Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17775 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17775 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/06/2024
Oggetto:
Tributi –
Accertamento – Cessione contratto di leasing
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 24666/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, presso il cui studio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata, come da procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli -Venezia Giulia n. 103/03/2016, depositata il 21.03.2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 1° marzo 2024.
RILEVATO CHE
La CTP di Udine rigettava il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA, in relazione all’anno d’imposta 2008 , con il quale erano state riscontrate
sopravvenienze attive in relazione alla cessione di quattro contratti di leasing ;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Friuli -Venezia Giulia rigettava l’appello proposto dal contribuente, osservando, per quanto ancora qui interessa, che:
-l’avviso di accertamento impugnato scaturiva da un controllo effettuato mediante acquisizione di documentazione, a ll’esito del quale era stata contestata alla contribuente l’omessa dichiarazione di sopravvenienze attive ai sensi dell’art. 88, comma 5, del TUIR, in relazione alla cessione di quattro contratti di leasing stipulati per l’acquisto di altrettante autovetture, avendo l’Ufficio determinato quale valore normale dei beni quello dichiarato all’atto di acquisto degli stessi;
sebbene il valore di mercato fosse in astratto un dato corretto, nella specie la contribuente non aveva mai ‘seriamente contestato l’erroneità di quanto determinato dall’Ufficio ‘ e non aveva allegato alcun elemento diverso da quello risultante dal prezzo d’acquisto RAGIONE_SOCIALE autovetture, risalente ad un paio di anni prima della cessione dei contratti di leasing ; la sentenza di primo grado ha rispettato, pertanto, le regole di ripartizione dell’onere probatorio ;
la contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
-l’RAGIONE_SOCIALE resisteva all’impugnazione con controricorso .
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 88, commi 3, 5 e 9, del TUIR, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. , per avere la CTR confermato l’errata determinazione del valore normale, operata dall’Ufficio, sulla base del prezzo di listino a nuovo, pagato dalla contribuente al momento dell’acquisto originario RAGIONE_SOCIALE autovetture,
anziché applicare come parametro il valore di mercato riferito al momento successivo della cessione del contratto di l easing , desumibile dalle riviste specializzate del mercato RAGIONE_SOCIALE auto usate; aggiunge che solo ove l’Ufficio avesse determinato il valore normale secondo i parametri previsti dalla legge, sarebbe spettato alla contribuente l’onere di provare che il valore era diverso;
con il secondo motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che appartenesse al notorio la quotazione di un bene, laddove il fatto notorio riguardava la svalutazione RAGIONE_SOCIALE autovetture usate; precisa che, non avendo l’Ufficio fornito idonea prova contraria, il valore indicato nell’avviso di accertamento come valore normale era errato e non utilizzabile;
-i predetti motivi, che vanno esaminati unitariamente per connessione, sono infondati;
occorre premettere che, con riferimento alla cessione del contratto di leasing , l’art. 88, comma 5, del TUIR, nel disciplinare le conseguenze fiscali in capo al cedente, prevede che ‘In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva’ ;
la cessione anticipata del contratto di leasing , quindi, determina per il cedente una sopravvenienza attiva presunta e l’importo da sottoporre a tassazione, al fine di prevenire fenomeni di evasione, sarà il valore ‘normale’ del bene oggetto della cessione, inteso come valore minimo fiscalmente rilevante, anche se l’importo stabilito come corrispettivo dovesse essere inferiore;
per quanto riguarda il valore “normale”, occorre riferirsi a quello determinabile ai sensi dell’art. 9, comma 3, del TUIR, che corrisponde al ‘prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al
medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore ‘;
trattandosi, nella specie, di autovetture, il valore ‘normale’ va determinato, in linea di massima, con riferimento al prezzo di mercato della stessa tipologia di beni;
-la CTR ha sostenuto che il valore ‘normale’ era stato correttamente stabilito dall’Ufficio sulla base del valore di acquisto pagato dal cedente e risalente, peraltro, solo ad un paio di anni prima della cessione, non avendo la contribuente specificatamente contestato tale importo, mediante la produzione di elementi concreti diversi da quelli indicati dall’Amministrazione finanziaria;
-il valore ‘normale’ determinato dall’RAGIONE_SOCIALE corrisponde, quindi, al valore di mercato, essendo stato assunto quale parametro di riferimento il prezzo di acquisto del bene, dichiarato nel contratto di leasing solo alcuni anni prima della cessione;
-stabilito correttamente il valore ‘normale’ del bene, a i fini della ripresa della sopravvenienza attiva, gravava sulla contribuente l’onere di fornire la prova che il valore di mercato era inferiore a quello indicato dall’Ufficio, non essendo sufficiente una contestazione generica sul parametro utilizzato per la sua quantificazione;
la CTR si è attenuta ai suindicati principi, avendo accertato con un giudizio di fatto non sindacabile in questa sede, che la sopravvenienza attiva era stata determinata sulla base del valore ‘normale’ del bene;
– in conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, liquidate in complessivi € 5.800,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito;
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 1° marzo 2024.