Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3306 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3306 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33896/2019 R.G. proposto da:
COGNOME con gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
– controricorrente –
avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria -Sezione Staccata di Reggio Calabria n. 3115/2019 depositata il 12/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorreva avverso l’avviso di accertamento n. TD7010200665/2017, per Irpef anno di imposta 2012, per plusvalenza da cessione di area edificabile a favore di società immobiliare.
1.1. Adiva il collegio di prossimità rappresentando di aver compravenduto un’area ove era insistente un fabbricato, con terreno di pertinenza, affermando irrilevante la circostanza che l’edificio esistente dovesse poi essere abbattuto, con previsione di
un maggiore utilizzo dell’area, con incremento della cubatura esistente.
Le ragioni del contribuente non trovavano conforto nei gradi di merito.
Avverso la sentenza in epigrafe indicata ricorre il sig. COGNOME con tre motivi e resite l’Agenzia delle entrate con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la «Violazione e falsa applicazione artt. 67, comma 1, lett. b) T.u.i.r., 12 disposizioni sulla legge in generale c.d. “preleggi”, 1369, 2727, 2729 e 2697 c.c.».
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’a rt. 112 c.p.c., deducendosi la nullità della sentenza, per «omessa pronuncia sulla censura articolata in ordine all’impossibilità di procedere ad accertamento parziale nel caso de quo».
Con il terzo strumento di impugnazione il ricorrente denuncia, all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’ artt. 112 c.p.c., deducendo la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla eccepita violazione dell’art. 10 L. 212/2000.
Preliminarmente, si dà atto che l’Agenzia delle Entrate, ha emesso provvedimento del 18/09/2020 di annullamento totale in autotutela dell’avviso di accertamento in oggetto, come da produzione della controricorrente in data 30/09/2020.
4.1. Deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, l’interesse al ricorso.
In ordine alle spese, questa Corte ha affermato che, nell’ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1,
all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione ope legis prevista dal comma 3 dell’articolo citato, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005 (v. Cass., 14 febbraio 2017, n. 3950; Cass., 21 settembre 2010, n. 19947).
5.1. Ancora, questa Corte ha avuto modo di statuire che, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell’atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l’obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell’art. 88 cod. proc. civ., che può essere premiato con la compensazione delle spese (v. Cass., 13 aprile 2016, n. 7273; Cass., 26 ottobre 2011, n. 22231).
5.2. Tali condizioni, sotto il profilo sia della obiettiva complessità della materia, sia della leale condotta dell’Amministrazione, sono ravvisabili nel caso di specie, dovendosi di conseguenza dichiarare compensate le spese di lite dell’intero giudizio.
Non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma, il 21/01/2025.