Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28097 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5   Num. 28097  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/10/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 20252/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA)
-controricorrente-
e
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-resistente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE, sede in PALERMO n. 4900/2017 depositata il 13/12/2017.
Udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  pubblica  udienza  del 16/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udita  la  requisitoria  del  Procuratore  Generale  ed  i  difensori  presenti nella persona dell’avvocato dello Stato NOME COGNOME .
FATTI DI CAUSA
La contribuente COGNOME NOME ha formulato ricorso in opposizione avverso il preavviso di fermo di beni mobili registrati n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato il 09/10/2012; il successivo provvedimento di fermo amministrativo; tutti gli atti prodromici e presupposti all’emis sione del preavviso di fermo amministrativo, ed in particolare le cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA; i ruoli esattoriali sottesi alle cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA; gli avvisi di accertamento sottesi alle cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA,; con i quali la RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di Agente della riscossione dei tributi per la Provincia di Agrigento, la informava che, non avendo pagato n. 2 cartelle di pagamento per un totale di tributi erariali di € 9.860,48, aveva attivato la procedura di fermo amministrativo ai sensi dell’art. 86 D.P.R. 602/73 e successive modificazioni.
 La  CTP  di  Agrigento  ha  emesso  la  sentenza  n.  3123/07/14 depositata il 22/09/2014, con la quale ha respinto il ricorso.
 La  contribuente  ha  interposto  appello  e  la  Commissione Tributaria  Regionale  della  RAGIONE_SOCIALE  lo  ha  rigettato,  condannando  alle spese di lite. Con successiva ordinanza di correzione materiale è stata disposta la distrazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore del difensore.
 Nello  specifico,  la  Commissione  Tributaria  Regionale  ha rigettato le tre censure sollevate dall’appellante, ritenendo infondata la contestazione  sulla  non  impugnabilità  degli  atti  prodromici,  poiché
regolarmente  notificati  e  non  impugnati  nei  termini;  evidenziando l’assenza di contestazioni specifiche sull’uso di copie fotostatiche dei documenti e sulla loro conformità agli originali e, infine, escludendo l’omessa pronuncia su diversi motivi di gravam e,  spiegando che tali rilievi, riguardando atti già dichiarati inammissibili, non necessitavano di un esame nel merito.
Avverso la suddetta sentenza di gravame la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 9 motivi, cui ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE .
Si  è  costituita  con  memoria  formale  anche  l’RAGIONE_SOCIALE.
La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.
 Successivamente  parte  ricorrente  ha  depositato  memoria illustrativa e chiesto la cessazione della materia del contendere.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli arti. 36 e 53 D.Lgs. 564/92 e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, c.p.c. nn. 3 e 5.
In particolare, la contribuente contesta la sentenza della CTR per una radicale mancanza di motivazione specifica e per non aver adeguatamente esaminato e motivato le ragioni del rigetto dei numerosi motivi di appello, specialmente quelli relativi ai vizi degli atti presupposti e alla prova della notificazione, incorrendo sia in violazione di legge che in omesso esame di un fatto decisivo, limitandosi a un rinvio generico alla pronuncia di primo grado senza la necessaria valutazione critica.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 53 D.Lgs. 564/92 e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, c.p.c., n. 4.
La CTR  avrebbe evaso l’obbligo di motivazione specifica e la corrispondenza tra chiesto e pronunciato (ai sensi dell’art. 112 c.p.c.), limitandosi a una generica conferma della precedente dichiarazione di inammissibilità dei motivi relativi ai vizi degli atti presupposti, senza un’adeguata e autonoma valutazione critica.
Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione art. 26, comma 5, D.P.R. 602/73, art. 2697 c.c. e art. 60 D.P.R. 600/73. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è  stato  oggetto di  discussione  fra  le  parti,  in  relazione  all’art.  360, primo comma, c.p.c. nn. 3 e 5.
L’Agente della RAGIONE_SOCIALE non avrebbe adempiuto all’onere probatorio circa la notificazione degli atti presupposti (in particolare le cartelle di pagamento) attraverso la produzione della documentazione specificamente richiesta dalla legge e dalla giurisprudenza di legittimità, e la CTR avrebbe erroneamente ignorato o mal interpretato questa circostanza decisiva.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 22, comma 5, D.Lgs. 546/92, artt. 2712 e 2719 c.c. nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, c.p.c. nn. 3 e 5.
In particolare, si censura la sentenza della CTR per aver ignorato o mal interpretato il disconoscimento specifico RAGIONE_SOCIALE copie documentali prodotte  dall’Agente  della  RAGIONE_SOCIALE  e  per  non  aver  imposto  la produzione degli originali, circostanze che, se adeguatamente considerate,  avrebbero  dovuto  portare  a  ritenere  non  provata  la notificazione degli atti presupposti.
 Con  il  quinto  motivo  di  ricorso,  contesta  la  contribuente  la violazione e la falsa applicazione art. 26 D.P.R. 602/73, art. 60 D.P.R. 600/73 e art. 2697 c.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo
per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, c.p.c. nn. 3 e 5.
La CTR  avrebbe  erroneamente  attribuito  valore probatorio all’estratto  di  ruolo  e  alle  copie  RAGIONE_SOCIALE  relate  di  notifica  prodotte dall’RAGIONE_SOCIALE,  nonostante  il  disconoscimento  specifico  della  ricorrente  e l’assenza di potere di autenticazione in capo all’Agente della RAGIONE_SOCIALE, portando a ritenere non provata la notificazione degli atti presupposti.
Con il sesto motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione  art.  18  d.P.R.  445/2000,  art.  2697  c.c.,  art.  26  d.P.R. 602/73 e art. 60 d.P.R. 600/73, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, c.p.c. nn. 3 e 5.
La ricorrente contesta la validità della documentazione prodotta dall’Agente della RAGIONE_SOCIALE, sostenendo che gli estratti di ruolo e le copie RAGIONE_SOCIALE relate di notifica non costituiscono prova legale, poiché prive dei requisiti formali previsti dalla legge e dichiarate conformi dallo stesso RAGIONE_SOCIALE, che non ha potere di autentica, ribadendo di aver disconosciuto in modo chiaro e puntuale la conformità RAGIONE_SOCIALE copie, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, la quale, accettando tali documenti, avrebbe violato i principi costituzionali di parità tra le parti, ponendo l’RAGIONE_SOCIALE in posizione di vantaggio.
Con il settimo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione art. 148 c.p.c., art. 2697 c.c., art. 18 d.P.R. 445/2000, art.  26  d.P.R.  602/73,  art.  60  d.P.R.  600/73,  artt.  3,  24  e  111 Costituzione e art. 7, comma 4, D.Lgs. 546/92, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 3 60, primo comma, c.p.c. nn. 3 e 5.
La ricorrente sostiene che il disconoscimento della documentazione  prodotta  dall’RAGIONE_SOCIALE  era  stato  chiaro  e  dettagliato, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, che ha ammesso tali atti
con  motivazione  generica.  Secondo  la  contribuente,  un  esame  più accurato  avrebbe  dovuto  portare  a  dichiarare  l’inammissibilità  della documentazione e quindi l’assenza di prova della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento.
Con l’ottavo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione  art.  3  L.  241/90,  art.  7  L.  212/2000  e  art.  2697  c.c. nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto  di  discussione  fra  le  parti,  in  relazion e  all’art.  360,  primo comma, c.p.c. nn. 3 e 5.
In particolare, si lamenta che gli atti impugnati mancano di una motivazione chiara e completa, specialmente riguardo il calcolo degli interessi, rendendo impossibile al contribuente la verifica della pretesa e violando principi fondamentali del diritto amministrativo e costituzionale  e  la  CTR  avrebbe  errato  nell’affermare genericamente che i vizi inerenti agli atti prodromici al preavviso di fermo erano stati dichiarati inammissibili dai primi giudici, senza esaminarli nel merito.
Con il nono motivo di ricorso, contesta la violazione art. 2697 c.c.,  art.  36  bis  D.P.R.  600/73  e  art.  54  bis  d.P.R.  633/73,  art.  6, comma 5, L. 212/2000, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, c.p.c. nn. 3 e 5.
