Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 137 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 137  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’AVV_NOTAIO generale dello Stato ;
– ricorrente
–
contro
NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME  e  NOME COGNOME ,  con  avv.  NOME  e  NOME    COGNOME,  NOME  COGNOME  e NOME COGNOME;
– controricorrenti –
Avverso  la  sentenza  della  Commissione  Tributaria  Regionale della Liguria, n. 954/2021 depositata il 6 dicembre 2021.
Udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio del 16 ottobre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
L’Agenzia,  rilevando  che  la  dante  causa  de i  contribuenti aveva  realizzato  redditi  diversi  non  dichiarati  in  relazione  alla cessione  di  un’azienda  che  in  realtà  aveva  considerato  in  parte come compravendita immobiliare e solo con riferimento ad attrezzature come ‘adibita ad attività di campeggio’. La CTP aveva
CESSIONE D’ AZIENDA -IMPOSIZIONE.
accolto la domanda, ritenendo che di riferibile alla cessione d’azienda vi era solo il trasferimento di attrezzature per Lit. 30 milioni, annullando così parzialmente l’atto impositivo. La CTR confermava la sentenza di primo grado. L’Agenzia ricorreva così in cassazione, e questa Corte con sentenza n. 11306 del 2016 annullava la decisione d’appello rinviando al secondo giudice per motivazione contraddittoria, rilevando che la CTR aveva rilevato come nel rogito di compravendita i beni erano considerati come un complesso inerente l’attività di campeggio; che pure i terreni e le attrezzature, originariamente relativi ad un’azienda agricola, erano stati destinati a campeggio e strutture ricettive connesse, ma poi ‘senza fornire adeguata giustificazione argomentativa’ concludeva nel senso che il fatto che la compravendita abbia riguardato un’azienda ‘era rimasta priva di opportuni elementi probatori’.
Riassunto il giudizio di rinvio, questo si concludeva con la sentenza qui impugnata con la quale la CTR escludeva nuovamente la natura di cessione d’azienda dell’atto, dal momento che era assente il riferimento ad avviamento, crediti, debiti, capitale e ‘tutto quanto esprime la vita di una azienda’. Si osservava che la stessa locazione degli immobili, una volta cessata, aveva comportato la restituzione della licenza al comune, con totale dismissione dell’attività. Neppure dalla cessione delle attrezzature si sarebbe potuto affermare, sempre per i giudici di rinvio, che la contribuente avesse mai esercitato un’attività in proprio, e comunque mancava la prova dell’esercizio di un’attività aziendale in atto.
Ricorre  allora  l’Agenzia  in  cassazione  affidandosi  a  un  unico motivo, mentre i contribuenti resistono a mezzo di controricorso e successivamente hanno altresì depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
1. Con l’unico  motivo  si  deduce  violazione  dell’art.  2555  cod. civ. e dell’art. 67, TUIR avendo escluso la CTR trattarsi nella specie
di cessione aziendale, trascurando così l’interpretazione delle norme che si assumono violate, a mente delle quali può configurarsi  l’esistenza  di  un’azienda  anche  se  al  momento  del trasferimento  l’impresa  non  abbia  ancor  cominciato  a  funzionare, posto che la relativa cessione non è condizionata all’attualità della gestione.
1.1. Il motivo è fondato.
Anzitutto deve premettersi che il ricorso non è affetto da difetto di  specificità,  riportando  pur  sinteticamente  le  parti  essenziali  o  il contenuto degli atti rilevanti, né occorre la pedissequa trascrizione degli atti richiamati. Del resto gli aspetti che parrebbero  ai controricorrenti riportati in guisa carente o contraddittoria, risultano in gran parte del tutto irrilevanti ai fini della decisione.
Altresì deve escludersi che il motivo in esame debba considerarsi  come  strumentale  alla  devoluzione  a  questa  Corte  di legittimità dell’inammissibile revisione di accertamenti in fatto, dal momento che piuttosto la critica attiene ad una scorretta sussunzione dei fatti, di per sé pacifici ed accertati, nella fattispecie normativa.
1.2.  Nel  merito  la  pronuncia  di  rinvio  si  basa  apertamente sull’affermato principio per cui non si può neppure configurare una cessione d’azienda che non sia attualmente in esercizio, sembrerebbe tra l’altro in capo al cedente.
Deve in proposito ricordarsi che l’azienda costituisce un complesso di beni organizzato legato all’impresa da un rapporto di strumentalità,  la  cui  rilevanza  si  manifesta  eminentemente  nelle relative vicende circolatorie.
Nella specie, come già rilevato da questa Corte nella precedente  pronunzia  di  accoglimento  con  rinvio,  erano  presenti elementi  probatori  che  indicavano  la  sussistenza  di  un’azienda, costituiti dalle risultanze dell’atto notarile di trasferimento i n cui il complesso  di  beni  era  specificato  come  inerente  all’attività  di
campeggio; da terreni e da attrezzature, originariamente relativi ad un’azienda  agricola,  che  erano  stati  successivamente  destinati  a campeggio e strutture ricettive connesse.
Tali  elementi, come detto, già risultano dalla sentenza che ha disposto il rinvio e non sono più oggetto di contestazione.
Va altresì rilevato che, fin dal primo grado, risulta appurato che le attrezzature erano organizzate per lo svolgimento dell’attività di campeggio,  e  sotto  tale  profilo  l’atto  di  ripresa  fiscale  risultava confermato e mai oggetto di impugnazione.
Non risulta poi contestato che il complesso venne locato nel 1975 a tale NOME COGNOME, e che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sia stato affermato che proprio tale soggetto, nel tempo, aveva in concreto operato la trasformazione della loro destinazione in struttura ricettiva (appunto, campeggio, del resto in accordo con gli elementi risultanti dal rogito di cui s’è detto), per cui non si trattava di un apparato a generica vocazione produttiva, ma direttamente di un’unità operativa concretamente esprimente un programma imprenditoriale già sviluppatosi, e poi contemplato come tale dalle stesse parti dell’atto di trasferimento (che lo facevano emergere inequivocabilmente quantomeno con riferimento alle attrezzature).
L’assenza di alcune voci ricorrenti dell’attivo di un’azienda, come l’avviamento o crediti e debiti valorizzata dalla CTR- risulta solo conseguenza della temporanea inattività dell’azienda o della sua cessazione, ma tali vicende non possono affatto impedire che il contratto abbia ad oggetto proprio il trasferimento del plesso produttivo: per la possibilità di cessione di azienda inattiva, cfr. Cass. 4700/2003; per quanto riguarda la possibilità di cessione di azienda cessata, può ricordarsi che essa può essere oggetto di trasferimento almeno fino a quando, secondo la più accreditata e condivisibile dottrina, il complesso non venga disgregato o non perda comunque la propria attitudine ad essere utilizzato per
l’esercizio dell’azienda, e ciò nella specie andrà verificato alla luce del fatto significativo dell’avvenuta cessione di tutti i beni suddetti ad  un  unico  soggetto,  che  dunque  ne  ha  proseguito  o  ripreso  la destinazione  imprenditoriale,  operando  tale  ultima  verifica  sulla base di un esame più puntuale del programma pattizio.
Al postutto dunque la CTR, nonostante la via indicata dalla sentenza di questa Corte, si è sottratta all’applicazione dei principi che governano la disciplina dell’azienda e del suo trasferimento, per cui la sentenza dev’essere cassata con rinvio affinché il giudice del merito riconsideri gli elementi presenti nel processo che qualifichino la natura dei beni come organizzati in una futura, cessata od inattiva impresa, oppure al contrario escludano la rilevanza di quelli esaminati dalla sentenza cassata.
P. Q. M.
La Corte accoglie il  ricorso  e,  cassata  la  sentenza  impugnata, rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria che, in diversa composizione, adeguandosi ai principi espressi nella presente pronuncia, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2024