possono compensarsi interamente.
Il terzo motivo, sulla necessità del contraddittorio endoprocedimentale, risulta infondato; infatti, «In tema di imposta di registro, l’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dalla l. n. 205 del 2017, detta una regola interpretativa e non antielusiva, quindi l’avviso di liquidazione emesso in applicazione di tale disposizione non soggiace all’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale previsto per l’utilizzazione delle disposizioni antielusive» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 13835 del 03/05/2022, Rv. 664651 -01; vedi anche Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8619 del 09/04/2018, Rv. 647729 – 01).
Non sono prospettati nel ricorso elementi concreti per una rivisitazione del suddetto orientamento, consolidato, della Corte di legittimità (Vedi Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 5001 del 02/03/2018, Rv. 648213 -01).
Il secondo motivo risulta fondato, assorbito il primo motivo, in quanto la cessione totalitaria di quote societarie è soggetta ad una disciplina codicistica difforme da quella che regola la cessione d’azienda, sotto il profilo sia del regime di responsabilità dei debiti, sia della continuazione della medesima attività imprenditoriale, il che
osta alla possibilità di qualificare la cessione di quote quale cessione d’azienda, in mancanza di elementi intrinseci all’atto soggetto a registrazione da cui inferire una diversa volontà delle parti (Sez. 5 – , Sentenza n. 7470 del 20/03/2024, Rv. 670586 -01 vedi anche, nello stesso senso, Sez. 5 – , Ordinanza n. 16953 del 19/06/2024, Rv. 671605 – 01).
Sul punto deve darsi, quindi, continuità alla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che ha escluso la riqualificazione in cessione di azienda del trasferimento delle partecipazioni societarie: « In tema di imposta di registro, le operazioni strutturate mediante conferimento d’azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione d’azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario (fatta salva l’ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà di acquisire direttamente l’azienda). Oggetto di tassazione è infatti il solo atto presentato per la registrazione attesa l’irrilevanza, alla luce delle sentenze n.158 del 2020 e n. 39 del 2021 della Corte Costituzionale, degli elementi extratestuali e degli atti collegati in coerenza con i principi ispiratori della disciplina dell’imposta di registro» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 25601 del 21/09/2021, Rv. 662282 -01; vedi anche Sez. 5 – , Ordinanza n. 33368 del 30/11/2023, Rv. 669569 -01 e Sez. 5 – , Ordinanza n. 4798 del 22/02/2024, Rv. 670404 – 01).
L’imposta di registro è, infatti, un’imposta d’atto e solo da questo deve ricostruirsi la sua tassazione (vedi Corte costituzionale n. 39 del 16 marzo 2021: « Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. – dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall’art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1) e 2), della legge n. 205 del
2017 che, nel fissare i criteri di applicazione dell’imposta di registro, prevede l’esame dell’intrinseca natura e degli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, con conseguente divieto, salvo eccezioni, di ricorso ad elementi extratestuali o desumibili da atti collegati. La sopravvenuta sentenza n. 158 del 2020 ha dichiarato non fondate identiche questioni e l’odierna ordinanza di rimessione non aggiunge argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelli già esaminati»; vedi anche Corte costituzionale n. 158 del 2020).
…
P.Q.M.
Rigetta il terzo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo motivo, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo annullando l’atto impugnato;
spese interamente compensate.
Così deciso in Roma, il 26/09/2024.