Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18660 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 18660 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9631/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TORINO n. 774/2021 depositata il 06/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale Piemonte, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello delle società contribuenti avverso la decisione di primo grado che aveva rigettato i loro ricorsi, avverso l’avviso di rettifica e liquidazione delle imposte per l’atto del 28 dicembre 2015, con il quale RAGIONE_SOCIALE aveva ceduto a RAGIONE_SOCIALE l’intera partecipazione nella società RAGIONE_SOCIALE 2. ricorre in cassazione l’Agenzia delle entrate con tre motivi di ricorso (1- violazione di legge, art. 20, 51 e 52 d.P.R. 131 del 1986, art. 97 e 113 della costituzione; 2- violazione di legge art. 20, d.P.R. 131 del 1986, art. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ.; 3- violazione di legge, art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. e 20 d.P.R. 131 del 1986);
resistono con controricorso RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che hanno chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso in quanto per i primi due motivi di ricorso non è autosufficiente, in subordine il rigetto in quanto infondato; hanno riproposto i motivi ritenuti assorbiti dalla decisione impugnata.
La Procura generale della Corte di Cassazione, sostituto procuratore generale NOME COGNOME, ha depositato memoria scritta con richiesta di rigetto del ricorso, ribadita anche in udienza.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve rigettarsi in quanto infondato.
Il ricorso deve ritenersi ammissibile in quanto prospetta una violazione di legge e non una rivalutazione del fatto (interpretazione degli art. 20, 51 e 52 del d.P.R. 131/1986, trasferimento contestuale
«con un unico atto si è operata la cessione integrale delle quote di una società avente come unico bene l’azienda sottostante »). Il ricorso, inoltre, risulta specifico e contiene tutti gli elementi per la comprensione della relativa questione sottoposta al giudizio di questa Corte di legittimità.
Sul punto deve darsi continuità alla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che ha escluso la riqualificazione in cessione di azienda del trasferimento delle partecipazioni societarie: « In tema di imposta di registro, le operazioni strutturate mediante conferimento d’azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione d’azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario (fatta salva l’ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà di acquisire direttamente l’azienda). Oggetto di tassazione è infatti il solo atto presentato per la registrazione attesa l’irrilevanza, alla luce delle sentenze n.158 del 2020 e n. 39 del 2021 della Corte Costituzionale, degli elementi extratestuali e degli atti collegati in coerenza con i principi ispiratori della disciplina dell’imposta di registro» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 25601 del 21/09/2021, Rv. 662282 -01; vedi anche Sez. 5 – , Ordinanza n. 33368 del 30/11/2023, Rv. 669569 -01 e Sez. 5 – , Ordinanza n. 4798 del 22/02/2024, Rv. 670404 – 01).
L’imposta di registro è, infatti, un’imposta d’atto e solo da questo deve ricostruirsi la sua tassazione (vedi Corte costituzionale n. 39 del 16 marzo 2021: « Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. – dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall’art. 1, comma 87, lett. a ), nn. 1) e 2), della legge n. 205 del 2017 che, nel fissare i criteri di applicazione dell’imposta di registro,
prevede l’esame dell’intrinseca natura e degli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, con conseguente divieto, salvo eccezioni, di ricorso ad elementi extratestuali o desumibili da atti collegati. La sopravvenuta sentenza n. 158 del 2020 ha dichiarato non fondate identiche questioni e l’odierna ordinanza di rimessione non aggiunge argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelli già esaminati»; vedi anche Corte costituzionale n. 158 del 2020).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
Non si applica l’art. 13, primo comma, 1 -quater, d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 in quanto risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 -01).
…
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, per ogni controricorrente.
Così deciso in Roma, il 10/04/2024.