Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21125 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21125 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12089/2024 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dagli avv.ti COGNOME (TVRSVT53M11H175W) e NOME (STFNNA67D55L682H)
-ricorrente-
contro
COMUNE
DI
ARICCIA
-intimato- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, Sez. 15^, n. 1153/2024, depositata il 19.2.2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2025 dalla dott.ssa NOME COGNOME
Fatti di causa
NOME COGNOME in qualità di ex socio e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, impugnava l’avviso di accertamento n. 11967 emesso dal Comune di Ariccia in relazione alla TARI per l’anno d’imposta 2017.
La CTP di Roma, con la sentenza n. 2363/2022 del 1^ marzo 2022, accoglieva il ricorso.
Il Comune di Ariccia proponeva appello e la Corte di Giustizia Tributaria di II grado, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’impugnazione e riformava la sentenza di primo grado.
Il contribuente proponeva ricorso in Cassazione, affidato a due motivi.
Il Comune di Ariccia rimaneva intimato.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 62 e 70 del D. Lgs. n. 507/1993, dell’art. 1, comma 649 della legge n. 147/2013 nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.’.
Con il secondo motivo, si censura la ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 62 e 70 del D. Lgs. n. 507/1993, dell’art. 1, comma 649 della legge n. 147/2013 nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c’.
Il 26 novembre 2024 il ricorrente ha depositato nota con la quale ha dedotto che ‘le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo anche con riguardo all’anno d’imposta in contestazione’ e che: ‘In considerazione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Comune, si chiede altresì di voler disporre la compensazione delle spese’. Nell’accordo allegato all’istanza di cessazione della materia del contendere è stato dedotto che: ‘la Società RAGIONE_SOCIALE impegna all’estinzione dei giudizi pendenti in merito alle annualità TARI 2014 e 2017 dinanzi la Suprema Corte di
Cassazione con il deposito di un’istanza di cessata materia del contendere, dandone comunicazione all’Ente e al pagamento della TARI dovuta al Comune di Ariccia per gli anni dal 2013 al 2022 nei termini di cui al punto 4′. Al punto 4, è espressamente indicato : ‘l’avviso di accertamento n. 11967 del 20/08/2020 in materia di TARI anno 2017 rettifica dell’atto con riconoscimento della debenza della TARI su una superficie tassabile totale di mq 129,21 al netto delle superfici esentate’.
La mera lettura (e la lettera) dell’istanza contenuta nella nota del 26.11.2024 rende chiaro ed univoco che tra il contribuente ed il Comune è cessata la materia del contendere. La richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere va considerata quale manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse ad una pronunzia della S.C., che ridonda, com’è noto, nell’inammissibilità dello stesso ricorso per cassazione.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per tale ragione.
Nulla si dispone sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune.
L’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34025 del 05/12/2023).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di