Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27928 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27928 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2023
DINIEGO RIMBORSO IRPEG 1983
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1318/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in virtù procura speciale rilasciata con scrittura privata autenticata in data 6 febbraio 2019 dal AVV_NOTAIO in Milano, n. 44248/1 rep.,
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 2688/01/2018, depositata il 28 giugno 2018; udita la re lazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 31 maggio 2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
– Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, presentava all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Agrigento istanza di rimborso per il credito d’imposta IRPEG contenuto nella dichiarazione dei redditi del 1983 della RAGIONE_SOCIALE, poi fusa nella RAGIONE_SOCIALE, la cui denominazione sociale veniva poi modificata in RAGIONE_SOCIALE, società, infine, dalla quale il RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE, con atto del 2 dicembre 1992 aveva rilevato la totalità del complesso aziendale relativo all’attività bancaria esercitata, e la totalità dei beni e dei diritti ad esso inerenti.
Proposto dalla contribuente ricorso avverso il silenziorifiuto dell’Ufficio, la Commissione tributaria provinciale di Agrigento, con sentenza n. 790/04/2013, depositata il 21 ottobre 2013, lo accoglieva e condannava l’Ufficio al pagamento del credito di imposta oggetto di controversia, oltre interessi.
Interposto gravame da ll’Ufficio , la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 2688/01/2018, pronunciata il 14 giugno 2018 e depositata in segreteria il 28 giugno 2018, rigettava l’appello, con condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE , sulla base di un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del 31 maggio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
La controricorrente ha depositato memoria.
– Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso l’Uffic io eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Richiamando la sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte del 15 marzo 2016, n. 5069, deduce che sarebbe onere dell ‘istante allegare e provare la fondatezza della propria pretesa, residuando, in capo all’Amministrazione finanziaria , la facoltà di contestare i fatti e il credito dedotti dallo stesso. In particolare, RAGIONE_SOCIALE, da un lato, non avrebbe indicato, ai sensi dell’art. 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, il titolo e l’oggett o del credito che si voleva far valere e, dall’altro, non avrebbe presentato, in sede di istanza e unitamente alle ritenute a titolo di acconto, i relativi versamenti, così non consentendo all’Ufficio la verifica sull’esistenza del credito in oggetto.
7 . L’unico motivo di ricorso è infondato.
In materia di diritto al rimborso rispetto a crediti ceduti, l’art. 43 -bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato ‘Cessione dei crediti di imposta’, dispone, al primo comma, che «le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi». In particolare, gli articoli a cui rinvia la norma attengono ai requisiti di forma e di notifica che anche la cessione di crediti vantati nei confronti dello Stato deve assumere, affinché sia opponibile all’Amministrazione demandata al pagamento del credito.
In materia, la giurisprudenza ha chiarito l’ambito di applicazione della normativa appena esposta ed ha ritenuto che «in materia tributaria, il divieto di cessione dei crediti d’imposta di cui all’art. 43bis del d.P.R. n. 602 del 1973 integra un’eccezione al principio generale della libera cedibilità dei crediti, sicché è applicabile esclusivamente ove il trasferimento sia l’oggetto del negozio concluso e non, come nell’ipotesi di cessione di azienda, ne integri un mero effetto» (Cass. 17 giugno 2016, n.NUMERO_DOCUMENTO).
Nel caso di cessione d’azienda, infatti, trova applicazione l’art. 2559 cod. civ., che, al primo comma, prescrive che «la cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro RAGIONE_SOCIALE imprese». La cessione dei crediti, che avvenga in occasione di una cessione d’azienda, pertanto, non necessita di un autonomo e separato atto, verificandosi automaticamente per legge. Il conferimento di un’azienda (o di un suo ramo) in una società costituisce una cessione d’azienda, che comporta per legge – salvo patto contrario – la cessione dei crediti relativi al suo esercizio, compresi i crediti d’imposta vantati dal cedente nei confronti
dell’erario, sicché, ai fini dell’efficacia nei confronti di quest’ultimo, non occorre procedere alla notifica ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 2440/1923, discendendo i relativi effetti dall’adempimento RAGIONE_SOCIALE formalità pubblicitarie presso il registro RAGIONE_SOCIALE imprese, secondo quanto disposto in via generale dall’art. 2559 cod. civ. (Cass. 19 ottobre 2021, n. 28787).
La doglianza dell’Ufficio è, pertanto, infondata perché non era onere del contribuente provare l’adempimento degli oneri formali richiesti dall’art. 69 e dall’art. 70 del d.P.R. n . 602/1973, rientrando la questione nella diversa fattispecie della cessione di azienda bancaria, disciplinata dall’art. 26 del d.lgs. 14 dicembre 1992, n. 481, che prevede specifici adempimenti in materia di cessione di rapporti e di opponibilità. Così ricostruita la normativa applicabile, non sussiste comunque una violazione RAGIONE_SOCIALE regole in tema di ripartizione onere della prova perché, come accertato dalla C.T.R., «nel caso di specie è stato dimostrato che i previsti adempimenti (n.d.e . dell’art. 26 del d.lgs. n. 481/1992) sono stati debitamente curati», ed inoltre la titolarità del credito d’imposta era stata riconosciuta in relazione al parallelo contenzioso, definitivamente conclusosi con la sentenza della C.T.R. della Sicilia n. 1128/29/2015 del 19 marzo 2015 (cfr. anche Cass. ord. 9 dicembre 2021, n. 39135, resa tra le stesse parti).
Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell’Ufficio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla rifusione, in favore della RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in € 1.875,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2023.