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Cessione crediti garanzia leasing: no agevolazioni

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23902/2024, ha stabilito che la cessione di crediti a garanzia del pagamento dei canoni di un contratto di leasing non beneficia delle agevolazioni fiscali previste per le operazioni di finanziamento. Tale operazione, non immettendo nuova liquidità nel sistema, non può usufruire dell’imposta sostitutiva ma deve essere assoggettata all’imposta di registro proporzionale. La decisione chiarisce l’ambito di applicazione della ‘cessione crediti garanzia leasing’ in materia tributaria.

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Pubblicato il 16 dicembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Cessione Crediti a Garanzia di un Leasing: La Cassazione Nega le Agevolazioni Fiscali

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 23902 del 2024 offre un importante chiarimento sul trattamento fiscale della cessione crediti garanzia leasing. Con questa pronuncia, i giudici hanno stabilito che l’atto di cedere crediti per garantire il pagamento dei canoni di un contratto di leasing non rientra tra le operazioni di finanziamento agevolate dall’art. 15 del d.P.R. 601/1973. Si tratta di una decisione che consolida un orientamento restrittivo e che ha significative implicazioni per le imprese.

I Fatti del Caso

Una società aveva stipulato un contratto di leasing e, a garanzia del corretto adempimento dei pagamenti dei canoni, aveva ceduto pro solvendo alcuni suoi crediti alla società di leasing. La società contribuente riteneva che tale operazione, essendo strumentale a un’operazione finanziaria, dovesse beneficiare dell’imposta sostitutiva, un regime fiscale di favore che prevede un’aliquota ridotta (0,25%) e l’esenzione dalle imposte di registro, bollo e ipocatastali.

L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, contestava questa interpretazione, sostenendo che l’operazione dovesse essere assoggettata alla normale imposta di registro proporzionale. Dopo un contenzioso che aveva visto la commissione tributaria regionale dare ragione alla società, l’Agenzia ha presentato ricorso in Cassazione.

La Questione Giuridica: Cessione Crediti Garanzia Leasing e l’Art. 15

Il fulcro della controversia risiedeva nell’interpretazione dell’art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Questa norma prevede un regime fiscale agevolato per le “operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine” e per tutti gli atti e le garanzie ad esse connesse.

La domanda a cui la Corte ha dovuto rispondere era la seguente: la cessione di un credito, posta in essere non per ottenere nuova liquidità ma per garantire un’obbligazione già sorta (il pagamento dei canoni di leasing), può essere considerata parte integrante di un’operazione di finanziamento agevolabile?

L’Interpretazione Restrittiva della Norma Agevolativa

Secondo la Corte di Cassazione, la risposta è negativa. Le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate per analogia a casi non espressamente previsti. La ratio legis dell’art. 15 è quella di favorire lo sviluppo economico incentivando operazioni che immettono nuova ricchezza e liquidità nel mercato, permettendo così nuovi investimenti produttivi.

Le Motivazioni della Cassazione

La Corte ha basato la sua decisione su principi consolidati. Innanzitutto, ha ribadito che il beneficio fiscale opera solo per quelle operazioni che si traducono nella “provvista di disponibilità finanziaria”. Nel caso di specie, la cessione crediti garanzia leasing non comporta l’erogazione di nuovo denaro a favore del contribuente. L’operazione ha una mera funzione di garanzia per un’obbligazione preesistente e non aumenta la capacità di investimento della società.

I giudici hanno sottolineato che, sebbene collegata al contratto di leasing, la cessione del credito mantiene una sua autonomia causale e funzionale. La sua causa non è il finanziamento, ma la garanzia del recupero del credito da parte della società di leasing. Poiché il negozio di cessione non ha lo scopo di fornire nuove risorse finanziarie, ma solo di tutelare il creditore, non può beneficiare del trattamento agevolato.

Di conseguenza, l’atto deve essere assoggettato al regime ordinario, ovvero all’imposta di registro in misura proporzionale dello 0,50%, come previsto per le cessioni di crediti dall’art. 6 della Tariffa annessa al D.P.R. 131/1986 (Testo Unico dell’Imposta di Registro).

Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche

La sentenza n. 23902/2024 consolida un principio fondamentale: non tutte le operazioni collegate a un contratto finanziario sono automaticamente agevolabili. Per accedere all’imposta sostitutiva, è necessario che l’operazione contribuisca direttamente all’erogazione di nuova liquidità. La cessione crediti garanzia leasing, avendo una finalità puramente di garanzia, è esclusa da questo perimetro.

Questa pronuncia fornisce una chiara indicazione alle imprese e ai professionisti sulla corretta qualificazione fiscale di tali atti, riducendo l’incertezza interpretativa. Le aziende dovranno quindi considerare l’impatto dell’imposta di registro proporzionale nella strutturazione di garanzie accessorie ai contratti di leasing, per evitare future contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria.

Una cessione di crediti a garanzia di un contratto di leasing ha diritto alle agevolazioni fiscali previste per i finanziamenti?
No. Secondo la Corte di Cassazione, questa operazione non si qualifica per le agevolazioni fiscali previste dall’art. 15 del d.P.R. 601/1973, poiché la sua funzione è di garanzia e non di erogazione di nuova liquidità finanziaria.

Qual è la tassazione corretta per la cessione di crediti a garanzia di un leasing?
L’operazione è soggetta all’imposta di registro in misura proporzionale dello 0,50%, come stabilito dall’art. 6 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico sull’Imposta di Registro).

Perché la Corte distingue questa operazione da un finanziamento vero e proprio?
La Corte chiarisce che la finalità (‘ratio legis’) della norma agevolativa è incentivare operazioni che immettono nuova ricchezza nel sistema economico per favorire investimenti produttivi. Una garanzia su un debito già esistente, come i canoni di leasing, non assolve a questa funzione e quindi non può beneficiare del regime fiscale di favore.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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