La ricorrente contesta la mancanza di prova da parte dell’RAGIONE_SOCIALE sulla legittimità e notificazione degli avvisi di accertamento che hanno portato all’iscrizione a ruolo, e la violazione dell’obbligo di comunicare preventivamente al contribuente l’esito del controllo automatico. Sostiene che gli avvisi siano giuridicamente inesistenti per difformità dalla procedura legale, che l’ ufficio erariale non abbia fornito alcun documento a sostegno della pretesa tributaria, né dimostrato l’invio di avv isi bonari o dichiarazioni. Lamenta inoltre che la CTR abbia ignorato tali doglianze, ritenendole infondatamente inammissibili senza un reale esame di merito.
 In  via  preliminare  devono  essere  analizzate  le  deduzioni presentate con memoria ex art. 378 c.p.c. da parte della ricorrente.
10.1. Sostiene, in particolare, che il controricorso di RAGIONE_SOCIALE è inammissibile poiché la società, estinta dal 30 settembre 2021 ai sensi dell’art. 76 del D.L. 73/2021, non può più compiere atti processuali. La procura speciale depositata nel 2025, provenendo da un soggetto non più esistente, sarebbe quindi nulla e non può conferire rappresentanza sostanziale, determinando il difetto di legittimazione processuale della società. Inoltre, la copia prodotta sarebbe priva dei requisiti di aut enticità previsti dall’art. 18 del D.P.R. 445/2000, mancando la sottoscrizione del notaio su tutti i fogli, con conseguente invalidità dell’atto.
10.2. Ancora, parte ricorrente evidenzia che la controversia deve ritenersi cessata poiché le cartelle oggetto di causa, relative a contributi sanitari per gli anni 1995 e 1996 di importo inferiore a 5.000 euro, sono state automaticamente annullate ai sensi RAGIONE_SOCIALE leggi n. 197/2022 e n. 14/2023, che hanno disposto lo stralcio dei carichi affidati all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE tra il 2000 e il 2015. La pretesa creditoria è quindi venuta meno ope legis , con conseguente cessazione della materia del contendere e compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, essendo già intervenuta la cancellazione RAGIONE_SOCIALE cartelle.
Tale ultima eccezione è fondata ed assorbente.
La legge di Bilancio 2023, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e c.d. Mille proroghe, legge 24 febbraio 2023 n. 14, hanno previsto la cancellazione automatica integrale di tutti i crediti inferiori, dapprima, a mille euro (art. 4 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 136) e, quindi, a cinquemila euro (art. 4 del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, conv. con modif. nella l. 21 maggio 2021, n. 69), risultanti dai singoli carichi affidati all’RAGIONE_SOCIALE, dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali.
La pretesa creditoria della impugnata cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA (doc. n.1 allegato in memoria) è costituita dal ruolo n. NUMERO_DOCUMENTO RAGIONE_SOCIALE Sanitario Nazionale anno 1996, reso esecutivo in data 21/12/2000 di € 2.839,99, nonché la cart ella n. NUMERO_CARTA, (doc. n. 2 allegato in memoria) ruolo n. NUMERO_DOCUMENTO reso esecutivo il 20/12/2000 di € 1.752,86 dovuto per RAGIONE_SOCIALE Sanitario Nazionale anno 1995, sicché esse rientrano nell’ambito di applicazione del c.d. ‘stralcio’ fino a €. 5.000,00.
RAGIONE_SOCIALE  ha  già  provveduto  a  cancellare  automaticamente  le predette cartelle dal carico esattoriale della contribuente. (doc. n.1 e 2 allegati alla memoria).
Deve  quindi disporsi la cessazione della materia del contendere con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese legali dell’intero giudizio ‘per conseguente nullità iure super veniente della cartella di pagamento  impugnata  dal  contribuente  per  effetto  della  definizione ope  legis della controversia in virtù di  un fatto estraneo alla controversia tra le parti che si impone ad esse (Cass. 7 giugno 2019, n. 15474)’.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 16/10/2025.
Il Presidente                                        Il consigliere estensore
NOME COGNOME                        NOME COGNOME