Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10810 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10810 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/04/2024
IRES ATTO RECUPERO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8617/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO presso il cui studio in Roma, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO, n. 5652/2014, depositata IL 23/09/2014:
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorre nei confronti d ell’RAGIONE_SOCIALE , che resiste a mezzo controricorso, avverso la sentenza in epigrafe . Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello del la contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Roma che aveva rigettato il ricorso avverso l’atto di recupero dell’Ires per l’anno di imposta 2004.
La società contribuente, con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2004, portava in compensazione il credito Ires maturato da altra società del gruppo, la RAGIONE_SOCIALE, ed alla stessa ceduto, indicandolo nel quadro RK. La società cedente, a propria volta, aveva indicato il credito ceduto nel quadro RK della dichiarazione relativa al periodo di imposta dal 1° novembre 2004 al 31 maggio 2005. L’Ufficio, tuttavia riteneva che la società cessionaria potesse utilizzare il credito solo contestualmente o successivamente alla data in cui la società cedente aveva indicato il medesimo nella propria dichiarazione in ragione di quanto previsto dall’art. 2 d.m. 30 settembre 1997, n. 384.
Considerato che:
Con l’unico motivo la contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la erronea e falsa applicazione dell’art. 43ter , 43ter, comma 2 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 5 d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, dell’art. 2 d.m. 30 settembre 1997, n. 384, dell’art. 4 preleggi.
In primo luogo censura la sentenza impugnata per aver applicato l’art. 43 -ter d.P.R. n. 602 del 1973 in un testo diverso da quello applicabile ratione temporis in ragione RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate dall’art. 11, comma 1, lett. e) n. 1 d.P.R. n. 546 del 1999 in vigore dal
3 marzo 2000. Per l’effetto, ed in ragione del tenore della disposizione così come modificata, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che, in qualità di cessionaria, potesse utilizzare il credito di imposta già a partire dal periodo successivo a quello con riferimento al quale l’eccedenza si era generata in capo al la cedente e per aver ritenuto che, invece, l’eccedenza si potes se utilizzare solo dopo la presentazione della relativa dichiarazione da parte di quest’ultima . Assume, in proposito, che l’art. 2 d.m. n. 384 del 1997 -il quale prevede che il cessionario può utilizzare le eccedenze ricevute per i versamenti, anche in acconto, dell’imposta sul reddito RAGIONE_SOCIALE persone giuridiche o dell’imposta locale sui redditi i cui termini scadono contestualmente o successivamente alla data in cui il cedente ha presentato la dichiarazione da cui le eccedenze stesse emergono -è norma da ritenersi sostanzialmente abrogata. Aggiunge che l’interpretazione prospettata trova conforto nella successiva introduzione del comma 2bis all’art. 43 -ter d.P.R. n. 602 del 1973, norma di interpretazione autentica, che ha consentito l’efficacia della cessione anche senza indicazione degli estremi del cessionario.
Il motivo è infondato, se pure va corretta la motivazione resa sul punto dalla C.t.r. ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.
2.1. Tra le misure di favore di cui i gruppi d’impresa possono beneficiare vi è quella prevista dal l’articolo 43 -ter d.P.R. n. 602 del 1973 introdotto dall ‘art. 3, comma 94, legge 28 dicembre 1995, n. 549 le cui disposizioni attuative sono contenute nel d.m. n. 384 del 1997. Il comma 1 dell’art. 43 -ter cit. , prevede una procedura semplificata per il trasferimento intercompany RAGIONE_SOCIALE eccedenze Ires, consentendo che le stesse, ove risultanti dalla dichiarazione dei redditi RAGIONE_SOCIALE società o enti appartenenti ad un gruppo, possano essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all’ente dello stesso gruppo, senza
l’osservanza RAGIONE_SOCIALE formalità di cui agli articoli 69 e 70 regio dec reto 18 novembre 1923, n. 2440.
2.2. Nella versione originaria il comma 2 dell’art. 43 -ter cit. prevedeva che nei confronti dell’Amministrazione finanziaria la cessione RAGIONE_SOCIALE eccedenze si considerasse effettuata alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui esse emergevano ed erano efficaci a condizione che l’ente o società cedente indicasse nella dichiarazione stessa gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi. ll successivo comma 3, stabiliva che le eccedenze di imposta cedute erano computate dai cessionari in diminuzione dei versamenti dell’imposta sul reddito RAGIONE_SOCIALE persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi i cui termini scadevano a partire dalla data in cui la cessione si considerava effettuata ai sensi del comma 2.
L’art. 2 d.m. n. 547 del 1997 , recante le disposizioni di attuazione, prevedeva (e prevede tutt’ora) , al comma 1, che l’ente o la società cedente debba indicare nella predetta dichiarazione dei redditi da cui emerge il credito di imposta ceduto, a pena di inefficacia, gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi dei crediti ceduti e, al comma 2, che il cessionario può utilizzare le eccedenze per i versamenti, anche in acconto, dell’imposta sul reddito RAGIONE_SOCIALE persone giuridiche o dell’imposta locale sui redditi i cui termini scadono contestualmente o successivamente alla data in cui il cedente ha presentato la dichiarazione da cui le eccedenze stesse emergono.
2.3. Successivamente, su tale disciplina è intervenuto l’art. 11, comma 1, lett e), nn. 1 e 2, d.P.R. n. 542 del 1999 all’esito del quale il testo del comma 2 dell’art. 43 -ter è divenuto il seguente: «nei confronti dell’amministrazione finanziaria la cessione RAGIONE_SOCIALE eccedenze è efficace a condizione che l’ente o società cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a
ciascuno di essi»; contestualmente il comma 3 è stato abrogato. Alcuna modifica, invece, è stata apportata all’art. 2 del d.m. n. 547 del 1997 recante, come detto, la disciplina di attuazione.
2.4. Così ricostruita la disciplina vigente con riferimento all’anno di imposta 2004, va rilevato che la C.t.r. ha errato nel fare riferimento all ‘art. 43 -ter d.P.R. n. 602 del 1973 nel testo vigente prima RAGIONE_SOCIALE modifich e apportate dal d.P.R. n. 547 del 1997. Nel 2004, infatti, l’art. 43 -ter cit. non conteneva più il riferimento alla data di presentazione della dichiarazione.
2.5. Ciò posto, questa Corte ha già precisato che in virtù del disposto di cui all’art. 43 ter cit., nella versione successiva alle modifiche del 1999, non è necessaria la notifica della cessione RAGIONE_SOCIALE eccedenze all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a condizione che la società cedente indichi nella dichiarazione dei redditi gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti. Pertanto, l’omessa indicazione dei dati richiesti in dichiarazione equivale ad omessa notifica, con la conseguente inefficacia dell’atto d i cessione nei confronti dell’amministrazione finanziaria. (Cass. 14/03/2022, n. 8246). Si è ulteriormente precisato che il trasferimento RAGIONE_SOCIALE eccedenze ai sensi dell’articolo 43 -ter cit. richiede il formale rispetto della particolare procedura richiesta da tale norma e, in particolare, dell’obbligo di comunicare la cessione RAGIONE_SOCIALE eccedenze nel quadro CK della dichiarazione dei redditi (Cass. 09/02/2022, n. 4238)
Si è chiarito, infine, che non è rilevante che l’omissione sia stata commessa dalla società cedente e non dalla cessionaria in quanto la norma è chiara nel subordinare l’efficacia della cessione infragruppo ad un adempimento formale della cedente (Cass. 11/02/2022, n. 4452).
2.6. Orbene, nella fattispecie in esame è pacifico che la società cessionaria ha portato il credito in compensazione nella dichiarazione dei redditi del 2004 quando ancora la società cedente non aveva
provveduto ad indicarlo nella propria dichiarazione. Nello stesso ricorso, infatti, si riferisce che la contribuente, cessionaria del credito, indicava l’eccedenza nel quadro RK della dichiarazione presentata in data 10 ottobre 2005 e relativa al periodo di imposta dal 16 dicembre 2003 al 15 dicembre 2004; la società cedente, invece, aveva indicato il credito ceduto nel quadro RK della dichiarazione presentata in data 27 febbraio 2006 per il periodo di imposta dal 1° novembre 2004 al 31 maggio 2005. Pertant o, in ragione dell’espresso disposto di cui all’art. 43 -ter d.P.R. n. 600 del 1973 -il quale, si ribadisce, prevede che la cessione è efficace nei confronti dell’Ufficio a condizione che la cedente la indichi nella propria dichiarazione dei redditi -la RAGIONE_SOCIALE COGNOME non poteva portare in compensazione il credito Ires della cedente, valendosi della procedura semplificata ivi prevista in quanto tale cessione non era efficace n ei confronti dell’Ammin istrazione.
2.7. Va aggiunto, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, che nessuna diversa conclusione può trarsi dall’inserimento, nell’art. 43ter , del comma 2bis , (aggiunto dal d.l. n. 16 del 2012, art. 2, comma 3, convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2012) Secondo questo nuovo comma «in caso di cessione dell’eccedenza dell’imposta sul reddito RAGIONE_SOCIALE società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, di cui all’art. 122 del testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell’importo ceduto non determina l’inefficacia ai sensi del secondo comma. In tale caso si applica la sanzione di cui al D.L. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 8, comma 1, nella misura massima stabilita». Ebbene, nella relazione di accompagnamento alla bozza definitiva del decreto fiscale del 2012 si afferma che il comma 3 prevede altresì l’aggiunta di un comma al l’art. 43ter d. P.R. n. 602 del 1973, a l fine di attenuare gli effetti dell’omessa indicazione in dichiarazione dell’attribuzione della eccedenza d’imposta
nel caso in cui questa venga ceduta dal consolidato al soggetto consolidante per il pagamento di propri debiti tributari. Con la modifica proposta si evita in sostanza che la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi del consolidato -compilata dall’ente o società consolidante -dei dati del cessionario-consolidante, determini l’inefficacia della cessione nei confronti dell’Amministrazione finanziaria..
Questa Corte ha chiarito che la detta disposizione non ha funzione interpretativa autentica ed esplicativa del pregresso contenuto, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, ma introduce una novità riguardante il consolidato, e si giustifica proprio per evitare le rigorose conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di comunicazione prescritti dal comma 2 nell’ipotesi di cessione della eccedenza alla consolidante-controllante per il pagamento dei propri debiti fiscali .
Si tratta di una traccia interpretativa particolarmente eloquente dell’art. 43ter , comma 2, che aiuta a spiegare la portata e l’area applicativa della rigorosa disciplina dettata dal previgente art. 43ter cit. (Cass. 21/11/2018, n. 30014)
2.8. Va affermato, di conseguenza, il seguente principio di diritto « In tema di cessione RAGIONE_SOCIALE eccedenze nell’ambito del gruppo, ai sensi dell’art. 43 -ter , comma 2, d.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602 (come modificato dall’art. 11, comma 1, lett e) n. 1 d.P.R. n. 542 del 1999 e nel testo anteriore all’introduzione del comma 2bis , aggiunto dal l’art. 2, comma 3, d.l. n. 16 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2012) la cessione senza l’osservanza RAGIONE_SOCIALE formalità di cui agli articoli 69 e 70 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 è efficace nei confronti dell’Amministrazione finanziaria a condizione che la società
cedente abbia già indicato nella dichiarazione dei redditi gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti ».
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità , che liquida in euro 5.600,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2024.