Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4374 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4374  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13256/2024 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, con gli avvocati NOME COGNOME e  NOME COGNOME -ricorrente- contro
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente- avverso la Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria Regionale di Secondo Grado della Puglia n. 129/2023 depositata il 23/01/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata la domanda di revocazione della sentenza della  CTR  della  Puglia  n.  853/2021,  pubblicata  il  05/03/2021, avente ad oggetto il ricorso della contribuente avverso gli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno di imposta 2011, e n. NUMERO_DOCUMENTO relativo all’anno di imposta 2012, con i quali veniva accertato il maggior reddito da partecipazione in società di capitali a ristretta base;
 successivamente, l’RAGIONE_SOCIALE,  DP  di  Foggia,  ha emesso separati provvedimenti di annullamento totale in autotutela
degli avvisi di accertamento in oggetto, come da produzione della ricorrente in data 29/10/2024;
 la ricorrente, con istanza depositata in pari data, premesso che sono intervenuti nel giudizio di legittimità fatti tali da determinare il venir  meno  RAGIONE_SOCIALE  ragioni  di  contrasto  tra  le  parti  e  da  rendere incontestato l’effettivo venir meno  dell’interesse alla richiesta pronuncia,  ha  chiesto  dichiararsi  la  cessazione  della  materia  del contendere,  con  liquidazione  RAGIONE_SOCIALE  spese  secondo  il  criterio  della soccombenza virtuale;
Ritenuto che:
 deve  dichiararsi  la  cessazione  della  materia  del  contendere,  ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, l’interesse al ricorso;
-in ordine alle spese, questa Corte ha affermato che, nell’ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite può essere disposta, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione ope legis prevista dal comma 3 dell’articolo citato, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005 (v. Cass., 14 febbraio 2017, n. 3950; Cass., 21 settembre 2010, n. 19947);
ancora, questa Corte ha avuto modo di statuire che, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell’atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l’obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso
detto  annullamento  un  comportamento  processuale  conforme  al principio  di  lealtà,  ai  sensi  dell’art.  88  cod.  proc.  civ.,  che  può essere  premiato  con  la  compensazione  RAGIONE_SOCIALE  spese  (v.  Cass.,  13 aprile 2016, n. 7273; Cass., 26 ottobre 2011, n. 22231);
tali condizioni, sotto il profilo sia della obiettiva complessità della materia, sia della leale condotta dell’Amministrazione, sono ravvisabili nel caso di specie, dovendosi di conseguenza dichiarare la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite dell’intero giudizio;
 non  sussistono  i  presupposti  processuali  per  l’applicazione  del pagamento  del  cd.  doppio  contributo  unificato,  di  cui  all’art.  13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002;
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma, il 04/02/2025.