Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1560 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1560 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 27711-2015, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIO (EMAIL), COGNOME (EMAIL), COGNOME (EMAIL), NOME COGNOME NOME (EMAIL), COGNOME (EMAIL), presso lo studio degli ultimi quattro dei quali è elett.te dom.ta in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO
INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale d ello Stato, che lo rapp. e dif.;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 413 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’ ABRUZZO, sez. st. di PESCARA, depositata il 23/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
Rilevato che l’ RAGIONE_SOCIALE notificò alla RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.A.P. ed I.V.A. relativamente all’anno di imposta 200 5;
che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Chieti che, con sentenza n. 179/5/14, rigettò il ricorso;
che la RAGIONE_SOCIALE, propose appello innanzi alla C.T.R. dell’Abruzzo, sez. st. di Pescara, la quale, con sentenza n. 413, depositata il 23/04/2015, rigettò il gravame osservando -per quanto in questa sede ancora rileva -come, da un lato, (a) la notifica dell’atto impositivo, eseguita a mezzo posta, dovesse considerarsi corretta (anche per avere raggiunto il proprio scopo) e, dall’altro, (b) la contribuente non avesse fornito prova dell’esistenza e della deducibilità fiscale dei componenti negativi del reddito sottesi alle riprese dell’Ufficio, per non averne dimostrato la certezza ed inerenza;
che avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi; si è costituita con controricorso l’ RAGIONE_SOCIALE;
che la Procura Generale, nella persona del sostituto P.G., dottAVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha depositato memoria conclusionale ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., instando per il rigetto del ricorso;
Rilevato che parte ricorrente ha formalizzato (mediante deposito telematico della memoria ex art. 380bis. 1 cod. proc. civ. del 2023.6.2023) istanza di rinvio a nuovo ruolo, ‘ ai fini della futura
declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ‘, per avere aderito alla definizione agevolata ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018 in relazione alla cartella n. 032 2015 000 52657100;
che non v’è, tuttavia, prova che siffatta cartella (richiamata ed allegata a corredo dell’istanza in questione) si riferisca all’atto impositivo oggetto del presente giudizio: sicché occorre invitare le parti ad interloquire sul punto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che le parti interloquiscano su quanto richiesto in motivazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione