Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21093 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21093 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3859/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME, COGNOME, RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi da ll’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO);
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sede di NAPOLI n. 3262/2020 depositata il 26/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con unico atto cumulativo e congiunto, i contribuenti, odierni ricorrenti, hanno proposto ricorso e contestuale reclamo con istanza ex art. 17 bis D.lgs. n. 546/92 avverso l’avviso di liquidazione n. 2017/1T/755 loro notificato, emesso in conseguenza dell’atto di cessione di quote societarie registrato presso l’Ufficio Territoriale di Ischia in data 17/05/2017 al n. 755/1T.
In sede di registrazione di tale atto, considerato che la cessione del 100% delle quote societarie era avvenuta attraverso undici cessioni di quote sociali tra le dette parti, l’imposta venne autoliquidata nella misura fissa di € 200,00 per ogni singola cessione, per un totale di € 2.200,00. Con l’avviso impugnato, invece, l’Amministrazione Finanziaria in applicazione dell’art. 20 T.U .R., considerata l’effettiva natura e gli effetti giuridici dell’atto, ha ritenuto trattarsi di una cessione di azienda nel suo complesso che, in quanto tale, doveva essere assoggettata a imposta di registro da calcolarsi con l’applicazione dell’aliquota del 3% – ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/86 alla base imponibile di € 450.000,12 pari all’intero corrispettivo di cessione, il quale ha determinato un’imposta dovuta di € 13.500,00. Di conseguenza, visto l’importo di € 2.200,00 già scontato all’atto della registrazione, l’Ufficio ha liquidato la maggiore imposta di € 11.300,00.
Con ricorso innanzi alla CTP, i contribuenti hanno chiesto l’annullamento dell’atto impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 20 D.P.R. 131/86, ritenendolo non applicabile alla cessione contestata.
La CTP di Napoli, con sentenza n. 11099/25/2018, depositata in data 04/10/2018, ha respinto il ricorso, spese di giudizio compensate, ritenendo legittimo il provvedimento impugnato e corretto l’ iter argomentativo e tecnico-giuridico seguito dall’amministrazione.
Avverso la pronuncia resa in prime cure, le controparti, odierne ricorrenti per cassazione, hanno proposto due distinti atti di appello: il primo proposto dalle parti del giudizio di primo grado; il secondo dalla sola società RAGIONE_SOCIALE
Riuniti i ricorsi, la CTR ha respinto il ricorso, ritenendo che l’art. 20 del DPR 131/86, nella sua formulazione previgente alla modifica del 2018, conferisse all’Ufficio finanziario il potere di interpretare gli atti in base alla loro intrinseca natura ed effetti giuridici, e non in base alla loro forma apparente e che la legge di bilancio 2018 ha modificato l’articolo 20, limitando il potere dell’Ufficio finanziario, ma che tale modifica ha natura innovativa e non interpretativa, e quindi non ha effetti retroattivi, sicché risultava inapplicabile al caso in esame. Ha ritenuto inoltre corretta la riqualificazione della cessione totalitaria di quote come cessione di azienda: tale riqualificazione è da considerare legittima anche senza la prova di un intento elusivo delle parti, dato che la funzione economica dei due contratti (cessione di quote e cessione d’azienda) è la stessa.
Avverso la suddetta sentenza di gravame i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate
Successivamente parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 d.p.r. 131/ 1986, come risultante dagli interventi apportati dall’art. 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n . 205 e dall’art. 1, comma 1084 della legge 30 dicembre 2018. n. 145 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. I giudici regionali avrebbero erroneamente ritenuto legittima l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro all’atto di cessione delle quote, qualificandolo come cessione d’azienda, mentre avrebbero dovuto
considerare le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2018 e la loro valenza interpretativa (e quindi retroattiva). L’imposta di registro doveva essere applicata all’atto singolo e non ad una riqualificazione di una serie di atti come cessione d’azienda, in quanto la corretta interpretazione dell’art. 20, così come modificato, imporrebbe di tassare l’atto per quello che esso è, senza considerare elementi extratestuali o collegamenti con altri atti, mentre l’amministrazione finanziaria avrebbe stravolto lo schema negoziale adottato dalle parti, senza dimostrare la volontà elusiva dei contribuenti.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha affrontato a più riprese la questione e ha ritenuto che alle modifiche normative dedotte dal ricorrente debba attribuirsi efficacia retroattiva: in tema di imposta di registro, l’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 – nella formulazione successiva alla l. n. 205 del 2017 cui, ai sensi dell’art. 1, comma 1084, della l. n. 145 del 2018, va riconosciuta efficacia retroattiva (norme ritenute esenti da profili di illegittimità dalla Corte costituzionale, rispettivamente, con sentenze n. 158 del 21 luglio 2020 e n. 39 del 16 marzo 2021) – deve essere inteso nel senso che l’Amministrazione finanziaria, nell’attività di qualificazione degli atti negoziali, deve attenersi alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extra-testuali e gli atti, pur collegati, ma privi di qualsiasi nesso testuale con l’atto medesimo, salve le diverse ipotesi espressamente regolate (Cass. 28/01/2022, n. 2677 (Rv. 663752 – 01); Cass. 01/04/2021, n. 9065 (Rv. 661164 01)).
La giurisprudenza della Corte, successiva alla riformulazione dell’art. 20, cit., ed agli interventi della Corte costituzionale, ha rimarcato che il principio giurisprudenziale del rilievo preminente da attribuire alla «causa reale» del negozio, ovvero alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti (cd. prevalenza
della sostanza sulla forma), può continuare ad essere fatto valere dall’amministrazione – con riferimento agli effetti giuridici dell’atto presentato per la registrazione – seppur nei (più ristretti) limiti della unicità del dato documentale ( instrumentum ) che non consente più la considerazione di elementi extra -testuali e impone un’interpretazione ab intrinseco del gestum (v. Cass., 28 gennaio 2022, n. 2677; Cass., 22 aprile 2021, n. 10688; Cass., 1 aprile 2021, n. 9065); nonché che la funzione antielusiva deve essere fatta valere dietro applicazione della l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10bis (Cass., 22 aprile 2021, n. 10688, cit.; v. altresì, in motivazione, Cass., 20 luglio 2023, n. 21535).
Ritiene la Corte di non doversi discostare da tale interpretazione.
4. Ciò premesso, va rilevato che nella fattispecie il problema risiede non tanto nel collegamento negoziale tra le diverse cessioni, quanto nella riqualificazione sulla base della sostanza economica dell’operazione, pretermettendo gli effetti giuridici tipici dell’atto; ciò che non è più consentito all’Agenzia ex art. 20 TUR.
4.1. Questa Corte (Cass. 26/06/2024, n. 17628) si è già espressa sul tema, rilevando che ‘ dovendosi aver riguardo agli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione … la tassazione di registro dell’atto di cessione (sia pur totalitaria) delle quote sociali andava strettamente correlata all’atto tipico presentato per la registrazione e, dunque, ai suoi effetti giuridici che hanno ad oggetto la partecipazione societaria e non anche l’azienda che rimane nella titolarità del soggetto collettivo, cos ì senz’alcuna considerazione, nell’interpretazione dello stesso atto di cessione, della sostanza economica dell’operazione (in tesi) perseguita dai contraenti; e …. che la funzione antielusiva non poteva che essere perseguita secondo i presupposti sostanziali, e la disciplina procedimentale, posta dalla l. n. 212 del 2000, art. 10bis , una volta esclusa, ad ogni modo, la legittimità di un’interpretazione dell’atto registrato complementare a quella desumibile da elementi extra -testuali. ‘ .
4.2. Ne consegue che l’imposta di registro doveva essere applicata all’atto (nella misura indicata in ricorso) e non in seguito ad una riqualificazione della serie di atti come cessione d’azienda. La corretta interpretazione dell’art. 20, così come modificato dalle dedotte normative, impone di tassare l’atto per i suoi effetti giuridici senz’alcuna considerazione, nell’interpretazione dello stesso atto di cessione, della sostanza economica dell’operazione (in tesi) perseguita dai contraenti.
4.3. La CTR ha dunque erroneamente applicato la norma in questione.
4.4. In conclusione, il motivo è fondato e va accolto.
La sentenza impugnata va dunque cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c .p.c. con l’accoglimento del ricorso originario del contribuente.
L e spese dell’intero giudizio vanno integralmente compensate tra le parti in considerazione del sovrapporsi in corso di causa, sull’orientamento di legittimità previgente, di interventi normativi, e di conseguenti pronunce del Giudice delle Leggi, che hanno conferito alla res controversa profili di novità con conseguente mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti in contestazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso dei contribuenti; compensa, tra le parti, le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma, il 10/04/2025.