Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12650 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12650 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1317/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BOLOGNA n. 2506/2017 depositata il 18/09/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La contribuente COGNOME NOME era attinta da avviso di accertamento sull’anno di imposta 2007 per plusvalenza da cessione di area edificabile a favore di società immobiliare. Adiva pertanto il collegio di prossimità rappresentando di aver compravenduto un’area ove era insistente un edificio, quindi già edificata, affermando irrilevante la circostanza che l’edificio esistente dovesse poi essere abbattuto e ricostruito come edificio residenziale, verosimilmente con maggior cubatura ed intrinseco aumento di valore di mercato. I giudici di primo grado apprezzavano le ragioni di parte contribuente, ma il collegio d’appello riformava la sentenza ritenendo prevalente la cessione dell’area fabbricabile, piuttosto che la compravendita di un compendio immobiliare costituito da area di terreno più edificio da abbattere e ricostruire. Tuttavia, in accoglimento solo parziale delle pretese erariali, non confermava l’originaria ripresa a tassazione, ma rimodulava il dovuto a carico della contribuente.
Avverso questa sentenza ricorre per Cassazione la parte contribuente affidandosi a tre motivi cui replica tempestivamente il patrono erariale spiegando controricorso.
In prossimità dell’adunanza, l’erede e successore della parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.
CONSIDERATO
Vengono proposti tre mezzi di ricorso.
Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360 numero 4 codice di rito civile per violazione dell’articolo 112 stesso codice lamentando la nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione fra chiesto e pronunciato.
Più precisamente, la parte contribuente rappresenta che a fronte delle conclusioni erariali per la riforma della sentenza di primo grado e la conferma dell’atto impositivo, il giudice del gravame abbia individuato in una somma diversa ed inferiore il dovuto a carico della stessa parte contribuente.
Con il secondo motivo si profila censura hai sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione di cui all’articolo 81, oggi 67, primo comma lettera B del decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986 nonché dell’articolo 16, oggi 17, primo comma lettera g bis dello stesso testo. In altri termini, la parte contribuente lamenta che possa essere riqualificata come area edificabile un compendio immobiliare ove insiste un edificio, ancorché da abbattersi e ricostruire.
Con il terzo motivo si prospetta violazione sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione dell’articolo 2697 del codice civile in tema di onere della prova e sulla carenza di prova in ordine i fatti su cui si fonderebbe l’avviso di accertamento in altri termini lamenta il carattere presuntivo dell’avviso di accertamento e il non corretto riparto dell’onere della prova posto a fondamento della sentenza in scrutinio.
In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., va esaminato ed accolto il secondo motivo del ricorso, la cui fondatezza assorbe ogni altra questione dibattuta fra le parti. La causa, infatti, può essere decisa sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, secondo l’indirizzo espresso da questa Corte: “a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi
dell’art. 276 c.p.c.” (Cass. V , n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 12002/; Cass. S.U. n. 9936/2014).
Questa Corte ha già riconosciuto da tempo che la compravendita di un compendio immobiliare anche solo parzialmente edificato non sconta più la plusvalenza da cessione di area edificabile, ma deve essere inquadrata nella fattispecie della compravendita di terreno già edificato, ancorché l’immobile insistente sia previsto come da abbattere e da ricostruire con ampliamento e ho mutamento di destinazione d’uso.
Ed infatti, in materia di imposta sui redditi, come risulta dal tenore degli artt. 81, comma 1, lett. b) (ora 67) e 16 (ora 17), comma 1, lett. g) bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono soggette a tassazione separata, quali “redditi diversi”, le “plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”, e non anche di terreni sui quali insiste un fabbricato e quindi, già edificati. Ciò vale anche qualora l’alienante abbia presentato domanda di concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione dell’immobile e , successivamente alla compravendita, l’acquirente abbia richiesto la voltura nominativa dell’istanza, in quanto la “ratio” ispiratrice del citato art. 81 tende ad assoggettare ad imposizione la plusvalenza che trovi origine non da un’attività produttiva del proprietario o possessore ma dall’avvenuta destinazione edificatoria del terreno in sede di pianificazione urbanistica (cfr. Cass. V, n.15629/2014).
Più recentemente, il principio è stato affinato, specificando che, ai fini della tassazione separata, quali “redditi diversi”, delle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni, a titolo oneroso, di terreni dichiarati edificabili in sede di pianificazione urbanistica, l’alternativa fra “edificato” e “non edificato” non ammette un “tertium genus”, con la conseguenza che la cessione di un edificio, anche ove le parti abbiano pattuito la demolizione e ricostruzione con aumento
di volumetria, non può essere riqualificata dall’Amministrazione finanziaria come cessione del terreno edificabile sottostante, neppure se l’edificio non assorbe integralmente la capacità edificatoria residua del lotto su cui insiste, essendo inibito all’Ufficio, in sede di riqualificazione, superare il diverso regime fiscale previsto tassativamente dal legislatore per la cessione di edifici e per quella dei terreni (Cass. V, n. 5088/2019; n. 37416/2021; VI-5, n. 39133/2021).
Il ricorso è quindi fondato e merita accoglimento, la sentenza cassata con rinvio al giudice del merito perché si uniformi ai sopraesposti principi di diritto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per l’Emilia -Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16/04/2024.