Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14660 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14660 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10260 -2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale in allegato al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 4427/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 14/12/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/5/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME
DELL’ORFANO
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 5910/2019 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione e rettifica dell’imposta di registro applicata sull’atto notarile, stipulato in data 28/12/2016, con il quale la società RAGIONE_SOCIALE aveva acquistato dalla società RAGIONE_SOCIALE la proprietà dell’azienda costituita dal complesso dei beni mobili ed immateriali organizzati per l’esercizio dell’attività di progettazione industriale.
Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
La ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il terzo motivo, da esaminare preliminarmente in quanto pregiudiziale, la Società denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., l’inesistenza della motivazione della sentenza impugnata, in quanto «fondata su asserzioni apodittiche e tautologiche» atteso che dapprima «si afferma … l’irrilevanza, quindi la decisività dell’asserita non inerenza dei costi…».
1.2. La doglianza, da riqualificare, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., quale preteso error in procedendo della sentenza impugnata, non può trovare accoglimento.
1.3. Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. n. 15883/2017; Cass. n. 9105/2017; Cass. Sez. Unite n. 22232/2016; Cass. n. 9113/2012; Cass. n. 16736/2007), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
1.4. Nella fattispecie in esame la sentenza impugnata esplicita in maniera adeguata la ratio decidendi, consentendo il controllo del percorso logico -giuridico che ha portato alla decisione, tant’è che, con i restanti motivi, la Società ha potuto censurare compiutamente gli errori di diritto che, secondo la contribuente, giustificano comunque la richiesta cassazione dell’impugnata sentenza.
2.1. Con il primo motivo la società denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli art. 43 e 51 del D.P.R. 131/1986 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente disapplicato l’art. 51, comma 4, del TUR, secondo il quale le passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa devono essere dedotte dalla base imponibile, purché inerenti all’azienda .
2.2. Con il secondo motivo la società denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 43 e 51 D.P.R. 131/1986 e degli artt. 1253 e 2560 c.c. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente sottoposto a tassazione al netto del debito sul presupposto che «la passività di € 388.455,00 … essendo un debito nei confronti della società cessionaria … si estingueva per confusione (senza necessità di dichiarazione o impegno delle parti) nel momento di acquisizione della società …(cosicché)… tale passività doveva formare la base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro ».
2.3. Le doglianze vanno esaminate congiuntamente per ragioni di connessione e sono infondate.
2.4. Nel sistema dell’imposta di registro, il calcolo della base imponibile, previsto dall’art. 51, comma 4, T.U.R. è effettuato in base alla
c.d. valorizzazione al netto delle passività aziendali, basandosi sull’assunto che le passività aziendali vengono normalmente prese in carico dal concessionario.
2.5. La disposizione, infatti, precisa che «per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse il valore di cui al comma primo è controllato dall’ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento (…) al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile».
2.6. La norma va letta in combinato disposto con l’art. 43, comma 2, T.U.R., secondo cui «i debiti e gli altri oneri accollati e le obbligazioni estinte per effetto dell’atto concorrono a fermare la base imponibile».
2.7. Tale statuizione specifica, dunque, che gli oneri e le passività che si accolla il concessionario per effetto della vendita costituiscono parte del corrispettivo, ovvero del vantaggio che il cedente trae dalla cessione aggiunta al prezzo dichiarato.
2.8. In sostanza, gli oneri e le passività che, per effetto della vendita, saranno caricati al concessionario rappresentano un vantaggio ulteriore che il cedente consegue dalla cessione.
2.9. Le suddette disposizioni vanno lette anche tenendo conto dell’art. 21, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986, che consente l’esonero espresso da autonoma imposizione di accolli di debiti connessi ad una cessione, in quanto già tassati sotto forma di corrispettivo della cessione, essendo inclusi nel calcolo della base imponibile.
2.10. Come già precisato da questa Corte, il quadro disciplinare dell’imposta di registro è, pertanto, caratterizzato, in linea generale, da un principio di tassazione dei beni e diritti oggetto di atti/contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali sulla base del loro valore «al lordo» , tenuto conto della disposizione dell’art. 43, comma 2, d.P.R. 16 aprile 1986, n. 131 (secondo cui «i debiti e gli altri oneri accollati e le obbligazioni estinte per effetto dell’atto concorrono a formare la base imponibile»); le passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie, o da atti aventi data certa a norma del codice civile, debbono essere dedotte
dalla base imponibile dell’imposta di registro solo se inerenti all’azienda, non essendo sufficiente la loro registrazione nelle scritture contabili; laddove si riscontri il trasferimento al cessionario dell’azienda di un debito privo di collegamento funzionale con l’azienda stessa, estraneo quindi alla definizione della consistenza di quest’ultima nella vicenda circolatoria, esso potrà rilevare, nel caso, quale modalità di pagamento del prezzo della cessione, ai sensi dell’art. 43, 2° comma, citato (Cass., Sez. Un., n. 30055 e 30057 del 2008; Cass nn. 888/2019, 2048, 2019 e 21767 del 2017, 22099/2016, 12042/2009).
2.11. Nel caso in esame, nel compendio aziendale, oggetto di trasferimento, era stato compreso, tra le passività, anche il debito della cedente RAGIONE_SOCIALE con la cessionaria RAGIONE_SOCIALE
2.12. La Società deduce che erroneamente i Giudici di merito avevano calcolato la base imponibile senza escludere tale passività, risultante dalle scritture contabili medesime, essendo incontestata l’inerenza della stessa.
2.13. Le argomentazioni non sono condivisibili atteso che, come si è detto, per l’applicazione dell’imposta di registro, nel caso di cessione di azienda o di rami di essa, ai fini della sua valorizzazione viene in rilievo il richiamato disposto dell’art. 51, comma 4, per cui il valore dell’azienda è dato dalla somma dei valori delle «attività», ovverosia dei valori dei beni materiali e dei beni immateriali al netto delle «passività» aziendali esistenti al momento del trasferimento.
2.14. Ciò comporta che i debiti nei confronti dei cessionari aventi causa, i quali si estinguono, ai sensi dell’art. 1253 c.c., nel momento in cui il creditore diventa anche debitore, sono indeducibili dal valore dell’azienda. Si tratta di soluzione coerente con la previsione del già richiamato art. 43, comma 2, d.P.R. 16 aprile 1986, n. 131, secondo cui concorrono a formare la base imponibile, oltre ai debiti ed agli altri oneri accollati, anche ‘ le obbligazioni estinte per effetto dell’atto ‘.
2.15. Ne consegue la conformità della decisione impugnata ai principi di diritto sin qui illustrati, laddove la Commissione tributaria regionale ha ritenuto corretta la tassazione del debito che la società venditrice aveva
nei confronti della società acquirente, a ragione della sua estinzione in funzione della cessione del debito in argomento.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va integralmente respinto.
La novità della questione oggetto del primo e secondo motivo di ricorso giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da