Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20824 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20824 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 16123/2016 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura a margine del ricorso per cassazione.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO .
– resistente –
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore ;
– intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA n. 215, depositata in data 15 gennaio 2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello proposto da NOME avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno che aveva respinto il ricorso avente ad oggetto la cartella n. 100 2011 NUMERO_CARTA, relativa ad IVA anno 2005.
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello proposto dal contribuente ritenendo assorbente il rilievo, da parte del primo giudice, della tardività dell’opposizione, giacché erroneamente nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il contribuente aveva affermato che la cartella gli era stata notificata in data 20 ottobre 2011, laddove invece, risultava, dalla relata prodotta dalla società RAGIONE_SOCIALE, che la cartella opposta era stata notificata in data 18 ottobre 2011; dunque, il ricorso in opposizione, spedito per via postale in data 19 dicembre 2011, era stato tardivamente proposto oltre il termine di 60 gg. normativamente previsto dall’art 21 del d.P.R. n. 546 del 1992.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE si è costituita al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ex art. 370, comma primo, cod. proc. civ..
La società RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
NOME COGNOME ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Il primo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992 e 155, commi 4 e 5, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Il giudice di appello non aveva considerato che il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notifica della cartella esattoriale (18 ottobre 2011), spirava di sabato e che, pertanto, andava applicata la disposizione di cui all’art. 155, commi 3 e 4, cod. proc. civ., con la conseguenza che il ricorso (spedito in data 19 dicembre 2011) non era tardivo.
Il secondo mezzo deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2697 cod. civ. e 8 della legge n. 890 del 1982, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.. Il giudice di appello, avendo ritenuto inammissibile il ricorso per tardività, aveva omesso l’esame dei motivi di appello sulla notificazione dell’avviso di accertamento, atto presupposto della cartella oggetto di impugnazione.
Il terzo mezzo deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.. Il ricorrente aveva censurato la sentenza di primo grado, laddove aveva affermato che l’Ufficio correttamente aveva richiesto che il ricorrente fosse rimesso in termini per potere esercitare il diritto di difesa poiché l’avviso di accertamento, non notificato, poteva essere impugnato congiuntamente all’atto conse guente, ovvero alla cartella. Si tratta di un principio, logicamente inaccettabile e giuridicamente errato, che i giudici di secondo grado non avevano scrutinato.
Va rilevato, in via preliminare, che il ricorrente, con la memoria depositata in data 27-28 febbraio 2024, ha chiesto dichiararsi la
cessazione della materia del contendere, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, poiché la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 10439/2016 depositata in data 23 novembre 2016 e passata in giudicato (come emerge dalla relativa attestazione) ha accolto il ricorso per revocazione e ha revocato la sentenza n. 215, depositata in data 15 gennaio 2016 (oggetto della presente impugnazione), annullando la cartella esattoriale impugnata.
4.1 Ed invero, deve farsi applicazione del principio in base al quale la revocazione della sentenza d’appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire, e quindi quello ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest’ultimo, e alla domanda originariamente formulata, che l’interesse va valutato. Né rileva che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacché la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità, mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto (Cass., Sez. U., 28 aprile 2017, n. 10553; Cass., 2 aprile 2021, n. 9201).
In conclusione, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile per la cessazione della materia del contendere.
5.1 In considerazione dell’esito del giudizio, le spese del giudizio di cassazione devono essere integralmente compensate.
5.2 Trattandosi, poi, di esito decisorio conseguente ad un evento sopravvenuto alla proposizione dell’impugnazione, non deve farsi luogo al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr. Cass., Sez. U., 14 dicembre 2020, n. 28383; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione. Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, in data 13 marzo 2024.