Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34944 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 34944 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
Oggetto:
,
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 07627/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , e RAGIONE_SOCIALE, rappresentate e difese dagli AVV_NOTAIO e NOME di COGNOME ed elettivamente domiciliate presso il loro studio Chiomenti, in Roma INDIRIZZO;
-ricorrenti –
Contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p ro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 708/02/21 AVV_NOTAIO Commissione tributaria Regionale del Piemonte, depositata il 21/09/2021;
udita la relazione AVV_NOTAIO causa svolta nella adunanza pubblica del 05/12/2023 dal AVV_NOTAIO;
udite le conclusioni rassegnate dal AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udite le conclusioni rassegnate dall’AVV_NOTAIO per la ricorrente e per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’AVV_NOTAIO.
Ritenuto in fatto
1. La Commissione tributaria regionale (CTR) del Piemonte, con sentenza n. 708/02/21, depositata il 21/09/2021, accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, in riforma AVV_NOTAIO sentenza di primo grado, dichiarava legittimo l’avvi so di liquidazione che aveva rideterminato l’imposta di registro, con applicazione di sanzioni ed interessi, relativa all’atto di cessione di ramo di azienda e successivo atto ricognitivo intervenuti tra la RAGIONE_SOCIALE (cedente) e la RAGIONE_SOCIALE (cessionaria) ed aventi ad oggetto l’attività di manutenzione stradale ed autostradale, estrazione e selezione di inerti, nonché produzione e commercializzazione di conglomerati cementizi, bituminosi e materiali inerti.
In particolare, le parti indicavano in €. 3.347.740,98 il prezzo AVV_NOTAIO cessione, pari allo sbilancio tra attività e passività dell’azienda ceduta ; diversamente l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riteneva che ai fini AVV_NOTAIO determinazione del prezzo, si doveva tenere conto anche dell’accollo dei debiti disposto nell’atto di cessione ex artt. 43 e 51 d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Avverso tale sentenza le contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso.
In prossimità dell’udienza pubblica le ricorrenti hanno depositato memoria.
Considerato in diritto
La RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE con il primo motivo deducono, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 51, comma 4, 23, comma 4, e 43, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Le ricorrenti lamentano che la CTR, in violazione RAGIONE_SOCIALE norme sopra indicate, ha ritenuto le passività relative al ramo di azienda ceduto come un accollo di debito e, dunque, in quanto tale in grado di concorrere alla determinazione del prezzo e, dunque, alla base imponibile di imposta. Al contrario, per effetto RAGIONE_SOCIALE suindicate disposizioni, il valore del ramo di azienda ceduto doveva determinarsi al netto di tali passività.
Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art 23 del d.P.R. n. 131 del 1986, non avendo la CTR tenuto conto del fatto che la cessione di ramo di azienda era avvenuta con la pattuizione di corrispettivi distinti per ogni bene e, dunque, questi dovevano essere sottoposti alla singola aliquota per essi prevista e non, come ritenuto dall’Amministrazione finanziaria, applicando quella maggiore tra quelle applicabili.
Con il terzo motivo le contribuenti censurano, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., la sentenza AVV_NOTAIO CTR per violazione e falsa applicazione dell’art. 6, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, dell’art. 10 AVV_NOTAIO l. 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per non avere la CTR annullato le sanzioni applicate in fattispecie contraddistinta da norme di non chiara interpretazione.
Il primo motivo è inammissibile.
Ed invero, è opinione unanime AVV_NOTAIO giurisprudenza di questa Corte che non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’allegazione di un ‘ erronea ricognizione AVV_NOTAIO fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa, in quanto tale ricognizione è esterna al tipico vizio di sussunzione di cui allo specifico parametro di censura inerendo, in realtà, ad una valutazione del giudice di merito sottratta al sindacato di legittimità. In tal senso è stato chiarito che la ricognizione erronea, censurabile con il vizio di violazione di legge, così come formulata nel caso di specie, riguarda un ‘ erronea sussunzione AVV_NOTAIO fattispecie concreta alla fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo AVV_NOTAIO stessa norma; l’errore ricognitivo può altresì determinare la falsa applicazione AVV_NOTAIO legge, laddove, pur se nel provvedimento impugnato è esattamente individuata la norma da applicare, ne è poi derivata una qualificazione giuridica impropria (perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla) oppure una decisione che ne contraddice la corretta interpretazione.
4.2 Orbene, la questione di cui al primo motivo attiene alla eventuale indeducibilità, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, RAGIONE_SOCIALE passività trasferite con la cessione del ramo d’azienda sul presupposto che le stesse, accollate attraverso la cessione del complesso aziendale, costituiscono una sorta
di modalità di pagamento del prezzo, con conseguente loro rilievo, ex art. 43 del d.P.R. n. 131 del 1986, ai fini AVV_NOTAIO formazione AVV_NOTAIO base imponibile rilevante per l’applicazione dell’imposta di registro.
In proposito, la ricorrente lamenta la qualificazione operata nella sentenza impugnata come accollo del la clausola contenuta nell’atto di cessione intervenuto tra le parti che disponeva che l’acquirente subentrasse alla cedente «nella proprietà dei beni e nella titolarità di crediti, debiti, contratti e nelle concessioni, autorizzazioni, licenze permessi ov e esistenti (…)» ; laddove, diversamente, il legislatore nei casi di cessione di azienda non prevede alcun subentro automatico nei debiti del cessionario ex art. 2560 cod.civ.
