Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26263 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26263 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27843/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
p er la revocazione dell’ ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 18962/2019, depositata il 16/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il contribuente NOME COGNOME era invitato a compilare questionario sulla propria capacità contributiva per i periodi di imposta 2004 e 2005, nonché gli investimenti e disinvestimenti patrimoniali dal 2004 al 2008. Ne scaturivano quattro cessioni di cubatura ad altrettanti privati che potevano così realizzare maggior volumetria edificatoria nei propri fondi dominanti, secondo la formula della servitù non aedificandi , per cui i terreni del sig. COGNOME erano fondi serventi.
Ritenendo che tale costruzione concretasse ipotesi di cessione immobiliare da cui una plusvalenza tassabile ai sensi dell’art. 67, primo comma, lettera l) del d.P.R. n. 917/1986, l’Ufficio adottava provvedimenti impositivi per il recupero della maggior imposta, avversati tempestivamente dalla parte contribuente, che trovava apprezzamento nei gradi di merito.
L’Agenzia delle entrate, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, proponeva ricorso per cassazione che esitava in ordinanza n. 18962/2019 di inammissibilità per tardività dell’impugnazione in sede di legittimità, donde viene proposto ricorso per revocazione affidato ad unico motivo.
La parte privata, intimata nel l’originario ricorso per cassazione, ha risposto alla domanda di revocazione con tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
Viene proposto unico motivo di revocazione.
Con l’unico motivo di revocazione si propone censura ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4 c.p.c. e d ell’ art. 391 bis c.p.c., nella sostanza affermando l’errore percettivo del collegio, ove ha scambiato la notifica telematica in data 7 maggio 2018 al legale costituito, con quella postale, tuzioristica, alla parte personalmente, effettuata il giorno 8 maggio 2018. Quest’u ltima sarebbe tardiva, ma
ininfluente, poiché effettuata alla parte personalmente che era comunque costituita con difensore e relativo domicilio eletto. Il collegio avrebbe dovuto considerare la notifica telematica e rilevarne la tempestività.
In via preliminare di rito, anche alla luce delle obiezioni sollevate da parte contribuente, occorre esaminare se il motivo sollevato attenga ad un vizio percettivo, quindi conoscibile con il rimedio revocatorio, ovvero a profilo valutativo, semmai censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., rimedio peraltro non più esperibile in questa fase processuale.
La questione è già stata affrontata da questa Suprema Corte di legittimità con orientamento cui merita qui dare continuità.
Ed infatti, in tema di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, l’errore di fatto, di cui all’art. 395, comma 1, n. 4, c.c., quando attiene a profili di nullità della notifica del ricorso, deve essere decisivo, evidente ed obiettivo, tale da non richiedere lo sviluppo di indagini ermeneutiche, ed emergere oggettivamente, immediatamente ed incontestabilmente dagli atti interni del giudizio di cassazione, cioè quelli che la SRAGIONE_SOCIALE. esamina direttamente con una propria ed autonoma indagine di fatto, nell’ambito delle questioni rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. T., n. 9654/2024).
Più radicalmente, è stato affermato che in tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti
interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte (cfr. Cass. S.U., n. 20013/2024).
3.1. Con riguardo poi al vizio di notifica, è stato ribadito di recente che in tema di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, l’erronea supposizione del mancato invio dell’avviso di avvenuta consegna del ricorso per cassazione al portiere dello stabile ha natura di errore revocatorio, ove risulti presente negli atti l’attestazione della spedizione di tale raccomandata, traducendosi nella falsa supposizione dell’inesistenza di un fatto incontrastabilmente esclusa dalla presenza negli atti processuali del relativo documento; tale errore, qualora la suddetta attestazione contenga la sola indicazione del numero della raccomandata e della data del suo invio e non anche del nome e dell’indirizzo del destinatario, è dotato del carattere della decisività, poiché la S.C., anziché dichiarare inammissibile il ricorso, avrebbe dovuto rilevare la nullità della notificazione e ordinarne la rinnovazione; la predetta nullità è tuttavia sanata dalla rituale notifica del ricorso per revocazione, contenente anche i motivi rilevanti ai fini della fase rescissoria, con conseguente potere della S.C. di procedere direttamente alla fase rescissoria (cfr. Cass. III, n. 512/2025).
Nel caso in esame sussistono gli elementi richiesti perché possa affermarsi la sussistenza dell’errore percettivo, dacché si tratta di esame della relazione di notificazione, come risultante dagli atti processuali, senza bisogno di indagini interpretative e valutative. Infine, si tratta di errore essenziale, incidente unicamente sulla pronuncia della Corte.
4.1. In limine , circa la mancata riproposizione dei motivi di ricorso per cassazione nel ricorso per revocazione, va ricordato che <> (crr. Cass. S.U., n. 24170/2004).
Il motivo può quindi essere scrutinato.
Il motivo è fondato. Dall’esame delle relazioni di notificazione come presenti in fascicolo e, altresì, riportante nel corpo del ricorso ai fini della sua completezza ed esaustività ai sensi dell’art. 366 c.p.c., emerge direttamente che la notifica all’ avvocato costituito sia intervenuta tramite PEC nella sera del giorno 7 maggio 2018, attestando l’invio, l’inoltro ed il ricevimento nella stessa serata. La notifica presso il domicilio eletto è quindi tempestiva. Per l’effetto, l’ordinanza di questa Corte n. 18962/2019, depositata il 16 luglio 2019, dev’essere revocata.
L’accoglimento della domanda di revocazione comporta lo scrutinio e la decisione sul sotteso ricorso per cassazione rgn. 18962/2019 che deve quindi ritenersi tempestivo.
6.1. Viene proposto unico motivo di ricorso, da ritenersi ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 67, primo comma, lett. l) del d.P.R. n. 917/1986, in combinato disposto con l’art. 9, comma quinto, del medesimo testo normativo. Nella sostanza, si sostiene che la cessione di cubatura sia assimilabile a cessione di terreno ai fini edificatori, piuttosto che ad atto obbligatorio costituente servitù di non edificazione.
6.2. Sul punto è intervenuta questa Corte, con orientamento risalente, compendiato nel 2007, ove è stato affermato che è assoggettabile all’imposta di registro la “cessione di cubatura”, il trasferimento, cioè, di una facoltà inerente al diritto di proprietà, in quanto tale avente sicure caratteristiche di realità, giacché secondo la disciplina della detta imposta è suscettibile di imposizione ogni
atto di trasferimento di diritti reali immobiliari, inclusa la rinunzia agli stessi; essa non è invece assoggettabile ad INVIM, atteso che tale imposta, ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, trova applicazione soltanto al trasferimento di alcuni diritti immobiliari tipici, senza che, stante la lettera della norma, possano crearsi assimilazioni o analogie con figure giuridiche non menzionate (cfr. Cass. V, n. 10979/2007, ma già Cass. V, n. 7417/2003). L’orientamento riconosceva il caratter e di trasferimento di diritto reale edificatorio (ancorché con forma di servitù a non costruire) alla cessione di cubatura e ne sanciva la tassabilità, seppure con esclusione dell’INVIM, la cui elencazione era da considerarsi tassativa.
6.3. Il tema è stato ripresa più di recente con pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte, ove si è stabilito che il negozio di cessione di cubatura tra privati, con cui il proprietario di un fondo distacca, in tutto o in parte, la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura assentita dal piano regolatore e, formandone un diritto a sé stante, lo trasferisce a titolo oneroso al proprietario di altro fondo urbanisticamente omogeneo, è atto immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale, non richiedente la forma scritta “ad substantiam” e trascrivibile ex art. 2643, n. 2-bis, c.c.; ne consegue che, ai fini del registro, è assoggettabile ad imposta proporzionale ai sensi dell’art. 9 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 nonché, in caso di trascrizione e voltura, è assoggettabile ad imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa propria degli atti diversi da quelli traslativi o costitutivi di un diritto reale immobiliare ex artt. 4 della Tariffa allegata al d.lgs. n. 347 del 1990 e 10, comma 2, del d.lgs. cit. (cfr. Cass. S.U. n. 16080/2021).
Ne consegue che i proventi derivanti da tale contratto ‘a contenuto patrimoniale’, rientrano fra le cessioni onerose, i cui
proventi concorrono a formare l’imponibile tassabile, ai sensi dell’art. 67 e 68 del d.P.R. n. 917/1986.
8. Il ricorso è quindi fondato e merita accoglimento, l’ordinanza di questa Corte n. 18962/2019 dev’essere revocata e la sentenza della CTR del Molise n. 672/01/2017 dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi ai sopraesposti principi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, revoca la propria ordinanza n. 18962/2019 e, per l’effetto, decidendo sul ricorso rgn. 13982/2018, cassa la sentenza della CTR Molise n. 872/01/2017, con rinvio ala Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 09/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME