Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6687 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6687 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15472/2019 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CALABRIA n. 4553/2018 depositata il 24/12/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR Calabria rigettava l’appello del notaio NOME COGNOME con conferma della decisione di primo grado che aveva respinto i ricorsi avverso l’avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni (unitamente alla comunicazione di liquidazione delle imposte, ricorsi riuniti);
ricorre in cassazione il notaio con due motivi di ricorso, come integrati da due memorie;
resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate che ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve respingersi, con la condanna al pagamento delle spese e il raddoppio del contributo unificato.
con il primo motivo di ricorso il ricorrente prospetta violazione o falsa applicazione degli art. 2, terzo comma, lettera a, 3, secondo comma, n. 3 e art 10, n. 1, d.P.R. n. 633 del 1972, art. 20, 21 e 40, d.P.R. n. 131 del 1986 (nonché art. 6, parte prima della tariffa allegata), art. 5 e 6, d. lgs n. 170 del 2004, art. 1362, cod. civ., rilevante ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Il motivo è inammissibile in quanto la sentenza impugnata ha deciso conformemente alle decisioni in materia di questa Corte di Cassazione e il ricorso si limita a reiterare i motivi di appello, senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata: «È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. (Principio
affermato dalla S.C. con riferimento ad un motivo di ricorso che, pur prospettando una violazione degli artt. 1988 c.c. e 2697 c.c., in realtà tendeva ad una nuova interpretazione di questioni di mero fatto, quali l’avvenuta estinzione dei crediti azionati , già esclusa dal giudice d’appello alla luce dei rapporti commerciali di fornitura intercorsi tra le parti e dei pagamenti effettuati tramite cambiali ed altri titoli di crediti riferibili a precedenti fatture non oggetto di causa)» (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017, Rv 643690 – 01).
La sentenza impugnata evidenzia, con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità, come le aperture di credito richiamate nell’atto di cessione ‘sono state stipulate in date antecedenti e con atti distinti rispetto a quello concernente la cessione del credito in esame. Pertanto, non si tratta di un negozio complesso avente una causa unitaria e quindi la cessione del credito è una vicenda accidentale solo collegata all’apertura del credito’.
La vicenda nei suoi contenuti di fatto risulta pacifica tra le parti.
L’imposta di registro è un’imposta d’atto e quello che risulta rilevante per l’applicazione è il singolo atto e non già altri atti esterni , pure se richiamati, dai quali potrebbe rilevare un collegamento negoziale con effetti diversi da quelli dell’atto da registrare (vedi Corte costituzionale n. 39 del 16 marzo 2021: «Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. – dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall’art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1) e 2), della legge n. 205 del 2017 che, nel fissare i criteri di applicazione dell’imposta di registro, prevede l’esame dell’intrinseca natura e degli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, con conseguente divieto, salvo eccezioni, di ricorso ad elementi extratestuali o desumibili da atti collegati. La sopravvenuta sentenza n. 158 del
2020 ha dichiarato non fondate identiche questioni e l’odierna ordinanza di rimessione non aggiunge argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelli già esaminati»; vedi anche Corte costituzionale n. 158 del 2020).
Nel caso in giudizio l’Agenzia ha interpretato il singolo atto sottoposto a registrazione senza, correttamente, valutare altri e diversi atti compiuti in precedenza. L’atto deve ritenersi di cessione di crediti, anche se subordinato all’accettazione del debitore e, comunque: «La cessione del credito stipulata per finalità di garanzia, con atto cronologicamente successivo ad un contratto di apertura di credito, sconta l’imposta di registro in misura proporzionale, trattandosi di un negozio collegato al precedente finanziamento, caratterizzato da una sua autonoma causa, ed escluso dal campo di applicazione dell’IVA per l’assenza di una prestazione remunerata» (Sez. 5, Sentenza n. 16417 del 05/08/2015, Rv. 636101 -01; vedi anche Sez. 5 – , Sentenza n. 28734 del 16/10/2023, Rv. 669248 -01).
Inammissibile il secondo motivo proposto ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (omesso esame di fatti decisivi).
In presenza di una doppia conforme di merito (come nel caso in giudizio) risulta inammissibile il ricorso ex art. 360, primo comma, N. 5 cod. proc. civ.: «Nell’ipotesi di doppia conforme, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse» (Sez. 3 – , Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023, Rv. 667202 – 01).
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 29/11/2024.