Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25521 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25521 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7654/2016 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
sul ricorso incidentale proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente incidentale-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, INDIRIZZO;
-intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3977/2015, depositata il 21 settembre 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. -In data 11 dicembre 2012 l’Agenzia delle entrate -Direzione provinciale II Milano notificava al curatore del Fallimento di RAGIONE_SOCIALE gli avvisi di accertamento induttivo n. T9D032B07009/2012 e n. T9D032B07011/2012 riferiti rispettivamente ai periodi d’imposta 2007 e 2008, con i quali, tra l’altro, recupera va, ai sensi dell’art. 54 , comma 4, d.P.R. 633/72 il credito IVA, già rimborsato in data 2 novembre 2011, ritenuto non spettante, ceduto a RAGIONE_SOCIALE con atto del 26 luglio 2011, e garantito da polizza fideiussoria n. 1412544 del 7 settembre 2011, stipulata tra il curatore del fallimento e la Itas Mutua. Nel gennaio 2013, l’Ufficio notificava il provvedimento di escussione di polizza fideiussoria, prot. 2013/12793, al fideiussore
RAGIONE_SOCIALE e, per conoscenza, alla curatela del Fallimento e alla cessionaria.
Con distinti ricorsi, RAGIONE_SOCIALE impugnava gli avvisi di accertamento e il provvedimento di escussione di polizza fideiussoria, chiedendone l’annullamento perché gli avvisi di accertamento erano stati notificati al curatore successivamente alla chiusura del fallimento e per insussistenza dei presupposti legittimanti l’accertamento induttivo, con conseguente nullità del provvedimento di escussione della polizza fideiussoria e condanna dell’Ufficio a rimborsarle la somma di euro 82.270,900 (oltre interessi e accessori) versata in esecuzione del suddetto provvedimento.
L’Ufficio resisteva chiedendo dichiararsi l’ inammissibilità dei ricorsi per carenza della legittimazione attiva della ricorrente e per difetto di giurisdizione del giudice tributario sulle questioni concernenti l’escussione della polizza fideiussoria.
La Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza n. 1660/02/2014, accoglieva i ricorsi, previa riunione degli stessi, sul presupposto della legittimazione attiva della ricorrente, ancorché non destinataria degli atti impositivi impugnati.
-Avverso tale pronuncia, l’Ufficio proponeva atto di appello.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 3977/2015, depositata il 21 settembre 2015, ha accolto l’appello dell’Agenzia , escludendo la legittimazione processuale del successore a titolo particolare nel diritto controverso.
-La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, che ha illustrato con memoria.
L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso e ricorso incidentale condizionato, anch’esso affidato a un unico motivo.
4. -Il giudizio è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con l’unico motivo del ricorso principale la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell ‘ art. 24 Cost., dell’art. 111 c.p.c., degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Parte ricorrente contesta la decisione della Commissione tributaria regionale di escludere la legittimazione attiva a impugnare gli atti di accertamento e il provvedimento di escussione della polizza fideiussoria in quanto non era destinataria dei provvedimenti stessi. Gli avvisi di accertamento, infatti, erano indirizzati alla società cedente, quale titolare del rapporto tributario, mentre del provvedimento di escussione della polizza fideiussoria era destinataria la Itas MutuaRAGIONE_SOCIALE La ricorrente precisa che il provvedimento di escussione della polizza fideiussoria veniva notificato dall’Agenzia delle entrate alla società cedente e alla cessionaria. Pertanto, si evidenzia che i provvedimenti dell’Agenzia delle entrate, avverso i quali ha proposto ricorso, avessero una portata lesiva nei suoi confronti.
1.1. -Il motivo è fondato.
La cessione del credito di imposta importa il subingresso del terzo nella posizione del contribuente (Cass. n. 25491/2019) e la controversia concernente il rimborso ha comunque l’attitudine a porre questioni inerenti al rapporto tributario, da definirsi con autorità di giudicato anche in contraddittorio con il cessionario (Cass., Sez. Un., n. 30751/2018). Ciò perché la cessione del
credito lascia inalterati i termini e le modalità del rapporto sostanziale da cui il credito trae origine, sicché il debitore ceduto diventa obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui lo era nei confronti del suo creditore originario (Cass. n. 27884/2013).
Di qui la conseguenza che il cessionario acquista i diritti rivolti alla realizzazione del credito ceduto, tra i quali rientrano le azioni dirette all’adempimento della prestazione, compresa quella di rimborso rivolta al fisco, che necessariamente implicano l’impugnazione delle sentenze che tale rimborso abbiano vanificato (Cass. n. 9842/2018).
Non si pone in contrasto con quest’affermazione Cass. n. 11468/2011, la quale, anzi, ha stabilito che il cessionario di un credito IVA, la cessione del quale sia intervenuta prima dell’eventuale giudizio riguardante il credito, vanta nei confronti dell’amministrazione finanziaria una posizione sostanziale autonoma. Semplicemente, con la sentenza in questione questa Corte si è limitata a precisare che la posizione sostanziale autonoma vantata dal cessionario lo faculta a proporre intervento adesivo autonomo, ex art. 14, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella controversia già instaurata tra amministrazione e contribuente titolare del credito e, quindi, di impugnare la sentenza emessa a conclusione del giudizio, a fini di economia processuale (Cass. n. 5621/2017; Cass. n. 575/2001).
2. -Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 19 d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 e 4 c.p.c. Secondo quanto prospettato, la Commissione tributaria regionale non risulta munita di giurisdizione in relazione alla domanda di annullamento dell’atto di escussione della polizza fideiussoria, formulata sin dal ricorso introduttivo e ribadita nell’atto di
contro
deduzioni di appello del 16 ottobre 2014, senza che, in contrario, possano valere le considerazioni che si trovano formulate nell’orientamento, espresso nella risalente pronuncia delle Sezioni unite di codesta Corte n. 2281/1990. L’adesione al principio ivi affermato, secondo cui appartiene alla giurisdizione del giudice tributario -siccome individuata sulla base dell’oggetto della domanda, e non del soggetto istante – la cognizione della domanda di rimborso di un credito di imposta da parte del cessionario del medesimo, non implica di riconoscere la legittimazione di quest’ultimo ad impugnare l’atto di escussione della garanzia fideiussoria, prestata ai sensi del citato art. 38 bis . In disparte ai profili di atipicità dell’atto in questione, rilevanti agli effetti di cui all’art . 19 d.lgs. n. 546/92, si evidenzia come l’avvenuta escussione della polizza – che si atteggia peraltro, tipicamente, quale garanzia ‘autonoma’, e quindi implicante l’obbligo del garante di pagare a prima richiesta e con rinuncia al beneficium excussionis -escludendo la soggezione del cessionario all’azione diretta del Fisco per il recupero del credito da rimborso, varrebbe a incidere, eliminandolo in radice, sullo stesso interesse a impugnare l’atto di escussione della garanzia. Sotto tale profilo, dunque, la Commissione tributaria regionale avrebbe errato nel non dichiarare il difetto di giurisdizione sulla domanda di annullamento dell’atto di escussione della garanzia, siccome non involgente la delibazione di questioni devolute alla cognizione del giudice tributario, ma semmai concernenti l’eventuale accertamento del diritto del garante solvente ad agire in regresso verso il debitore principale.
2.1. -Il motivo è fondato.
Le controversie concernenti l’escussione della polizza fideiussoria, ex art. 38-bis, d.P.R. n. 633 del 1972, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto, da un lato, la
facoltà di escutere la garanzia prestata dal contribuente non è espressione del potere impositivo spettante all’Amministrazione finanziaria e, dall’altro, il rapporto autonomo di garanzia che sorge tra garante e debitore ha un oggetto diverso da quello del debito principale costituito dalla pretesa tributaria (Cass., Sez. Un., n. 1125/2023).
-Conclusivamente, vanno accolti sia il ricorso principale sia quello incidentale.
Le spese verranno regolate in sede di rinvio quanto al ricorso principale; vanno, invece, compensate tutte le voci di spesa concernenti il ricorso incidentale, in considerazione della circostanza che la citata pronuncia delle Sezioni Unite è intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda di annullamento dell’atto di escussione della polizza fideiussoria e compensa tutte le relative voci di spesa; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese, in relazione ai restanti profili.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 12 giugno 2025.
La Presidente NOME–NOME COGNOME