Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 548 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 548 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6427/2019 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, n. 3169/2018 depositata il 10/07/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate e , in riforma della decisione di primo grado, dichiarava legittimo l’avviso di liquidazione impugnato (per imposta di
registro proporzionale su operazione articolata in più negozi collegati ed unitariamente dall’Ufficio riqualificata come cessione di azienda ex art. 20, d.P.R. n. 131 del 1986);
ricorre per cassazione la contribuente con due motivi di ricorso, integrati da successiva memoria;
l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.
Ragioni della decisione
E’ fondato il primo motivo del ricorso (violazione e falsa applicazione dell’art. 20, e dell’art 23, d.P.R. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), che assorbe, logicamente, il secondo motivo (violazione art. 37 bis d.P.R. n. 600/73).
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza deve essere cassata con decisione nel merito di accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio e con annullamento dell’atto impugnato; in considerazione di una valutazione complessiva del giudizio e della nota vicenda legislativa ed interpretativa intorno all’art. 20 Tur, le spese vanno interamente compensate.
La cessione totalitaria di quote societarie è soggetta ad una disciplina codicistica difforme da quella che regola la cessione d’azienda, sotto il profilo sia del regime di responsabilità dei debiti, sia della continuazione della medesima attività imprenditoriale, il che osta alla possibilità di qualificare la cessione di quote quale cessione d’azienda, in mancanza di elementi intrinseci all’atto soggetto a registrazione da cui inferire una diversa volontà delle parti (Sez. 5 – , Sentenza n. 7470 del 20/03/2024, Rv. 670586 -01 vedi anche, nello stesso senso, Sez. 5 – , Ordinanza n. 16953 del 19/06/2024, Rv. 671605 – 01).
Nel caso in giudizio con distinti atti (che non possono collegarsi al fine dell’imposta di registro, dovendosi valutare solo il singolo atto da registrare) è stata ceduta la totalità delle quote di partecipazione nel capitale della Impresa COGNOME eredi di COGNOME NOME, COGNOME e NOME
s.n.c., successivamente è stata effettuata la fusione per incorporazione della suddetta società da parte della RAGIONE_SOCIALE
Sul punto deve darsi qui continuità alla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che ha escluso la riqualificazione in cessione di azienda del trasferimento delle partecipazioni societarie: « In tema di imposta di registro, le operazioni strutturate mediante conferimento d’azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione d’azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario (fatta salva l’ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà di acquisire direttamente l’azienda). Oggetto di tassazione è infatti il solo atto presentato per la registrazione attesa l’irrilevanza, alla luce delle sentenze n.158 del 2020 e n. 39 del 2021 della Corte Costituzionale, degli elementi extratestuali e degli atti collegati in coerenza con i principi ispiratori della disciplina dell’imposta di registro» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 25601 del 21/09/2021, Rv. 662282 -01; vedi anche Sez. 5 – , Ordinanza n. 33368 del 30/11/2023, Rv. 669569 -01 e Sez. 5 – , Ordinanza n. 4798 del 22/02/2024, Rv. 670404 – 01).
L’imposta di registro è, infatti, un’imposta d’atto e solo da questo deve ricostruirsi la sua tassazione (vedi Corte Costituzionale n. 39 del 16 marzo 2021: « Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall’art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1) e 2), della legge n. 205 del 2017 che, nel fissare i criteri di applicazione dell’imposta di registro, prevede l’esame dell’intrinseca natura e degli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, con conseguente divieto, salvo eccezioni, di ricorso ad elementi extratestuali o desumibili da atti collegati. La sopravvenuta
sentenza n. 158 del 2020 ha dichiarato non fondate identiche questioni e l’odierna ordinanza di rimessione non aggiunge argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelli già esaminati»).
Ai fini della riqualificazione ex art. 20 cit. rilevano, del resto, i soli effetti ‘giuridici’ dell’atto, e non quelli ‘economici’ in ipotesi ascrivibili non all’atto singolarmente considerato ma all’intera operazione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della parte contribuente annullando gli atti impositivi impugnati.
Spese compensate interamente.
Così deciso in Roma, in data 08/10/2024 .