Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11106 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11106 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30072/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 1129/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 12/3/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/12/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 4335/2017 della Commissione tributaria provinciale di Milano in accoglimento del ricorso proposto avverso cartella esattoriale relativa all’omesso versamento di imposta di registro ed ipocatastale in relazione all’avviso di liquidazione con cui si riqualificava come cessione d’azienda, ex art. 20 d.P.R. 26/4/1986 n. 131, il conferimento di ramo d’azienda da parte di RAGIONE_SOCIALE nella società RAGIONE_SOCIALE e la successiva cessione delle quote societarie della suddetta società da parte di RAGIONE_SOCIALE a favore di RAGIONE_SOCIALE
Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. In relazione al ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione va rilevato – così come, del resto, segnalato dalla stessa ricorrente con memoria depositata il 30.5.2024 – che, tra le parti, è cessata la materia del contendere in ragione dell’annullamento, in autotutela, adottato dall’Amministrazione su istanza della stessa contribuente , dell’atto impositivo, presupposto della cartella impugnata, con relativo sgravio della relativa partita.
1.2. Come in più occasioni rimarcato dalla Corte, l’annullamento in autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale è causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (d.lgs. n. 546 del
1992, art. 46; Cass n. 5757 del 2021; Cass. n. 9753 del 2017; Cass. n. 19533 del 2011), risultando, così, venuta meno la posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali incidenti sul petitum e sulla causa petendi della lite contestata e idonei, perciò, a far venir meno l’interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia (Cass. n. 5351 del 2020).
1.3. Quanto al regolamento delle spese di lite, è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui «in tema di processo tributario, nell’ipotesi di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 15, comma 1, del medesimo d.lgs., purché intervenuta all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione ‘ope legis’ prevista dal comma 3 dell’articolo citato, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 274 del 2005» (cfr. Cass. n. 3950 del 2017; in termini anche Cass. n. 19947 del 2010 e Cass, n. 9174 del 2011).
1.4. Si è anche affermato che «nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell’atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l’obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell’art. 88 cod. proc. civ., che può essere premiato con la compensazione delle spese» (Cass. n. 22231 del 2011; conf. Cass. n. 7273 del 2016, nonché Cass, n. 19947 del 2010 e Cass. n. 3950 del 2017).
1.5. Orbene, nel caso di specie, la circostanza che l’orientamento, cui poi ha inteso aderire l’Agenzia delle Entrate con l’atto impositivo alla base della cartella impugnato, si sia formato solo a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale nn. 158/2000 e 39/2021 e dell’intervento normativo operato sull’art. 20 TUR dall’art. 1, comma 87, lett. a), l. n. 205/2017 giustifica la compensazione integrale delle spese anche del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità