Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4849 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4849  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25906/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, con gli avvocati NOME COGNOME e  NOME COGNOME -ricorrente- contro
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente- avverso  la  Sentenza  della  Commissione  Tributaria  regionale  della Puglia -Sezione  Distaccata  di  Foggia  n.  853/2021  depositata  il 05/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la  quale  la  CTR  della  Puglia -Sezione  Distaccata  di  Foggia,  in accoglimento  dell’appello erariale, ha  rigettato il ricorso della contribuente avverso gli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO,  relativo  all’anno  di  imposta  2011,  e  n. NUMERO_DOCUMENTO relativo all’anno di imposta 2012, con i quali è stato accertato il maggior reddito da partecipazione in società di capitali a ristretta base;
 successivamente,  l ‘RAGIONE_SOCIALE, DP  di  Foggia,  ha emesso separati provvedimenti di annullamento totale in autotutela degli avvisi di accertamento in oggetto, come da produzione della ricorrente in data 29/10/2024;
 la ricorrente, con istanza depositata in pari data, premesso che sono intervenuti nel giudizio di legittimità fatti tali da determinare il venir  meno  RAGIONE_SOCIALE  ragioni  di  contrasto  tra  le  parti  e  da  rendere incontestato l’effettivo venir meno  dell’interesse alla richiesta pronuncia,  ha  chiesto  dichiararsi  la  cessazione  della  materia  del contendere,  con  liquidazione  RAGIONE_SOCIALE  spese  secondo  il  criterio  della soccombenza virtuale;
Ritenuto che:
deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, l’interesse al ricorso; -in ordine alle spese, questa Corte ha affermato che, nell’ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite può essere disposta, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione ope legis prevista dal comma 3 dell’articolo citato, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005 (v. Cass., 14 febbraio 2017, n. 3950; Cass., 21 settembre 2010, n. 19947);
 ancora,  questa  Corte  ha  avuto  modo  di  statuire  che,  alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell’atto in  sede  di  autotutela  non  si  correla  necessariamente  la  condanna alle  spese  secondo  la  regola  della  soccombenza  virtuale,  qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento  impugnato  sussistente  sin  dal  momento  della  sua
emanazione,  stante,  invece,  l’obiettiva  complessità  della  materia chiarita  da  apposita  norma  interpretativa,  costituendo  in  tal  caso detto  annullamento  un  comportamento  processuale  conforme  al principio  di  lealtà,  ai  sensi  dell’art.  88  cod.  proc.  civ.,  che  può essere  premiato  con  la  compensazione  RAGIONE_SOCIALE  spese  (v.  Cass.,  13 aprile 2016, n. 7273; Cass., 26 ottobre 2011, n. 22231);
tali condizioni, sotto il profilo sia della obiettiva complessità della materia, sia della leale condotta dell’Amministrazione, sono ravvisabili nel caso di specie, dovendosi di conseguenza dichiarare la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite dell’intero giudizio;
 non  sussistono  i  presupposti  processuali  per  l’applicazione  del pagamento  del  cd.  doppio  contributo  unificato,  di  cui  all’art.  13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002;
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma, il 04/02/2025.