Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 103 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 103 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME con avv. NOME COGNOME;
– ricorrenti
–
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ; – controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 3059/16 depositata il 18 maggio 2016.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con rogito 21 settembre 2006 le ricorrenti cedevano un terreno edificabile e la volumetria di un limitrofo terreno (ad esse pervenuto mortis causa ), rispetto alla qual cessione l’Agenzia contestava la relativa plusvalenza. La CTP accoglieva il ricorso, mentre la CTR, adìta dall’Agenzia in sede di gravame, riformava la prima sentenza avallando il valore iniziale stabilito dall’Agenzia (pari a quello dichiarato dalle eredi in sede di successione),
IRPEF – CESSIONE DI CUBATURA – PLUSVALENZA.
l’indeducibilità delle spese allegate dalle ricorrenti e ritenendo che già il primo giudice avesse ritenuto la tassazione separata della plusvalenza.
Ricorrono le contribuenti in cassazione affidandosi a tre motivi, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso.
CONSIDERATO CHE
Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 68, comma 1, TUIR, avendo a parere delle contribuenti la CTR erroneamente ritenuto corretto l’operato dell’Agenzia nel riferire il valore iniziale dei beni oggetto di cessione a quanto dichiarato dalle eredi in sede di successione, anziché al valore di mercato stabilito da una perizia dalle stesse prodotta e senza la deduzione delle spese affrontate.
1.1. Il motivo è infondato. L’art. 68 TUIR attribuisce valore iniziale fondante, per determinare la plusvalenza di beni acquistati per effetto di successione o donazione, a quello ‘dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati’, e nella specie tale valore era stato dichiarato in Lit. 378.500.000. Va solo chiarito che questo è il valore iniziale, così come indicato dalla CTR, e non quello di € 818,47 indicato in ricorso. Valore poi neppure molto distante da quello determinato dal perito incaricato dalle contribuenti (Lit. 386.329.844).
Anche sotto il profilo della deduzione delle spese il motivo è infondato. Con riguardo agli oneri fiscali il motivo è anzitutto formulato in modo generico, senza indicazione di cifre, riferimenti, ora riferito a una serie di imposte (imposte di successione, registro, invim, imposte ipotecarie e catastali) ora a solo quelle di successione. Soprattutto tali oneri che si assumono deducibili dovevano essere specificati con riferito ai beni oggetto di plusvalenza, essendo pacifico che quelli indicati (nei precedenti gradi, perché nel ricorso non vi è alcun riferimento specifico come
detto) erano inerenti all’intero asse ereditario, rispetto al quale la CTR ha accertato la presenza di altri beni.
Orbene l’onere di documentazione delle spese da computarsi nel valore iniziale ricomprende l’identificazione di quelle, o del criterio di determinazione o determinabilità di quelle, che sole si riferiscono specificamente ai beni oggetto della cessione da cui deriva la plusvalenza nell’ipotesi, qui ricorrente, in cui invece esse siano stabilite o quantificate con riferimento anche a beni differenti.
Quanto a quelle per opere edili, esse sono documentate con fatture ritenute dal giudice d’appello inattendibili, poiché emesse addirittura in una data in cui la società che avrebbe eseguito i relativi lavori neppure era stata costituita, e solo dopo la contestazione le stesse sono state oggetto di una dichiarazione che ne posticiperebbe la data di emissione. Trattandosi di accertamenti in fatto svolti dal giudice del merito, essi non sono in ogni caso rivedibili in sede di legittimità.
Col secondo motivo, inerente alla sola cessione della volumetria, si sostiene la violazione o falsa applicazione dell’art. 67 TUIR, nella parte in cui si è ritenuta la tassazione della cubatura, che invece tale non sarebbe in quanto si tratterebbe di costituzione di una servitù altius non tollendi.
2.1. Sul punto merita ricordare che ‘la cessione di cubatura, con la quale il proprietario di un fondo distacca in tutto o in parte la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura assentita dal piano regolatore e, formandone un diritto a sé stante, lo trasferisce a titolo oneroso al proprietario di altro fondo urbanisticamente omogeneo, è atto immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale; – non richiedente la forma scritta ad substantiam ex art.1350 cod.civ.; trascrivibile ex art.2643, n. 2 bis cod.civ.’ (Cass. Sez. U. 06/06/2021, n. 16801).
Ne deriva che l’assimilazione operata dall’Agenzia fra cessione della cubatura e costituzione di un diritto reale di godimento deve ritenersi non corretta, e di ciò ha addirittura preso atto l’ente impositore a mezzo di propri atti di prassi, tanto che esso , con risposta a interpello n. 69/2023, ha affermato esplicitamente come «la tesi dell’assimilazione della cessione di cubatura ad un trasferimento di un diritto reale (…) debba considerarsi superata», avvicinandola piuttosto ai redditi diversi, la cui tassazione non forma peraltro oggetto del presente processo.
2.2. Il motivo merita dunque accoglimento con conseguente rinvio al giudice di secondo grado.
Col terzo motivo si deduce motivazione insufficiente in relazione ad un punto decisivo.
3.1. Val la pena anzitutto di osservare come il vizio di motivazione insufficiente non costituisce più presupposto per il ricorso in cassazione.
L’erronea ed inammissibile rubricazione del motivo non impedisce peraltro l’esame del contenuto del motivo, dove a tratti si allude piuttosto ad un’omessa pronuncia (pag. 20) ed appare comunque nel complesso come la doglianza attenga all’applicazione della tassazione separata alla plusvalenza oggetto di causa.
In proposito, fermo restando quanto già osservato al motivo precedente in ordine al reddito derivante dalla cessione della cubatura, la sentenza impugnata sul punto risulta in effetti sostanzialmente incomprensibile, dal momento che ritiene inammissibile la censura in mancanza di un ricorso incidentale da parte della contribuente, laddove emerge evidente dall’esame della sentenza di primo grado l’accoglimento sul punto del ricorso, né comunque si confronta con la disciplina di cui all’art. 17, comma 1, lett. g-bis), TUIR, visto che espressamente omette di decidere ritenendo fondata la pregiudiziale.
Il ricorso in conclusione merita accoglimento limitatamente ai motivi secondo e terzo, con rinvio al secondo giudice come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento dei motivi secondo e terzo, cassa la sentenza impugnata limitatamente agli stessi confermandola nel resto, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, si conformerà ai principi qui affermati e provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2024