Per effetto di tale interpretazione la CTR ha ritenuto il suddetto pagamento come parte del pagamento del prezzo di vendita dell’azienda (ex artt. 21, comma 3, e 43, comma 2, d.P.R. n. 131 del 1986), così applicando il principio secondo cui «In materia d’imposta di registro relativa a cessione d’azienda, la base imponibile va determinata al lordo dei debiti del cedente che il cessionario si sia accollato quale modalità di pagamento del prezzo» (Cass. n. 23873 del 2015 Rv. 637510 – 01).
4.3 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., ai sensi dell’art. 360 primo comma, n, 3 c.p.c. o di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (tra altre, Cass. n. 10745 del 2022). Per fare valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione RAGIONE_SOCIALE norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. n. 22536 del 2007; n. 10554 del 2010).
Il motivo di ricorso in esame non è giurisprudenza di legittimità ora illustrate, poich é́ mira, in realtà, a proporre una diversa interpretazione del rispettoso RAGIONE_SOCIALE condizioni poste dalla sotto il vizio di violazione di legge regolamento
contrattuale intervenuto tra le parti, che, in quanto tale, è inammissibile in questa sede.
5. Il secondo motivo non è fondato.
Il richiamato art. 51, commi 1 e 4, d.P.R. n. 131 del 1986, secondo il quale l’imponibile in caso di cessione d’azienda è costituito dal valore del complesso aziendale (o dal maggiore prezzo convenuto), non impone che tale valore sia pattuito globalmente e non vieta, dunque, alle parti di concordare il corrispettivo in relazione a ciascuno dei diritti congiuntamente trasferiti. In tal caso, la ripresa può ben esser limitata ad uno solo dei predetti diritti, laddove esso sia ritenuto incongruo, in riferimento al relativo valore in comune commercio.
Quanto sopra trova conferma: sia nell’art. 23, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986 che, nel prevedere l ‘applicazione dell’aliquota più elevata nell’ipotesi in cui un’unica disposizione abbia per oggetto più beni o diritti per i quali siano previste aliquote diverse, fa salva la separata tassazione dei cespiti nel caso in cui sia pattuito un corrispettivo distinto; sia nell’ ultimo comma del medesimo articolo che, per il caso di cessione d’azienda, precisa che «ai fini dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE diverse aliquote, le passività si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore» in evidente riferimento al caso, fatto salvo dal primo comma, in cui beni del compendio aziendale siano negoziati con autonomi corrispettivi (cfr. Cass. n. 7196 del 2000).
5.1 Alla luce di tali principi, correttamente, l’Amministrazione finanziaria ha provveduto ad applicare l’aliquota più alta (3% secondo l’art. 2 AVV_NOTAIO Tariffa Parte prima del d.P.R n. 131 del 1986) all’atto in esame, relativa ai beni immobili oggetto di ce ssione e non quella inferiore (0,50% secondo l’art. 6 AVV_NOTAIO Tariffa Parte Prima del d.P.R. n. 131 del 1986) afferente ai crediti, anch’essi oggetto di cessione con il medesimo atto.
Va, infatti, osservato che nella fattispecie le contribuenti nello stipulare l’atto di cessione del ramo di azienda hanno pattuito un unico complessivo corrispettivo che teneva conto RAGIONE_SOCIALE diverse voci, attive e passive, del compendio aziendale.
La natura di corrispettivo non può, infatti, diversamente da quanto assunto dalle ricorrenti, essere riferita alla mera valutazione economica dei crediti ceduti e sulla cui base è stato determinato il prezzo AVV_NOTAIO cessione, essendo di tutta evidenza
che tale valutazione ha concorso alla determinazione, unitamente alle altre voci, passive ed attive, dell’unico ed omnicomprensivo corrispettivo.
Il terzo motivo non è fondato.
6.1 Questa Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che «In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, sussiste incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria ai sensi dell’art. 10 AVV_NOTAIO l. n. 212 del 2000 e dell’art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando è ravvisabile una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari AVV_NOTAIO norma tributaria, riferita, non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata e neppure all’Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell’ordinamento a cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione».
L’indicata incertezza normativa è la situazione giuridica oggettiva che si crea nella normazione per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa e che è caratterizzata dall ‘ impossibilità, esistente in sè ed accertata dal giudice, anche di legittimità, che paradossalmente è tenuto anche all’impossibile in forza del principio del divieto del non liquet , di individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo pur metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie ultima o, se si tratta del giudice di legittimità, del fatto di genere già categorizzato dal giudice di merito.
L’incertezza normativa oggettiva, quindi, non ha il suo fondamento nell’ignoranza giustificata, ma nell’impossibilità, abbandonato lo stato d’ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura AVV_NOTAIO norma giuridica tributaria. Lo riconosce espressamente il d.lgs. 18 dicembre 1997, n.472, art. 6, il quale distingue in modo netto le due figure dell’incertezza normativa oggettiva e dell’ignoranza; nel suo comma 2, infatti, esso prevede che «Non è punibile l’autore AVV_NOTAIO violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni alle quali si riferiscono (…)», mentre nel suo comma 4 afferma che «L’ignoranza AVV_NOTAIO legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile».
6.2 Nella specie, non si rinviene la suddetta incertezza, risultando chiara la portata RAGIONE_SOCIALE norme oggetto di applicazione alla presente fattispecie, così per come sopra riportata ed essendo esse oggetto AVV_NOTAIO indicata consolidata interpretazione giurisprudenziale.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna AVV_NOTAIO ricorrente al pagamento, in favore dell’A genzia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in € 5. 600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto AVV_NOTAIO sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte AVV_NOTAIO ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Cos ì deciso in Roma il 5 dicembre 2023
Il AVV_NOTAIO est.
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME