Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21024 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21024 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 11764/2017 R.G. proposto da:
AVVOCATO NOME COGNOME rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE)
– intimato –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LAZIO n. 6994/2016 depositata in data 17/11/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti di NOME COGNOME la cartella di pagamento n. 09720130102229356, a
Cartella di pagamento -IRAP – 2009
seguito del controllo automatizzato della dichiarazione Modello IRAP e a titolo di IVA, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Modello Unico 2010, effettuati ai sensi degli art. 36 bis d.P.r. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 54 bis d.P.r. 26 ottobre 1972, n. 633 per l’anno di imposta 2009.
Avverso la cartella di pagamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Roma, la quale con sentenza n. 14572/2015 accoglieva il ricorso del contribuente ritenendo fondate le sue argomentazioni relative, da un lato al fatto di essere in regola per gli importi iscritti a titolo di IVA per aver provato di aver rateizzato le somme e, dall’altro, di non essere tenuto al pagamento dell’IRAP per non essere titolare di un’impresa munita di stabile organizzazione.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi alla C.t.r. del Lazio dichiarando di prestare acquiescenza per la parte della pretesa afferente all’IVA e impugnando la parte della sentenza relativa alla non debenza dell’IRAP; il contribuente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo appello incidentale per la riduzione delle sanzioni.
La C.t.r. del Lazio, con sentenza n. 6994/2016, depositata in data 17 novembre 2016 accoglieva l’appello dell’Ufficio e rigettava l’appello incidentale tardivo..
Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 17 giugno 2025 per la quale il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 57 d.P.r. 31 dicembre 1992, n. 546, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza
impugnata, la C.t.r. non ha rilevato l’inammissibilità dell’appello erariale perché solo in quella sede aveva eccepito la presenza di diversi lavoratori dipendenti.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 58, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato la tardiva produzione documentale dell’Ufficio.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha erroneamente valutato gli elementi fattuali addotti dal contribuente quali, ad esempio, i collaboratori e l’acquisto di beni strumentali.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis d.P.r. 29 settembre 29 settembre 1973, n. 600, e dell’art. 54 bis d.P.r. 26 ottobre 1972, n. 633 in combinato disposto con l’art. 2, secondo comma, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia in merito alla richiesta di riduzione ad un terzo delle sanzioni ai sensi dell’art. 2, secondo comma, d.lgs. n. 462/1997, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.», il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha rigettato l’appello incidentale sul presupposto che l’accertamento ex art. 36 bis d.P.r. n. 600/1973 e 54 bis del d.P.r. n. 633/1972, n. 633 non richiede la preventiva comunicazione degli esiti della liquidazione della dichiarazione nonché non ha ridotto le sanzioni.
Va premesso che, con memoria depositata in data 6 giugno 2025, il ricorrente ha avanzato istanza di cessazione della materia
del contendere in considerazione del fatto che dal cassetto fiscale si evince che l’Ufficio ha proceduto allo sgravio della cartella di pagamento, allegando relativa documentazione.
Peraltro, pur essendo provato l’integrale sgravio della cartella in oggetto, non è dato conoscere le ragioni dell”eliminazione’ di tale atto ossia se per es. se per annullamento in autotutela o, all’opposto, per pagamento del relativo importo a seguito della sentenza resa in grado di appello.
Pertanto, appare opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo per invitare parte ricorrente a produrre il provvedimento di sgravio e l’Amministrazione finanziaria ad interloquire sull’istanza del ricorrente di cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo invitando parte ricorrente a produrre il provvedimento di sgravio e l’Amministrazione finanziaria ad interloquire sull’istanza del ricorrente di cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma il 17 giugno 2025.
Il Presidente Dott. NOME COGNOME