Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32132 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32132 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6223/2018 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME, RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, SEZ.DIST. BRESCIA n. 3549/2017 depositata il 08/09/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate e , in riforma della decisione di primo grado, dichiarava legittimi gli avvisi di liquidazione impugnati (per imposta di registro proporzionale ritenendo una cessione di azienda ex art. 20, d.P.R. n. 131 del 1986);
ricorrono in cassazione i contribuenti indicati in epigrafe, con due distinti ricorsi, entrambi con due motivi di ricorso (analoghi); sono depositate memorie;
resiste l’Agenzia delle entrate con due controricorsi e chiede di dichiarare inammissibili, o di rigettare, i ricorsi dei contribuenti.
Ragioni della decisione
La formale riunione richiesta non è possibile in quanto si tratta di ricorsi iscritti al medesimo numero di RG, così da giustificare comunque una decisione congiunta e coordinata.
E’ fondato il primo motivo dei ricorsi ( violazione e falsa applicazione dell’art. 20, d.P.R. 131 del 1986 e dell’art. 10 bis, l, 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), che assorbe, logicamente, il secondo motivo.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la sentenza deve essere cassata con decisione nel merito di accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio, con annullamento dell’atto impugnato . Spese compensate interamente del grado di legittimità e dei giudizi di merito, in considerazione del consolidamento della normativa e della giurisprudenza della Cassazione solo dopo la proposizione del ricorso.
La cessione totalitaria di quote societarie è soggetta ad una disciplina codicistica difforme da quella che regola la cessione d’azienda, sotto il profilo sia del regime di responsabilità dei debiti, sia della continuazione della medesima attività imprenditoriale, il che osta -sul piano degli effetti ‘giuridici’, non ‘economici’ ex art. 20 cit. – alla possibilità di qualificare la cessione di quote quale cessione d’azienda, in mancanza di elementi intrinseci all’atto soggetto a registrazione da cui inferire una diversa volontà delle parti (Sez. 5 – , Sentenza n. 7470 del 20/03/2024, Rv. 670586 -01 vedi anche, nello stesso senso, Sez. 5 – , Ordinanza n. 16953 del 19/06/2024, Rv. 671605 – 01).
Nel caso in giudizio, con due distinti atti (che non possono collegarsi al fine dell’imposta di registro , dovendosi valutare solo il singolo atto da registrare) è stato conferito il ramo di azienda di Colorno, con contestuale creazione della RAGIONE_SOCIALE, e poi è avvenuta la cessione delle quote di RAGIONE_SOCIALE da RAGIONE_SOCIALE a favore delle società fiduciarie.
Sul punto deve darsi, quindi, continuità alla giurisprudenza di questa Corte che ha escluso la riqualificazione in cessione di azienda del trasferimento delle partecipazioni societarie: « In tema di imposta di registro, le operazioni strutturate mediante conferimento d’azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione d’azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme
fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario (fatta salva l’ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà di acquisire direttamente l’azienda). Oggetto di tassazione è infatti il solo atto presentato per la registrazione attesa l’irrilevanza, alla luce delle sentenze n.158 del 2020 e n. 39 del 2021 della Corte Costituzionale, degli elementi extratestuali e degli atti collegati in coerenza con i principi ispiratori della disciplina dell’imposta di registro» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 25601 del 21/09/2021, Rv. 662282 -01; vedi anche Sez. 5 – , Ordinanza n. 33368 del 30/11/2023, Rv. 669569 -01 e Sez. 5 – , Ordinanza n. 4798 del 22/02/2024, Rv. 670404 – 01).
L’imposta di registro è, infatti, un’imposta d’atto e solo da questo deve ricostruirsi la sua tassazione (vedi Corte costituzionale n. 39 del 16 marzo 2021: « Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. – dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall’art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1) e 2), della legge n. 205 del 2017 che, nel fissare i criteri di applicazione dell’imposta di registro, prevede l’esame dell’intrinseca natura e degli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, con conseguente divieto, salvo eccezioni, di ricorso ad elementi extratestuali o desumibili da atti collegati. La sopravvenuta sentenza n. 158 del 2020 ha dichiarato non fondate identiche questioni e l’odierna ordinanza di rimessione non aggiunge argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelli già esaminati»; vedi anche Corte Costituzionale n. 158 del 2020).
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo dei ricorsi, assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo annullando gli avvisi impugnati;
Spese interamente compensate.
Così deciso in Roma, il 08/10/2024 .