Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19531 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19531 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME che ha indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, al INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 2101, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 16.1.2020, e pubblicata il 30.9.2020; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME la Corte osserva:
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate notificava a COGNOME COGNOME gli atti di irrogazione di sanzioni n. T9KCOQE00153 e n. T9KT9KIRQE00006,
Oggetto: Irpef 2006 – Capitali detenuti all’estero – Sole sanzioni – Morte dell’obbligato – Conseguenze.
contestando la detenzione di capitali all’estero e l’omessa dichiarazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, con riferimento agli anni 2005 e 2006.
Il contribuente impugnava gli atti sanzionatori innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Como, proponendo plurime censure e lamentando, tra l’altro, la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di esercitare la pretesa impositiva, nonché la propria residenza in Campione d’Italia, Comune per il quale la dichiarazione dei capitali detenuti all’estero non riteneva essere richiesta. La CTP valutava fondate le difese del contribuente in ordine alla non applicabilità del raddoppio dei termini di accertamento, ed annullava gli atti impositivi delle sanzioni.
L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole assunta dai primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. La CTR riteneva ricorrente un’ipotesi in cui operava il raddoppio dei termini di accertamento, ma rigettava nel merito l’impugnativa, rilevando che, negli anni in considerazione, i residenti nel Comune di Campione d’Italia non erano soggetti all’obbligo di dichiarazione dei capitali detenuti all’estero (in Svizzera), e non potevano perciò essere assoggettati a sanzione per non averla presentata.
Ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice di secondo grado l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad uno strumento di impugnazione. Il contribuente resiste mediante controricorso, ed ha pure proposto un motivo di ricorso incidentale.
La causa era chiamata per la trattazione all’udienza del 21 giugno 2022 innanzi alla sottosezione sesta della sezione tributaria della Cassazione ma il Collegio, con provvedimento n. 27178 dep. il 15.9.2022, in considerazione della possibile rilevanza nomofilattica
delle questioni che avrebbero potuto essere affrontate, decideva di rimettere la decisione alla sezione tributaria della Suprema Corte.
Il difensore del contribuente ha depositato memoria, comunicando e documentando che NOME COGNOME è scomparso il 5.5.2022, e domandando dichiararsi la inammissibilità sopravvenuta del ricorso a causa della carenza di interesse dell’Amministrazione finanziaria a coltivarlo ulteriormente.
6.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del s.Procuratore Generale NOME COGNOME ed ha domandato di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito della scomparsa del contribuente, ed in subordine di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione dell’art. 5 quater , comma 6, del Dl. n. 167 del 1990, per non avere la CTR rilevato che nell’anno 2005 il contribuente non svolgeva più la propria attività lavorativa in Svizzera, essendo in pensione, e pertanto era tenuto a presentare la dichiarazione dei capitali detenuti all’estero.
Mediante il suo primo strumento di impugnazione incidentale, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente censura la violazione dell’art. 12, comma 2 ter del Dl n. 78 del 2009, e dell’art. 20 del D.Lgs. n. 472 del 1997, in cui è incorso il giudice dell’appello, ritenendo che potesse applicarsi nella fattispecie il raddoppio dei termini di accertamento.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., il contribuente critica la violazione dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 472 del 1997, dell’art. 25, comma secondo, Cost., e dell’art. 25 CEDU, sempre per essere incorso in errore il giudice del gravame,
ritenendo che potesse applicarsi nella fattispecie il raddoppio dei termini di accertamento.
Occorre innanzitutto segnalare che si è rinvenuta in atti regolare procura speciale rilasciata da COGNOME COGNOME al proprio difensore per il giudizio di cassazione, che risulta allegata nel fascicolo telematico.
Tanto premesso, non ricorrono le condizioni perché siano esaminati nel merito i motivi di ricorso proposti dalle parti.
Per effetto della scomparsa del contribuente NOME COGNOME documentata dal difensore del controricorrente, infatti, le sanzioni richieste con gli atti di contestazione per cui è causa sono rimaste estinte, non essendo trasmissibili agli eredi, ed anche il ricorso incidentale rimane perciò assorbito.
In conseguenza deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tenuto conto delle ragioni della pronuncia, possono essere compensate le spese di lite tra le parti.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M .
dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso proposto dall’ Agenzia delle Entrate .
Spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, il 3.7.2025.