Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4849 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4849 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25906/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME con gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOMEricorrente- contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
avverso la Sentenza della Commissione Tributaria regionale della Puglia -Sezione Distaccata di Foggia n. 853/2021 depositata il 05/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la CTR della Puglia -Sezione Distaccata di Foggia, in accoglimento dell’appello erariale, ha rigettato il ricorso della contribuente avverso gli avvisi di accertamento n. TVK011002449/2014, relativo all’anno di imposta 2011, e n. TVK011002474/2014 relativo all’anno di imposta 2012, con i quali è stato accertato il maggior reddito da partecipazione in società di capitali a ristretta base;
successivamente, l ‘Agenzia delle Entrate, DP di Foggia, ha emesso separati provvedimenti di annullamento totale in autotutela degli avvisi di accertamento in oggetto, come da produzione della ricorrente in data 29/10/2024;
la ricorrente, con istanza depositata in pari data, premesso che sono intervenuti nel giudizio di legittimità fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l’effettivo venir meno dell’interesse alla richiesta pronuncia, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con liquidazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale;
Ritenuto che:
deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, l’interesse al ricorso; -in ordine alle spese, questa Corte ha affermato che, nell’ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione ope legis prevista dal comma 3 dell’articolo citato, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005 (v. Cass., 14 febbraio 2017, n. 3950; Cass., 21 settembre 2010, n. 19947);
ancora, questa Corte ha avuto modo di statuire che, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell’atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua
emanazione, stante, invece, l’obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell’art. 88 cod. proc. civ., che può essere premiato con la compensazione delle spese (v. Cass., 13 aprile 2016, n. 7273; Cass., 26 ottobre 2011, n. 22231);
tali condizioni, sotto il profilo sia della obiettiva complessità della materia, sia della leale condotta dell’Amministrazione, sono ravvisabili nel caso di specie, dovendosi di conseguenza dichiarare la compensazione delle spese di lite dell’intero giudizio;
non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002;
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma, il 04/02/2025.