Cessazione Materia del Contendere: Come si Chiude un Contenzioso Tributario
La cessazione della materia del contendere rappresenta una modalità di estinzione del processo che si verifica quando, nel corso del giudizio, viene meno l’interesse delle parti a ottenere una pronuncia del giudice. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come questo istituto trovi applicazione pratica, in particolare nelle controversie tributarie complesse relative a dazi doganali e royalties.
I Fatti di Causa
Una nota società italiana, attiva nella distribuzione di calzature e articoli sportivi e parte di un gruppo internazionale con capogruppo tedesca, si era opposta a quattro avvisi di accertamento emessi dall’Amministrazione doganale. L’oggetto della controversia era la pretesa dell’ufficio di includere nel valore di transazione delle merci importate da fornitori asiatici anche i corrispettivi pagati alla controllante tedesca. Tali somme, qualificate come servizi infragruppo dalla società, erano state riqualificate dall’Amministrazione come royalties e, pertanto, come parte del valore imponibile ai fini dei dazi doganali per l’anno di imposta 2009.
L’iter giudiziario è stato lungo e complesso:
1. Inizialmente, sia la Commissione Tributaria Provinciale che quella Regionale avevano dato ragione alla società.
2. Successivamente, la Corte di Cassazione, con una prima pronuncia, aveva cassato la sentenza d’appello, rinviando la causa alla Commissione Tributaria Regionale per un nuovo esame.
3. In sede di rinvio, la Commissione Tributaria Regionale aveva ribaltato il precedente orientamento, accogliendo l’appello dell’Amministrazione e ritenendo che le royalties dovessero essere incluse nel calcolo dei dazi, in quanto condizione essenziale della vendita.
Contro quest’ultima decisione, la società aveva proposto un nuovo ricorso in Cassazione.
La Decisione della Corte sulla Cessazione Materia del Contendere
Il colpo di scena è avvenuto prima che la Corte potesse decidere nel merito del nuovo ricorso. Le parti in causa, ovvero la società contribuente e l’Amministrazione doganale, hanno depositato un’istanza congiunta chiedendo l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La Corte di Cassazione, preso atto della volontà comune delle parti, ha accolto la richiesta e dichiarato estinto il processo. La ragione di questa svolta risiede nel fatto che la società aveva, nel frattempo, provveduto al pagamento integrale dei dazi dovuti e aveva definito le relative sanzioni attraverso una procedura di definizione agevolata. Questo ha di fatto risolto la controversia alla radice, facendo venir meno qualsiasi interesse a proseguire il contenzioso.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è lineare e si fonda su un principio cardine del diritto processuale: il processo ha senso finché esiste una lite da risolvere. Nel momento in cui le parti raggiungono un accordo o una delle parti adempie completamente alla pretesa dell’altra, l’interesse a una pronuncia giurisdizionale svanisce.
Nel caso specifico, l’istanza congiunta ha attestato formalmente che non vi era più alcun conflitto. Il pagamento dei dazi e la definizione delle sanzioni hanno soddisfatto la pretesa dell’Amministrazione, rendendo superfluo un giudizio sul merito della questione delle royalties. Di conseguenza, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare la cessazione della materia del contendere. Inoltre, data la presentazione di un’istanza comune, la Corte ha disposto la compensazione delle spese legali, lasciando che ogni parte sostenesse i propri costi.
Le Conclusioni
Questa ordinanza evidenzia l’importanza degli strumenti deflattivi del contenzioso. La cessazione della materia del contendere, specialmente se originata da un accordo o da un adempimento spontaneo incentivato da misure come la definizione agevolata, permette di chiudere complesse e lunghe vertenze legali con un notevole risparmio di tempo e risorse sia per il contribuente che per lo Stato. Dimostra come, anche dopo anni di battaglie legali e decisioni altalenanti, la via della composizione della lite resti sempre una soluzione percorribile ed efficiente, portando all’estinzione del giudizio senza la necessità di una pronuncia finale sul merito.
Cosa significa ‘cessazione della materia del contendere’?
Significa che il motivo del contendere tra le parti è venuto meno, rendendo inutile una decisione del giudice. Nel caso specifico, ciò è avvenuto perché la società ha pagato i dazi e ha definito le sanzioni, soddisfacendo la pretesa dell’Amministrazione.
Perché il giudizio è stato dichiarato estinto?
Il giudizio è stato dichiarato estinto perché entrambe le parti hanno presentato una richiesta congiunta alla Corte, attestando che la controversia era stata risolta stragiudizialmente tramite il pagamento dei tributi e la definizione agevolata delle sanzioni.
Chi ha pagato le spese legali del giudizio?
La Corte ha disposto la compensazione delle spese tra le parti. Questo significa che ogni parte ha sostenuto i propri costi legali, una decisione motivata dal fatto che la richiesta di estinzione del processo è stata presentata congiuntamente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19146 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19146 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22031/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende -controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n. 552/09/21 depositata il 12/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), la quale svolge l’attività di commercio e distribuzione all’ingrosso di calzature e articoli sportivi ed è parte di un gruppo che fa capo a RAGIONE_SOCIALE, con sede in Germania, ha impugnato quattro avvisi di accertamento suppletivi e di rettifica, con cui venivano recuperati a tassazione, quale valore di transazione, servizi infragruppo corrisposti alla controllante tedesca, riqualificati quali diritti di confine corrisposti alla controllante tedesca su merce importata da terzi produttori e relativi a bollette di importazione del periodo di imposta 2009.
1.1. La CTP di Varese e la RAGIONE_SOCIALE hanno accolto il ricorso RAGIONE_SOCIALE società contribuente; la sentenza di appello è stata cassata con rinvio da questa Corte (Cass. n. 25214 dell’11/10/2018); la CTR RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con sentenza 552/09/21 del 12/02/2021, ha accolto in sede di rinvio l’appello dell’Ufficio, ritenendo che oggetto dell’accertamento relativo alla daziabilità RAGIONE_SOCIALE royalties quale corrispettivo rientrante nel valore di transazione dei fornitori asiatici era il pagamento dei diritti di licenza quale condizione RAGIONE_SOCIALE vendita.
Avverso la menzionata sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR la società contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a otto motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) resisteva con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria resa all’esito dell’udienza del 20/04/2023, questa Corte ha disposto la sospensione del giudizio e il rinvio RAGIONE_SOCIALE causa a nuovo ruolo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che la ricorrente e la controricorrente hanno depositato, in data 07/02/2024, istanza
congiunta di estinzione del giudizio per cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere, in ragione del pagamento dei dazi dovuti e RAGIONE_SOCIALE definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere.
Spese compensate in ragione RAGIONE_SOCIALE presentazione di un’istanza congiunta.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere e compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 15/02/2024.