Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32445 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 32445 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/11/2023
Oggetto: ottemperanza giudicato tributario
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 12210/2020 proposto da
RAGIONE_SOCIALE -quale incorporante RAGIONE_SOCIALE, a sua volta incorporante RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima già cessionari a del ramo di azienda assicurativo di RAGIONE_SOCIALE – in persona del procuratore speciale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, giusta procura speciale autenticata nella firma dal notaio AVV_NOTAIO
NOME COGNOME (Rep. N. 78394, Racc. n. 6968), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Roma, al INDIRIZZO, giusta procura speciale in calce al ricorso
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, n. 11824/11/2019, depositata il 19 settembre 2019, non notificata
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, riportandosi alle conclusioni scritte già depositate in atti dall’Ufficio ;
udito l’AVV_NOTAIO per delega dell’AVV_NOTAIO per la ricorrente;
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria provinciale (CTP) di Roma era adita dalla RAGIONE_SOCIALE per l’ottemperanza della sentenza n. 331/11/2005, pronunciata il 18 ottobre 2005 e depositata il 10 gennaio 2006, della stessa CTP di Roma per la parte sulla quale la ricorrente deduceva essersi formato il giudicato, a seguito di acquiescenza parziale dell’Amministrazione finanziaria, che, nel proporre a suo tempo appello avverso detta decisione per la sola parte
di credito di lire 352.743.000, pari ad euro 182.176,56, aveva riconosciuto dovuta la restante parte di lire 789.868.000, pari ad euro 407.932,78.
La vicenda traeva origine da credito IRPEG dell’importo complessivo di lire 1.142.611.000 per l’anno d’imposta 1990 ritualmente esposto in dichiarazione e chiesto a rimborso da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), la quale il 30 dicembre 1991 aveva ceduto a RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) l’intero ramo di azienda assicurativo, comprendente «i debiti e crediti con le relative garanzie, i depositi cauzionali in numerario ed in titoli o altri valori da e presso terzi, ivi incluse le pubbliche amministrazioni e qualsiasi ente pubblico», tra questi, dunque, anche il succitato credito IRPEG.
La cessionaria COGNOME, nel riscontrare la comunicazione, indirizzata a COGNOME, da parte dell’Amministrazione finanziaria in ordine alle modalità del chiesto rimborso, notificò la cessione del ramo d’azienda con nota dell’8 giugno 1993 alla debitrice ceduta.
Sebbene fosse stato quindi comunicato dal Centro di servizio di Roma del Ministero RAGIONE_SOCIALE Finanze di avere provveduto al rimborso richiesto, intervenuta la fusione per incorporazione di RAGIONE_SOCIALE in LA RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima, verificando che alcun rimborso era stato corrisposto alla società incorporata, ne sollecitò la restituzione, impugnando quindi dinanzi alla CTP di Roma il silenzio -rifiuto formatosi su detta istanza.
La CTP di Roma, con la succitata originaria pronuncia n. 333/11/05, aveva accolto in toto la domanda della società.
La Commissione tributaria regionale (CTR) del Lazio – nel pronunciarsi sull’appello proposto dall’Amministrazione avverso la suddetta decisione limitatamente all’ammontare di lire 352.743.000 per la quale non aveva riconosciuto spettante il credito in quanto non
documentato nelle forme di legge, a fronte del riconoscimento espresso, invece, da parte dell’appellante dell’esistenza in capo a RAGIONE_SOCIALE del credito per il solo importo di lire 789.868.000 -accolse l’appello erariale, riscontrando vizio afferente al contraddittorio e rimettendo gli atti al primo giudice -confermando peraltro la sentenza impugnata limitatamente al detto credito di lire 789.868.000 su cui doveva ritenersi formato il giudicato interno per acquiescenza parziale dell’Ufficio.
A seguito RAGIONE_SOCIALE ulteriori vicende processuali, sulla debenza del residuo importo per lire 352.743.00, pari a euro 182.176,00, venne pure a formarsi il giudicato.
Nel decidere quindi sul ricorso dell’odierna ricorrente, a sua volta incorporante RAGIONE_SOCIALE, per l’ottemperanza della originaria sentenza della CTP di Roma n. 333/11/2005 nella parte su cui la ricorrente assumeva essersi formato il giudicato, la CTP di Roma, con la sentenza n. 11824/11/2019, depositata il 19 settembre 2019, non notificata, respin se il ricorso, ritenendo assolto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’onere della prova dell’avvenuto pagamento della somma chiesta a rimborso per euro 407.932,78 per sorta capitale ed interessi per euro 300.338,73.
Avverso detta pronuncia la RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione in forza di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 378 cod. proc. civ., cui l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha depositato memoria, in prossimità dell’udienza pubblica fissata per la discussione, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1264 e 2559 cod. civ., in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 3, cod. proc. civ., agli artt. 62 e 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ed all’art. 111 Cost., lamentando l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui essa ha riconosciuto piena efficacia liberatoria al pagamento di un credito d’imposta, afferente ad un ramo d’azienda ceduto, effettuato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al creditore cedente anziché al cessionario, atteso che, per effetto della cessione del ramo d’azienda la parte cessionaria diviene automaticamente l’unica legittimata a ricevere il relativo rimborso.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1264 cod. civ. e 69 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., agli artt. 62 e 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ed all’art. 111 Cost., nella parte in cui la sentenza impugnata ha riconosciuto l’efficacia liberatoria del pagamento del credito d’imposta al creditore cedente invece che al cessionario, sebbene quest’ultimo avesse notificato all’Amministrazione finanziaria la cessione del detto credito.
Preliminarmente all’esame dei due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi, vanno delibate le eccezioni d’inammissibilità del ricorso.
3.1. Deve, in primo luogo, ritenersi infondata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso come sollevata dall’Amministrazione finanziaria in relazione ad un duplice profilo.
3.1.1. Riguardo al primo l’RAGIONE_SOCIALE ha dedotto l’inammissibilità dell’avverso ricorso in relazione al fatto che la sentenza della quale si è chiesta alla CTP di Roma l’ottemperanza è stata dichiarata nulla a seguito di appello dell’Amministrazione st essa, sicché -si assume -nessuna attuazione può avere una sentenza dichiarata nulla e non in grado di produrre quindi effetto.
Sennonché si è posto in rilievo come, in realtà, la sentenza pronunciata in grado di appello avverso la sentenza della CTP di Roma n. 333/11/2005 -pur dichiarando la nullità di detta ultima pronuncia per omessa comunicazione dell’avviso di udienza all’Amministrazione finanziaria -ha dato atto espressamente della formazione del giudicato interno per acquiescenza parziale sulla debenza del credito d’imposta nella misura di euro 407.932,78, per capitale, oltre interessi, di cui l’Amministrazione aveva ricono sciuto la spettanza, limitando espressamente l’appello alla contestazione della debenza del credito nella misura residua.
Ne consegue che, diversamente da quanto eccepito dalla controricorrente, si era formato un giudicato – cui, peraltro, la stessa Amministrazione ha ritenuto di aver dato attuazione, per effetto del pagamento poi avvenuto al creditore cedente, chiedendo dinanzi al giudice dell’ottemperanza di dichiarare cessata la materia del contendere del quale chiedere l’attuazione in sede di ottemperanza.
3.1.2. Del pari l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per cassazione della contribuente è infondata, con riferimento all’ulteriore profilo dedotto, in relazione alla preclusione che deriverebbe, secondo l’Amministrazione controricorrente, da giudicato interno.
Ciò , secondo l’assunto dell’RAGIONE_SOCIALE, sia per essere stata riconosciuta la piena efficacia liberatoria al pagamento del credito effettuato al creditore cedente dalla sentenza resa dalla CTP di Roma n. 132/12/2011, a seguito della rimessione della causa al primo giudice, non essendo stata gravata, con appello incidentale da parte della società, la statuizion e riferita all’avere dato atto detta sentenza del fatto che l’Ufficio aveva già provveduto a pagare l’importo di euro 407.932,70, riconosciuto spettante alla ricorrente, oltre agli interessi anatocistici; ed ancora per avere la CTR del Lazio – adita per l’ottemperanza della sentenza resa dalla stessa CTR n. 6/1/2013 , che
aveva rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la citata sentenza della CTP di Roma, ritenendo dovuto anche il residuo credito -dichiarato con sentenza n. 3667/01/2019 cessata la materia del contendere.
3.1.3. Deve osservarsi in proposito, con riferimento al primo profilo, che l’Amministrazione non allega agli atti del proprio controricorso la citata sentenza della CTP di Roma n. 132/12/2011 né la trascrive, sicché la Corte non è posta in alcun modo in condizione di comprendere se quello che la stessa Amministrazione definisce ‘un inciso’ si limiti a riportare un mero fatto, quello del pagamento della somma, o contenga viceversa un giudizio, sia pure implicitamente manifestato, circa l’efficacia liberatoria dell’avvenuto pagamento della prima parte riconosciuta del credito d’imposta, oltre interessi anatocistici, al creditore cedente anziché alla società cessionaria del ramo d’azienda e quindi del credito d’imposta in esso incluso.
Va in proposito richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui il principio della rilevabilità in sede di legittimità del giudicato esterno deve essere coordinato con l’onere di autosufficienza e completezza del ricorso (cfr., tra le molte, Cass. sez. 3, ord. 6 giugno 2023, n. 15846; Cass. sez. 2, 23 giugno 2017, n. 15737), e, quindi del controricorso, per quanto qui rileva, in virtù dell’art. 370, secondo comma, cod. proc. civ.
3.1.4. Quanto al secondo profilo, oltre a quanto sopra appena osservato, va rilevato che la controricorrente RAGIONE_SOCIALE neppure specifica se la sentenza della CTR del 2019 che -in sede di primo giudizio di ottemperanza per l’attuazione del giudicato relativo all’importo di eur o 182.176,00, ha dichiarato cessata la materia del contendere -sia intervenuta prima o dopo la sentenza della CTP di Roma avverso la quale pende il presente ricorso per cassazione, al fine di verificare se essa dovesse già essere allegata agli atti del giudizio di ottemperanza oppure successivamente al fine di consentirne il deposito
in sede di legittimità con la relativa attestazione di passaggio in giudicato, ciò che in ogni caso neppure è avvenuto.
3.2. Deve poi opinarsi diversamente dalle conclusioni del Pubblico Ministero come trascritte in epigrafe.
Premesso che lo stesso AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE ha dato conto dell’interpretazione di questa Corte riguardo alla nozione di error in procedendo quale contenuta nell’art. 70, comma 10, del d.lgs. n. 546/1992, laddove il giudice dell’ottemperanza sia venuto meno al potere -dovere d’interpretare il giudicato e di eventualmente integrarne il dictum al fine di determinare anche il quomodo in cui il comando reso nei confronti dell’Amministrazione debba trovare attuazione (cfr., ex multis , Cass. sez. 5, 26 luglio 2022, n. 22379) ha quindi ritenuto che nella fattispecie in esame il vizio denunciato, relativo all’erroneo riconoscimento, da parte del giudice dell’ottemperanza, di efficacia liberatoria del pagamento eseguito al creditore cedente anziché al cessionario del ramo di azienda fuoriuscisse del tutto dall’ambito di previsione della citata norma.
Tale conclusione manca però di considerare che la norma ordinaria va coordinata con il AVV_NOTAIO principio di ricorribilità per cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenze per violazione di legge, ex art. 111 Cost., parametro peraltro espressamente invocato dalla ricorrente, essendosi chiarito da questa Corte (cfr., più di recente, Cass. sez. 5, ord. 16 novembre 2021, n. 34462; cfr. anche Cass. sez. 5, 3 marzo 2005, n. 4796), in relazione ai limiti all’impugnazione posti dall’art. 70 del d. lgs. n. 546/1992 avverso la sentenza resa in sede di ottemperanza, in adesione ad orientamento dottrinale, che «la delimitazione dei vizi deducibili può valere nei rapporti tra norma processuale tributaria e norma processuale civile, ma non nei confronti del precetto costituzionale della deducibilità di ogni violazione di legge».
4. Superate le eccezioni d’inammissibilità del ricorso e v enendo quindi all’esame congiunto dei due motivi di ricorso, essi sono fondati.
Questa Corte (cfr. Cass. sez. trib., ord. 4 ottobre 2023, n. 27928; Cass. sez. trib., ord. 5 ottobre 2023, n. 28928; in senso conforme, tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 9 dicembre 2021, n. 39135; Cass. sez. 65, ord. 19 ottobre 2021, n. 28898), ha osservato quanto segue:
«I n materia di diritto al rimborso rispetto a crediti ceduti, l’art. 43bis del d.P.R. n. 602/1973, rubricato ‘Cessione dei crediti di imposta’, dispone, al primo comma, che «le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi». In particolare, gli articoli a cui rinvia la norma attengono ai requisiti di forma e di notifica che anche la cessione di crediti vantati nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deve assumere affinché sia opponibile all’Amministrazione demandata al pagamento del credito.
In materia, la giurisprudenza ha chiarito l’ambito di applicazione della normativa appena esposta ed ha ritenuto che «in materia tributaria, il divieto di cessione dei crediti d’imposta di cui all’art. 43bis del d.P.R. n. 602 del 1973 integra un’eccezione al principio AVV_NOTAIO della libera cedibilità dei crediti, sicché è applicabile esclusivamente ove il trasferimento sia l’oggetto del negozio concluso e non, come nell’ipotesi di cessione di azienda, ne integri un mero effetto» (Cass. sez. 5, 17 giugno 2016, n.12552).
Nel caso di cessione d’azienda, infatti, trova applicazione l’art. 2559 cod. civ., che, al primo comma, prescrive che «la cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro RAGIONE_SOCIALE imprese». La cessione dei crediti, che avvenga in occasione di una cessione d’azienda, pertanto, non necessita di un autonomo e separato
atto, verificandosi automaticamente per legge. Il conferimento di un’azienda (o di un suo ramo) in una società costituisce una cessione d’azienda, che comporta per legge – salvo patto contrario – la cessione dei crediti relativi al suo esercizio, compresi i crediti d’imposta vantati dal cedente nei confronti dell’erario, sicché, ai fini dell’efficacia nei confronti di quest’ultimo, non occorre procedere alla notifica ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 2440/1923, discendendo i relativi effetti dall’adempimento RAGIONE_SOCIALE formalità pubblicitarie presso il registro RAGIONE_SOCIALE imprese, secondo quanto disposto in via AVV_NOTAIO dall’art. 2559 cod. civ. (Cass. sez. 5, 19 ottobre 2021, n. 28787).
Va, peraltro, ancora rilevato come, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, parte ricorrente abbia anche trascritto nel contesto del ricorso la notifica, in data 8 giugno 1993, al Ministero RAGIONE_SOCIALE Finanze, Servizio centrale della riscossione, da parte di COGNOME, cessionaria, della cessione del credito d’imposta da parte di COGNOME, in quanto incluso nel ramo di azienda ceduto alla stessa COGNOME da COGNOME con atto del 31 dicembre 1992.
5. Alla stregua di quanto sopra osservato consegue che la CTP di Roma, con la sentenza n. 11824/11/2019 resa in sede di ottemperanza, nel rigettare il ricorso sul presupposto dell’efficacia liberatoria del pagamento eseguito dall’Amministrazione con accreditamento su conto corrente intestato RAGIONE_SOCIALE, incorporante dell’originaria titolare del credito d’imposta RAGIONE_SOCIALE non abbia fatto buon governo dei sopra esposti principi.
6. La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, che, nell’uniformarsi ai principi sopra esposti, provvederà anche in ordine alla disciplina RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione,