Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8258 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8258 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 14576/2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (P_IVA) che la rappresenta e difende.
– Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocata NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 4189/2016 depositata il 2/12/2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 15 marzo 2023.
IRES CARTELLA PAGAMENTO
Rilevato che:
la controversia riguarda l’impugnazione, da parte della RAGIONE_SOCIALE liquidazione (dichiarata fallita nel corso del giudizio di merito), della cartella di pagamento correlata all’iscrizione a ruolo, a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione modello Unico 2008, dell’importo relativo all’errata compensazione di crediti Ires per il 2007, ammontanti a euro 802.368,00, per effetto del disconoscimento, da parte dell’autorità tributaria, RAGIONE_SOCIALE cessioni di credito infragruppo in ragione della circostanza che la dichiarazione (mod. CNM) non indicava la cessione dei crediti (quadro CN), i soggetti cession ari, e l’importo ceduto (quadro CK), quali formalità prescritte dall’art. 43 -ter , d.P.R. n. 602 del 1973, nella versione ratione temporis vigente;
la CTP di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 93/2012, rigettò la domanda della società;
la CTR della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente accolto l’appello della contribuente, dopo avere rilevato che la società, con dichiarazione integrativa NUMERO_DOCUMENTO, per il 2006, presentata il 26/02/2008, aveva rettificato il credito ceduto dalle società del gruppo da euro 802.368,00, riportato per errore nella dichiarazione originaria, a euro 516.457,00, e aveva prestato acquiescenza alla pretesa erariale residua, pari a euro 285.912,00. Ciò chiarito, il giudice tributario di appello ha ritenuto che dovesse essere riconosciuta l’efficacia nei confronti dell’ufficio della cessione del credito nella misura di euro 516.457,00, in applicazione dell’art. 2, d.l. n. 16 del 2012, che (cfr. pag. 7 della decisione) «ha modificato il comma 3, dell’art. 43 -ter , del decreto legge 29 settembre 1973, n. 602 (eccedenze di imposta infragruppo) aggiungendo la disposizione secondo cui, in caso di cessione dell’eccedenza dell’Ires risultante dalla dichiarazione dei redditi
derivante dal consolidato fiscale, ai sensi dell’art. 122 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell’importo ceduto non comporta l’inefficacia della cessione stessa»;
l’RAGIONE_SOCIALE ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza di appello; la contribuente resiste con controricorso;
Considerato che:
preliminarmente, non è fondata l’eccezione della contribuente di tardività del ricorso per cassazione dell’RAGIONE_SOCIALE per decorrenza del termine lungo semestrale. Infatti, detto che la sentenza d’appello è stata pubblicata il 2/12/2016, il termine semestrale di impugnazione ex art. 327, cod. proc. civ., scadeva il 5/06/2017, in quanto l’ultimo giorno del semestre, il 2/06/2017, era un giorno festivo (festa della Repubblica italiana), il 3/06/2017 cadeva di sabato ed era prefestivo, quello successivo era domenica 4/06/2017, il che ha comportato la proroga di diritto del medesimo termine, appunto, al 5/06/2017, come previsto dal quarto comma dell’art. 155, cod. proc. civ.; in effetti , l’Avvocatura dello Stato ha (tempestivamente) notificato il ricorso, a mezzo posta, (proprio) in data 5/06/2017;
2. con il primo motivo di ricorso, denunciando, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43ter , d.P.R. n. 602 del 1973, l’ufficio censura la sentenza impugnata per non avere confermato la pretesa erariale in ragione dell’inopponibilità al fisco della ce ssione infragruppo del credito Ires per mancato rispetto della procedura semplificata di cui all’articolo 43ter (che richiede l’indicazione, nella dichiarazione dell’ente cedente, degli estremi dei soggetti cessionari e degli importi ceduti a ciascuno di essi), non essendo applicabile ratione temporis il comma 2bis -inserito, dall’art. 2, comma 3, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, ‘con modificazioni’, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed entrato in vigore il 2/03/2012, in epoca successiva ai fatti di causa -per il quale, in caso di cessione dell’eccedenza dell’Ires risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell’importo ceduto non determina l’inefficacia della cessi one nei confronti dell’amministrazione finanziaria. E ciò in aggiunta alla considerazione, svolta nei gradi di merito, per la quale la contribuente non poteva presentare una dichiarazione integrativa, al fine di dichiarare ex novo la cessione dei propri crediti ad altri soggetti, in quanto la dichiarazione rettificativa, ai sensi dell’art. 2, comma 8 -bis , del d.P.R. n. 322 del 1998, non può essere utilizzata per correggere la scelta fatta dal contribuente nella dichiarazione originaria, ma soltanto per emendare sviste formali e errori di calcolo, non anche le scelte di natura opzionale che, invece, una volta fatte, sono irrevocabili;
con il secondo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., l’ufficio eccepisce l’ultrapetizione della sentenza impugnata che, pur riconoscendo la parziale legittimità dell’iscrizione a ruolo per la quota non contestata dalla contribuente (euro 285.912, oltre interessi e sanzioni), ha annullato l’intera cartella gravando l’amministrazione dell’onere di riscrivere a ruolo il carico non contestato;
il secondo motivo, il cui esame è prioritario, è fondato;
è viziata da ultrapetizione la sentenza di appello che, pur riconoscendo che la società aveva prestato parziale acquiescenza alla pretesa erariale, in misura di euro 285.912, ha annullato l’intero atto riscossivo disponendo una nuova iscrizione a ruolo a carico della contribuente nei limiti di euro 285.912. Piuttosto, per mantenersi entro il tema del decidere, la CTR avrebbe dovuto, in parziale
accoglimento dell’appello della contribuente, confermare la cartella in relazione a quest’ultimo (minore) importo;
il primo motivo è fondato;
la CTR ha erroneamente applicato alla fattispecie concreta, riguardante la dichiarazione per il periodo di imposta 2007, il comma 2bis , dell’articolo 43 -ter che (come accennato al punto 2) prevede una procedura semplificata ai fini dell’efficacia verso l’ erario RAGIONE_SOCIALE cessioni RAGIONE_SOCIALE eccedenze dell’Ires infragruppo senza considerare che, come già chiarito da questa Corte (cfr. Cass. n. 4452/22), la nuova norma è stata introdotta dal d.l. n. 16 del 2012, che non ha efficacia retroattiva e vale, pertanto, per le dichiarazioni con scadenza successiva alla sua entrata in vigore. In altri termini, al tempo della cessione infragruppo del credito d’imposta che la contribuente ha portato in compensazione, la disposizione di riferimento era il secondo comma dell’art icolo 43ter , ai sensi del quale «nei confronti dell’amministrazione finanziaria la cessione RAGIONE_SOCIALE eccedenze è efficace a condizione che l’ente o società cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi». Con la conseguenza che la contribuente non poteva compensare i propri debiti di imposta con le eccedenze dell’Ires RAGIONE_SOCIALE società del gruppo senza avere riportato tali indispensabili indicazioni nella propria dichiarazione dei redditi, come riscontrato dall’amministrazione nella procedura di controllo automatizzato;
in conclusione, accolti entrambi i motivi di ricorso, la sentenza è cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto del l’originario ricorso della contribuente;
le spese dei gradi di merito devono essere compensate, tra le parti, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente ; compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito, e condanna la contribuente a corrispondere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, in data 15 marzo 2023.