Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35071 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35071 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21599/2016 R.G. proposto da:
, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore ex lege domiciliato in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
NOME, notaio in Borgomanero INDIRIZZO;
– parte intimata –
Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n.721/31/16 dell’8.6.2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.12.2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osservato che:
§ 1 . L’ RAGIONE_SOCIALE ha proposto un articolato motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione notificato al COGNOME in qualità di notaio rogante l’atto 6 dicembre 2011 n. 4621 di cessione di volumetria
fondiaria tra COGNOME NOME ed NOME COGNOME. Avviso di liquidazione con il quale l’amministrazione finanziaria riprendeva ad imposizione proporzionale di registro la cessione in esame, mediante l’applicazione dell’aliquota proporzionale dell’8% – propria del trasferimento di diritti reali immobiliari – a fronte dell’aliquota proporzionale del 3% invece applicata in sede di autoliquidazione dal notaio.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che il negozio di cessione di cubatura, integrativo di una fattispecie complessa necessitante dell’autorizzazione dell’amministrazione comunale in relazione al concreto esercizio di un maggiorato jus aedificandi , non comportasse il trasferimento di diritti di natura reale, quanto soltanto obbligatoria; da qui la corretta applicazione della minor aliquota proporzionale come già autoliquidata dal notaio
Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dal NOME.
§ 2. Con l’unico motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE ha lamentato -ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. -violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 della Tariffa parte prima allegata al d.P.R. 131/86, nonché dell’articolo 2643 n. 2 bis cod.civ..
Erroneamente la Commissione Tributaria Regionale non aveva ravvisato, nel negozio di cessione di cubatura o volumetria, natura analoga a quella degli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari, sussistendone tutti i requisiti di efficacia e trascrivibilità.
§ 3. Con istanza depositata telematicamente il 29.5.2023, l’Avvocatura dello Stato ha chiesto che il processo venga dichiarato estinto, a spese compensate, per cessata materia del contendere.
Ciò perché la RAGIONE_SOCIALE ha comunicato (come da nota allegata) di avere annullato totalmente, in autotutela, l’avviso di liquidazione opposto, ciò a seguito del sopravvenire in corso di causa della
sentenza Cass. SSUU n. 16080/21 sulla natura giuridica non reale del negozio di cessione di cubatura.
A seguito di quanto così dichiarato, deve ritenersi che l’amministrazione finanziaria ricorrente abbia rinunciato al ricorso, riconoscendo l’infondatezza della propria tesi sulla base della giurisprudenza di legittimità intervenuta sul problema specifico.
Il processo va quindi dichiarato estinto, nulla provvedendosi sulle spese di lite stante la mancata partecipazione al giudizio della parte intimata.
P.Q.M.
-dichiara estinto il processo.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, riunitasi da remoto in data 7 dicembre 2023.
Il Presidente NOME COGNOME