Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1560 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1560 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 27711-2015, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.NOME COGNOME (EMAIL, COGNOME (EMAIL, NOME COGNOME (EMAIL, NOME COGNOME (EMAIL, NOME COGNOME (EMAIL, presso lo studio degli ultimi quattro dei quali è elett.te dom.ta in ROMA, alla INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO
PORTOGHESI , n. INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale d ello Stato, che lo rapp. e dif.;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 413 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’ ABRUZZO, sez. st. di PESCARA, depositata il 23/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che l’ RAGIONE_SOCIALE notificò alla RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.A.P. ed I.V.A. relativamente all’anno di imposta 200 5;
che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Chieti che, con sentenza n. 179/5/14, rigettò il ricorso;
che la RAGIONE_SOCIALE propose appello innanzi alla C.T.R. dell’Abruzzo, sez. st. di Pescara, la quale, con sentenza n. 413, depositata il 23/04/2015, rigettò il gravame osservando -per quanto in questa sede ancora rileva -come, da un lato, (a) la notifica dell’atto impositivo, eseguita a mezzo posta, dovesse considerarsi corretta (anche per avere raggiunto il proprio scopo) e, dall’altro, (b) la contribuente non avesse fornito prova dell’esistenza e della deducibilità fiscale dei componenti negativi del reddito sottesi alle riprese dell’Ufficio, per non averne dimostrato la certezza ed inerenza;
che avverso tale decisione la NOME RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE ENTRATE;
che la Procura Generale, nella persona del sostituto P.G., dott. NOME COGNOME ha depositato memoria conclusionale ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., instando per il rigetto del ricorso;
Rilevato che parte ricorrente ha formalizzato (mediante deposito telematico della memoria ex art. 380bis. 1 cod. proc. civ. del 2023.6.2023) istanza di rinvio a nuovo ruolo, ‘ ai fini della futura
declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ‘, per avere aderito alla definizione agevolata ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018 in relazione alla cartella n. 032 2015 000 52657100;
che non v’è, tuttavia, prova che siffatta cartella (richiamata ed allegata a corredo dell’istanza in questione) si riferisca all’atto impositivo oggetto del presente giudizio: sicché occorre invitare le parti ad interloquire sul punto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che le parti interloquiscano su quanto richiesto in motivazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione