Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31297 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 31297 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12074/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in virtù di procura speciale a margine del controricorso,
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore,
-intimata – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE n. 3277/2022, depositata il 6 dicembre 2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
DINIEGO RIMBORSO -IRES 2011.
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. procAVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; l’AVV_NOTAIO udito per la parte ricorrente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. RAGIONE_SOCIALE;
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., in qualità di cessionaria del credito IRES relativo alle ritenute fiscali applicate sugli interessi attivi maturati nel corso della procedura fallimentare della RAGIONE_SOCIALE (procedura conclusasi con l’omologazione di concordato fallimentare presentato dal terzo assuntore RAGIONE_SOCIALE), richiese all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -Direzione provinciale di Bari il rimborso del credito suddetto, per l’importo di € 252.818,00 , quale risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata ex art. 183 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e 5 d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, successivamente alla chiusura del fallimento. La cessione venne effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE, subentrata per scissione all’assuntrice del concordato RAGIONE_SOCIALE
Su tale richiesta si formava il silenziorifiuto dell’Ufficio.
Avverso tale diniego la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari la quale, con sentenza n. 2012/2018 con sentenza n. 171/2018, depositata il 19 settembre 2018, lo rigettava, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Interposto gravame dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 3277/2022, pronunciata il 10 novembre 2022 e depositata in segreteria il 6 dicembre 2022 , rigettava l’appello, confermando,
con diversa motivazione, la sentenza di primo grado, e condannando l’appellante alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 1° giugno 2023).
L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Con decreto del 14 aprile 2025 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per la pubblica udienza del 10 settembre 2025.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza suddetta è comparso per la ricorrente l’AVV_NOTAIO, che ha concluso come da verbale in atti.
La Corte si è riservata per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 111 Cost., nonché degli artt. 112 e 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), c.p.c.
Deduce, in particolare, che la sentenza impugnata era affetta da vizio di ultra-petizione, avendo emesso una statuizione che non trovava corrispondenza nelle richieste RAGIONE_SOCIALE parti, nonché da motivazione contraddittoria, illogica e contra legem .
Il motivo è infondato.
La ricorrente AVV_NOTAIOiene che la Corte regionale sia andata ultrapetita nel rigettare l’appello, avendo confermato il rigetto del ricorso, per una motivazione differente rispetto alla sentenza di primo grado.
In particolare, la Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato il ricorso proprio dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., in quanto, a suo dire, la tassazione degli interessi sui depositi della procedura fallimentare doveva effettuarsi in capo all’assuntore del concordato fallimentare (e quindi in capo alla RAGIONE_SOCIALE), che avrebbe dovuto, quindi, inserire tali interessi attivi nella propria dichiarazione fiscale, ed avrebbe avuto, di conseguenza, la possibilità di scomputare tali interessi dal proprio debito fiscale.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, invece, pur ritenendo che il credito fiscale in questione fosse stato correttamente inserito nella dichiarazione fiscale relativa al c.d. maxi-periodo fallimentare (art. 5, comma 4, d.P.R. n. 322/1998), ha tuttavia evidenziato che: a ) il credito in questione era stato trasferito all’assuntore a seguito dell’omologazione del concordato fallimentare, ma tale trasferimento non era stato notificato all’Amministrazione finanziaria, in base a quanto previsto dagli artt. 69 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e 43bis , comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; b ) in ogni caso, la cessione dall’assuntrice alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. era avvenuta in violazione del divieto di doppia cessione di un credito fiscale, previsto dal richiamato art. 43bis , comma 1, d.P.R. n. 602/1973.
Orbene, AVV_NOTAIOiene la ricorrente che la statuizione emessa dalla Corte regionale non trovava corrispondenza nelle richieste RAGIONE_SOCIALE parti e nelle argomentazioni a loro AVV_NOTAIOegno, che riguardavano unicamente l’individuazione del soggetto d’imposta (curatela fallimentare o assuntore) legittimato ad utilizzare in dichiarazione l’eccedenza derivante dalle ritenute operate sugli
interessi attivi bancari maturati nel corso della procedura, e che, proprio su tale questione, la CRAGIONE_SOCIALE. di secondo grado aveva dato risposta favorevole alla RAGIONE_SOCIALE, salvo poi rigettare l’appello per le ragioni in precedenza evidenziate.
Sul punto, va innanzitutto evidenziato che è corretta l’affermazione della Corte regionale, allorquando rileva che l’assuntore avrebbe dovuto, innanzitutto, notificare la cessione (mediante omologazione del concordato fallimentare) all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, successivamente, non avrebbe potuto cedere comunque il credito, stante il divieto di nuova cessione previsto dall’art. 43 -bis , comma 1, d.P.R. n. 602/1973.
Tali questioni, pur non essendo state sollevate dalle parti, rientrano comunque nell’àmbito dell’accertamento che deve effettuare il giudice, circa l’effettiva esistenza del credito in capo al cessionario, stante la natura di attrice in senso AVV_NOTAIOanziale della parte che chiede il rimborso.
E’ vero che i problem i della notifica della cessione del credito all’assuntore, e del divieto della doppia cessione, non erano stati mai specificamente posti, ma essi si collocano all’interno del dibattito processuale relativo alla vicenda dedotta in giudizio, riguardante un credito d’imposta dichiarato da una procedura fallimentare poi chiusa con un concordato fallimentare a seguito di intervento di terza assuntrice.
Le questioni della mancata notifica della cessione all’assuntore, e del divieto della doppia cessione, erano infatti quaestiones iuris rilevabili d’ufficio , che di certo non hanno mutato il petitum e la causa petendi di un giudizio impugnatorio (contro il diniego tacito di rimborso), nel quale la RAGIONE_SOCIALE affermava di avere diritto al rimborso del credito IRES in quanto
valida cessionaria di tale credito e l’ Amministrazione finanziaria negava tale diritto ritenendo appunto che la RAGIONE_SOCIALE non lo avesse validamente acquistato. Il perimetro del giudizio della Corte di merito, dunque, è rimasto inalterato, riguardante comunque la verifica della sussistenza del diritto di credito in capo alla RAGIONE_SOCIALE.
Quanto alla motivazione della sentenza, essa non appare né illogica né contraddittoria. La C.G.T. di secondo grado, invero, sul rilievo della alterità tra la procedura fallimentare e la terza assuntrice di concordato, ha AVV_NOTAIOenuto che vi era stato un primo trasferimento del credito IRES tra queste due entità autonome, e da ciò ha tratto le conseguenze giuridiche sopra esposte.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Nulla per le spese, essendo l’RAGIONE_SOCIALE rimasta intimata.
Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. tenuta al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della ricorrente, di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(AVV_NOTAIO. NOME COGNOME) (AVV_NOTAIO. NOME COGNOME)