Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7707 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7707 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12636/2016 proposto da:
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO
AVVISO DI ACCERTAMENTO
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA -MILANO n. 1911/2016, depositata in data 5/4/2016;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025;
Fatti di causa
In data 25 febbraio 2014 , l’Agenzia delle Entrate, ufficio di Sondrio, notificò a NOME COGNOME (d’ora in avanti, ‘il contribuente’ ) un avviso di accertamento recante la rettifica della dichiarazione dei redditi presentata dal ricorrente per l’anno 2011 ai fini Irpef.
In particolare, l’ufficio riqualificò come cessione di area edificabile la cessione del fabbricato di proprietà del contribuente, dove fino al momento della vendita egli aveva risieduto a titolo di abitazione principale.
Secondo l’ufficio, la cessione di un fabbricato di cui sia prevista la demolizione in vista della successiva realizzazione di edifici residenziali andava sussunta, ai fini fiscali, nella lett. b) dell’art. 67 del d.P.R. n. 917 del 1986 quale cessione di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, con la consequenziale tassazione della plusvalenza.
Impugnato l’avviso di accertamento, nel contraddittorio con l’ufficio, la C.T.P. di Sondrio annullò la ripresa fiscale.
Su appello dell’ufficio, la C.T.R. riformò integralmente la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
Il contribuente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.
Rilevato che
-in data 21/4/2017 il Sig. COGNOME ha presentato all’Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia RAGIONE_SOCIALE riscossione RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE la richiesta di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016 (C.d. “rottamazione delle cartelle”) degli importi oggetto del presente contezioso;
-l’Agenzia delle Entrate Riscossione (già RAGIONE_SOCIALE) ha accolto la richiesta di adesione alla definizione agevolata presentata dal Sig. COGNOME
-in data 28/9/2018 il Sig. COGNOME ha completato i pagamenti richiesti, perfezionando la definizione agevolata;
Considerato che
Il ricorrente ha prodotto le quietanze dei versamenti delle rate dovute per la definizione agevolata;
Nulla osta alla dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
Non occorre provvedere sulle spese, attesa il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’Agenzia delle Entrate;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.