Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16415 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16415 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7634/2017 R.G. proposto da NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentato e difeso unitamente a ll’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME (domicilio digitale: EMAIL; EMAIL)
-controricorrente-
nonché nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-resistente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE n. 1109/1/16 depositata il 23 settembre 2016
Udita la relazione svolta nell ‘adunanza camerale de l 4 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE la cartella esattoriale notificatagli da RAGIONE_SOCIALE, successivamente incorporata da RAGIONE_SOCIALE, per il pagamento di tributi erariali iscritti a ruolo a titolo provvisorio in forza di sentenza non passata in giudicato resa nell’àmbito del giudizio relativo all’avviso di accertamento ai fini dell’IRPEF emesso nei suoi confronti dall’RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2002.
La Commissione adìta respingeva il ricorso del contribuente.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, la quale, con sentenza n. 1109/1/16 del 23 settembre 2016, respingeva l’appello proposto dalla parte privata soccombente.
Contro tale sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi così rubricati:
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RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, mentre l’RAGIONE_SOCIALE si è limitata a depositare un mero , ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,
ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
In prossimità dell’adunanza camerale, il COGNOME ha depositato memoria illustrativa contenente istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rendendo noto: (1)di aver aderito alla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, con riferimento alla controversia tributaria, pendente innanzi a questa Corte, avente ad oggetto l’avviso di accertamento posto a base dell’impugnata cartella esattoriale; (2)che il predetto giudizio è stato dichiarato estinto con decreto presidenziale del 27 luglio 2021, depositato il 4 ottobre 2021; (3)che la Direzione RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE ha nel frattempo provveduto allo sgravio del ruolo.
In accoglimento dell’istanza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Dall’esame della documentazione allegata alla predetta memoria emerge, infatti:
(a)che, nelle more del presente giudizio, l’odierno ricorrente ha aderito, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, alla definizione agevolata della controversia tributaria, pendente innanzi a questa Corte, relativa all’avviso di accertamento posto a base della cartella di pagamento qui impugnata;
(b)che, avendo egli provveduto, nel previsto termine del 31 maggio 2019, al pagamento degli importi dovuti per la definizione e non essendo stata presentata entro il 31 dicembre 2020 istanza di trattazione ad opera della parte interessata, il suddetto processo è stato dichiarato estinto con decreto del Presidente emesso in data 27 luglio 2021, depositato il 4 ottobre 2021;
(c)che, a sèguito di ciò, la Direzione RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE ha disposto l’integrale sgravio del ruolo portato dalla cartella emessa nei confronti del COGNOME.
Essendo, quindi, venuto meno il titolo legittimante l’iscrizione a ruolo del credito tributario fatto valere dall’Amministrazione Finanziaria, la materia del contendere deve intendersi cessata.
Le spese di lite vanno interamente compensate nei rapporti fra il RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, in quanto l’eventuale condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, ponendo a carico del medesimo oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge (cfr. Cass. n. 8801/2024, Cass. n. 8784/2024, Cass. n. 3010/2024, Cass. n. 46/2024, Cass. n. 10198/2018).
Nulla, invece, va statuito in ordine alle dette spese nei riguardi dell’RAGIONE_SOCIALE, non avendo essa svolto attività difensiva nel presente grado di giudizio.
Non deve essere resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), prevista nei casi di rigetto integrale, inammissibilità originaria e improcedibilità dell’impugnazione, in quanto la richiamata disposizione normativa, per il suo carattere eccezionale e lato sensu sanzionatorio, è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa interamente le spese del presente giudizio di legittimità nei rapporti fra il ricorrente e la controricorrente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione